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Rateizzazione imposte - come rateizzare il pagamento di IRES e IRAP - del Rag. Carmine Giampietro

 


 
 
 

Approfondimento del 01.03.2011

 

I contribuenti tenuti al pagamento dell’IRES e/o dell’IRAP possono rateizzare il pagamento di una o di entrambe le imposte.

 

La possibilità di avvalersi della rateizzazione riguarda esclusivamente i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto, mentre non riguarda la seconda o unica rata di acconto.

 

Le somme dovute a titolo di saldo o di primo acconto possono essere rateizzate in un numero massimo di sei rate.

 

Le rate successive alla prima devono essere pagate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza.

 

Esempio:

IRES – termine di versamento del saldo e della prima rata – 16 giugno

Numero di rate: 6

Scadenza I rata: 16 giugno

Scadenza II rata: 16 luglio

Scadenza III rata: 16 agosto

Scadenza IV rata: 16 settembre

Scadenza V rata: 16 ottobre

Scadenza VI rata: 16 novembre.

 

Sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo.

Tali interessi devono essere calcolati secondo il metodo commerciale, tenendo conto del periodo che decorre dal giorno successivo a quello di scadenza della prima rata fino alla data di scadenza della seconda rata. Gli interessi vengono applicati in misura forfetaria a prescindere dal giorno in cui viene effettivamente effettuato il versamento.

 

 

I soggetti che si avvalgono della facoltà di differire il pagamento delle imposte dal 16 giugno al 16 luglio, ai fini della rateizzazione, prima di calcolare gli interessi, devono maggiorare gli importi della misura dello 0,40%.

 

 
   

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