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Valutazione e ammortamento dei diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno- le regole del Codice civile, dei principi contabili nazionali ed internazionali

 


 
 
 
Approfondimento del 07.01.2009

 

Per i diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno si può affermare che il Codice civile non fissa criteri particolari di valutazione e neppure  specifiche regole per l’ammortamento del costo.

Valgono, dunque, per i diritti d’autore le regole generali di valutazione e di ammortamento stabilite per tutte le categorie di immobilizzazioni la cui durata è limitata nel tempo.

 

Tali diritti devono essere iscritti in bilancio al criterio del costo (di acquisto o di produzione a seconda della modalità di acquisizione del bene immateriale).

Trattandosi di immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo il costo dovrà essere ammortizzato sistematicamente in relazione con la residua possibilità di utilizzazione. Inoltre i beni immateriali che alla data di chiusura dell’esercizio, dovessero risultare di valore durevolmente inferiore, devono essere svalutati.

 

L’Oic24 precisa che il costo di acquisto deve essere determinato aggiungendo al prezzo anche i costi accessori, nonché i costi per l’adattamento dell’opera. Nel caso in cui il contratto preveda il pagamento di importi annuali commisurati agli effettivi volumi delle vendite è capitalizzabile il solo costo pagato inizialmente una tantum.

Il costo di produzione deve essere determinato tenendo conto dei costi direttamente sostenuti, ivi inclusi quelli inerenti l’utilizzazione di risorse interne all’azienda, nonché dagli oneri accessori eventualmente aggiuntisi ai costi originari. Quindi, potranno essere capitalizzati i costi relativi al personale addetto alle attività di produzione dell’opera; i costi dei materiali e dei servizi impiegati; le quote di ammortamento relative a cespiti impiegati in tali attività nella misura in cui tali beni sono utilizzati in tali attività;  quote di spese generali ed amministrative, interessi passivi relativi a finanziamenti contratti e impiegati a fronte di tali specifiche attività.

 

I costi sostenuti successivamente all’iscrizione iniziale del diritto d’autore possono essere capitalizzati solamente se da essi potranno derivare ulteriori benefici economici e nella misura in cui ciò sarà possibile.

 

Per quanto concerne l’ammortamento del diritto capitalizzato i principi contabili nazionali, data l'aleatorietà legata al loro sfruttamento, suggerisce di ammortizzarli in un periodo ragionevolmente breve.

 

Nel caso di opere che vengono riprodotte per la vendita attraverso l’impiego di supporti materiali (libri, cassette musicali, video cassette) la determinazione delle rimanenze di fine esercizio va fatta applicando le regole proprie delle rimanenze.

 

Secondo gli IAS possono essere iscritti in bilancio solamente i diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno acquistati da terzi o utilizzati a seguito di licenza. I diritti prodotti all’interno dell’impresa non sono, invece, capitalizzabili.

 
   

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Diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno

Opere dell'ingegno - tabella riassuntiva

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