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L’IVA
si applica sulle cessioni di beni e le
prestazioni di servizi effettuate nel territorio
dello Stato nell'esercizio di
imprese o nell'esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate”.
Soffermiamoci
sull’esame del presupposto
oggettivo dell’IVA: ovvero l’esercizio di un’impresa
o l’esercizio di un’arte o
professione.
Cosa
significa questo?
Che
l’IVA si applica ogni volta che viene venduto un bene o prestato un
servizio.
Per
cessione di beni si intendono gli
atti a titolo oneroso che
comportano il trasferimento della proprietà o la costituzione o il
trasferimento di diritti reali su beni di ogni genere.
Quindi, in linea di massima la cessione è soggetta ad IVA se avviene
a titolo oneroso, ovvero se comporta il pagamento di un corrispettivo. Di
conseguenza, in linea di massima, non sono soggette ad IVA, le cessioni a
titolo gratuito.
Per
prestazione di servizi si intendono
tutte le operazioni effettuate verso
corrispettivo in dipendenza di contratti d'opera, appalto, trasporto,
mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da
obbligazioni di fare, non fare e permettere.
Quindi,
anche in questo caso la prestazione non deve essere effettuata a titolo
gratuito.
Sono
prestazione di servizi sia quelle svolte da professionisti (architetto,
commercialista, avvocato, notaio, ecc..), sia quelle svolte dalle imprese
(trasporti, appalti, ecc..).
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