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Da un punto di vista fiscale le
spese relative a studi e ricerche sono deducibili nell'esercizio
in cui sono state sostenute ovvero in quote costanti nell'esercizio stesso e
nei successivi ma non oltre il quarto.
La scelta, tra imputazione integrale
all’esercizio di sostenimento o imputazione per quote, è rimessa all’impresa
che può decidere di dedurre integralmente il costo nell’esercizio in cui
esso è stato sostenuto oppure di dedurre il costo in più esercizi. In questa
seconda ipotesi è necessario che la quota da imputare ad ogni esercizio sia
costante e che l’ammortamento sia completato in un massimo di 5 anni.
L’impresa, quindi, può optare tra 5 diverse
alternative come dimostra la tabella sottostante:
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1°
anno |
2°
anno |
3°
anno |
4°
anno |
5°
anno |
Totale
ammortizzato |
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1° alternativa |
100% |
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100% |
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2° alternativa |
50% |
50% |
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100% |
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3° alternativa |
33% |
33% |
33% |
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100% |
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4° alternativa |
25% |
25% |
25% |
25% |
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100% |
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5° alternativa |
20% |
20% |
20% |
20% |
20% |
100% |
Nel momento in cui il progetto è ultimato ed
esso ha permesso all’impresa di ottenere dei prodotti, le quote di
ammortamento di questi ultimi devono essere calcolati sul costo al netto
delle spese di ricerca e sviluppo già dedotte. Se la ricerca, invece,
dovesse avere un esito negativo le spese sostenute rimangono comunque
deducibili.
Eventuali contributi ricevuti dallo Stato o da
altri enti pubblici in base a specifiche norme di legge sono fiscalmente
considerati come sopravvenienze attive.
Occorre notare che diverso è il momento a
partire dal quale possono essere dedotte le quote di ammortamento
civilistiche e quelle fiscali: per i principi contabili nazionali la
deduzione delle quote di ammortamento inizia quando gli studi e le ricerche
sono ultimati e si può avere l ’utilizzo economico del risultato raggiunto;
per il fisco le spese sono deducibili a partire dall’esercizio di
sostenimento. Questa diversa previsione potrebbe portare, fiscalmente, ad un
ammortamento per quote prima che inizi l’ammortamento civilistico.
Il D.L.233/2006 ha apportato delle modifiche
all’art.109 del TUIR introducendo la possibilità di dedurre
extracontabilemente le spese per studi e ricerche con la compilazione del
quadro EC in quei casi in cui l’ammortamento civilistico dovesse
risultare inferiore rispetto a quello fiscale. La disposizione si applica
alle spese sostenute a partire dal periodo di imposta successivo a quello di
entrata in vigore del decreto, dunque per le imprese con esercizio
coincidente con l’anno solare, la nuova norma si applica alle spese
sostenute a partire dal 2007. Per le spese sostenute nel 2006 rimane
l’impossibilità di procedere alla deduzione extracontabile.
La legge Finanziaria 2008 ha nuovamente
modificato l’art.109 del TUIR, abrogando il quadro EC ed eliminando
la possibilità di effettuare la deduzione extracontabile dei componenti di
reddito incluse le spese per studi e ricerche.
Le spese per studi e ricerche sostenute da
imprese di nuova costituzione sono deducibili a partire dall’esercizio
in cui sono conseguiti i primi ricavi. |