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I diritti di brevetto industriale sono
indicati, in bilancio, alla voce 3) delle immobilizzazioni immateriali
insieme ai diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno.
I principi contabili internazionali
includono i brevetti tra le attività immateriali.
I diritti di brevetto industriale sono
beni immateriali che rappresentano creazioni intellettuali
tutelate dal Codice civile e dalle norme speciali. I brevetti
attribuiscono il diritto esclusivo di sfruttare un’invenzione entro i
limiti di tempo stabiliti dalla legge. Tale diritto è riconosciuto con
il rilascio del brevetto da parte dell’ufficio Italiano brevetti e marchi o
dell’ufficio europeo. Nel primo caso il diritto all’uso esclusivo è tutelato
nel solo territorio nazionale, mentre nel secondo esso è riconosciuto in
tutti i paesi dell’Unione europea.
Il diritto di brevetto ha sempre una durata
limitata nel tempo, che in genere è pari a 20 anni, anche se sono presenti
limiti temporali a volte più brevi come accade nel caso di nuove varietà
vegetali o nel caso di semiconduttori o ancora nel caso di brevetti per
modelli di utilità e per modelli e disegni ornamentali.
In alcuni casi il limite temporale può essere
più ampio.
L’Oic24 precisa, tuttavia, che il rilascio
del brevetto non rappresenta condizione sufficiente per iscrivere
tali beni nell’attivo del bilancio. L’iscrizione nell’attivo del bilancio
dei diritti di brevetto industriale, come pure dei diritti di brevetto per
modelli di utilità e per modelli e disegni ornamentali, presuppone non solo
la titolarità di un diritto esclusivo di sfruttamento, ma anche la
possibilità di recuperare i costi iscritti tramite benefici economici che si
svilupperanno dall'applicazione del brevetto stesso e la possibilità di
determinare in modo attendibile il costo del brevetto per l’impresa.
L’impresa può trarre dal brevetto benefici economici futuri non soltanto
sotto forma di maggiori ricavi, ma anche sotto forma di minori costi. |