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Per
i diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno si può
affermare che il Codice civile non fissa criteri particolari di
valutazione e neppure specifiche regole per l’ammortamento del
costo.
Valgono,
dunque, per i diritti d’autore le regole generali di valutazione
e di ammortamento stabilite per tutte le categorie di immobilizzazioni la
cui durata è limitata nel tempo.
Tali
diritti devono essere iscritti in bilancio al criterio del costo
(di acquisto o di produzione a seconda della modalità di acquisizione del
bene immateriale).
Trattandosi
di immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo il costo
dovrà essere ammortizzato sistematicamente in relazione con la residua
possibilità di utilizzazione. Inoltre i beni immateriali che alla
data di chiusura dell’esercizio, dovessero risultare di valore
durevolmente inferiore, devono essere svalutati.
L’Oic24
precisa che il costo di acquisto deve essere determinato
aggiungendo al prezzo anche i costi accessori, nonché i costi
per l’adattamento dell’opera. Nel caso in cui il contratto preveda
il pagamento di importi annuali commisurati agli effettivi volumi delle
vendite è capitalizzabile il solo costo pagato inizialmente una tantum.
Il
costo di produzione deve essere determinato tenendo conto dei costi
direttamente sostenuti, ivi inclusi quelli inerenti l’utilizzazione
di risorse interne all’azienda, nonché dagli oneri accessori
eventualmente aggiuntisi ai costi originari. Quindi, potranno essere
capitalizzati i costi relativi al personale addetto alle attività di
produzione dell’opera; i costi dei materiali e dei servizi impiegati; le
quote di ammortamento relative a cespiti impiegati in tali attività nella
misura in cui tali beni sono utilizzati in tali attività; quote di
spese generali ed amministrative, interessi passivi relativi a
finanziamenti contratti e impiegati a fronte di tali specifiche attività.
I
costi sostenuti successivamente all’iscrizione iniziale del diritto
d’autore possono essere capitalizzati solamente se da essi potranno
derivare ulteriori benefici economici e nella misura in cui ciò sarà
possibile.
Per
quanto concerne l’ammortamento del diritto capitalizzato i
principi contabili nazionali, data l'aleatorietà legata al loro
sfruttamento, suggerisce di ammortizzarli in un periodo ragionevolmente
breve.
Nel
caso di opere che vengono riprodotte per la vendita attraverso
l’impiego di supporti materiali (libri, cassette musicali, video
cassette) la determinazione delle rimanenze di fine esercizio va fatta
applicando le regole proprie delle rimanenze.
Secondo
gli IAS possono essere iscritti in bilancio solamente i diritti
di utilizzazione delle opere dell’ingegno acquistati da terzi o utilizzati
a seguito di licenza. I diritti prodotti all’interno dell’impresa
non sono, invece, capitalizzabili.
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