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I
contribuenti tenuti al pagamento dell’IRES e/o dell’IRAP
possono rateizzare il pagamento di una o di entrambe le imposte.
La
possibilità di avvalersi della rateizzazione riguarda esclusivamente
i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo
acconto, mentre non riguarda la seconda o unica rata di acconto.
Le
somme dovute a titolo di saldo o di primo acconto possono essere rateizzate
in un numero massimo di sei rate.
Le
rate successive alla prima devono essere pagate entro il giorno 16 di
ciascun mese di scadenza.
Esempio:
IRES
– termine di versamento del saldo e della prima rata – 16 giugno
Numero
di rate: 6
Scadenza
I rata: 16 giugno
Scadenza
II rata: 16 luglio
Scadenza
III rata: 16 agosto
Scadenza
IV rata: 16 settembre
Scadenza
V rata: 16 ottobre
Scadenza
VI rata: 16 novembre.
Sulle
somme rateizzate sono dovuti gli interessi nella misura del 4%
annuo.
Tali
interessi devono essere calcolati secondo il metodo commerciale, tenendo
conto del periodo che decorre dal giorno successivo a quello di scadenza
della prima rata fino alla data di scadenza della seconda rata. Gli
interessi vengono applicati in misura forfetaria a prescindere dal
giorno in cui viene effettivamente effettuato il versamento.
I
soggetti che si avvalgono della facoltà di differire il pagamento delle
imposte dal 16 giugno al 16 luglio, ai fini della rateizzazione, prima
di calcolare gli interessi, devono maggiorare gli importi della misura
dello 0,40%.
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