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L’art.22
del DPR 633/72, prevede che l’emissione della fattura non
è obbligatoria nei seguenti casi:
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prestazioni
di servizi
concernenti la concessione e la negoziazione di crediti,
la gestione degli stessi da parte dei concedenti e le operazioni di
finanziamento; l’assunzione di impegni di natura finanziaria,
l’assunzione di fideiussioni e di altre garanzie e la gestione
di fondi comuni di investimento e di fondi pensione, le dilazioni
di pagamento e le gestioni similari e il servizio bancoposta;
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operazioni
relative alla riscossione
dei tributi, comprese quelle relative ai versamenti di imposte
effettuati per conto dei contribuenti, a norma di specifiche
disposizioni di legge, da aziende e istituti di credito;
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operazioni
relativa all’esercizio delle scommesse in occasione di
gare, corse, giuochi, concorsi e competizioni di ogni genere, nonché
quelle relative all’esercizio del giuoco in case da giuoco autorizzate
e alle operazioni di sorte locali autorizzate;
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locazioni
e affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni
e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di
veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la
destinazione edificatoria, e di fabbricati, comprese le pertinenze, le
scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio
degli immobili locati e affittati, escluse le locazioni di fabbricati
abitativi effettuate in attuazione di piani di edilizia abitativa
convenzionata dalle imprese che li hanno costruiti o che hanno
realizzato sugli stessi interventi di cui all’articolo 31, primo
comma, lettere c, d ed e, della legge 5/8/1978 n.457, entro quattro anni
dalla data di ultimazione della costruzione o dell’intervento e a
condizione che il contratto abbia durata non inferiore a quattro anni, e
le locazioni di fabbricati strumentali utilizzate senza radicali
trasformazioni effettuate nei confronti di cessionari soggetti passivi
d’imposta che svolgono in via esclusiva o prevalente attività che
conferiscono il diritto alla detrazione d’imposta in percentuale pari
o inferiore al 25% e nei confronti di cessionari che non agiscono
nell’esercizio di impresa, arti o professioni ovvero per le quali nel
relativo atto il locatore ha espressamente manifestato l’opzione per
l’imposizione;
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prestazioni
di mandato, mediazione e intermediazione relative alle operazioni di
concessione e negazione di crediti, assicurazioni, di riassicurazioni
e vitalizio, valute estere, azioni, obbligazioni
o altri titoli non rappresentativi di merci e quote sociali,
riscossione dei tributi, esercizio delle scommesse, nonché
quelle relative all’oro e alle valute estere, compresi i depositi
anche in conto corrente effettuate in relazione ad operazioni poste in
essere dalla Banca d’Italia e dall’Ufficio italiano dei cambi;
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prestazioni
proprie delle biblioteche,
discoteche e simili e quelle inerenti alla visita di musei, gallerie,
pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi,
giardini botanici e zoologici e simili.
Inoltre
l’obbligo di fatturazione non sussiste per le operazioni per le quali
mancano i presupposti per l’applicazione dell’IVA.
Sempre
l’art.22 del DPR 633/72 prevede che, nonostante nei casi appena esposti non
vi sia un obbligo di emissione della fattura, il cliente può
chiedere l’emissione di tale documento. La richiesta tuttavia deve
essere fatta non oltre il momento di effettuazione dell’operazione.
In
particolare per quanto concerne i commercianti al minuto va detto
che, gli imprenditori che acquistano da essi, beni che formano
oggetto dell’attività propria dell’impresa sono obbligati a
richiedere la fattura.
Tuttavia,
va precisato che l’art.12 della L.30/12/1991 n.413 ha previsto l’obbligo
generalizzato della certificazione delle cessioni di beni e delle
prestazioni di servizi, attraverso il rilascio della ricevuta fiscale
o dello scontrino fiscale nei casi nei quali non è obbligatoria
l’emissione della fattura.
Il
decreto ministeriale 21/12/1992 e il DPR 696 del 21/12/1996 hanno
individuato le operazioni per le quali non vi è obbligo di certificazione
fiscale.
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