Vai alla home page Scrivici una e-mail Chi sono Collabora col sito  
       
Ricerca personalizzata

 

   

Iscriviti alla newsletter


       

Visualizza i nostri approfondimenti  
Accedi ai nostri corsi gratuiti  
Guarda cosa puoi acquistare nell'area shopping  

 

 

 
Siti partner:  

 
Utilità  
   
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

   

 

Gli altri approfondimenti:


Approfondimenti

 
 
Deducibilità spese per studi e ricerche - le regole fiscali

 


 
 
 

Approfondimento del 03.05.2008

 

Da un punto di vista fiscale le spese relative a studi e ricerche sono deducibili nell'esercizio in cui sono state sostenute ovvero in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto.

 

La scelta, tra imputazione integrale all’esercizio di sostenimento o imputazione per quote, è rimessa all’impresa che può decidere di dedurre integralmente il costo nell’esercizio in cui esso è stato sostenuto oppure di dedurre il costo in più esercizi. In questa seconda ipotesi è necessario che la quota da imputare ad ogni esercizio sia costante e che l’ammortamento sia completato in un massimo di 5 anni.

 

L’impresa, quindi, può optare tra 5 diverse alternative come dimostra la tabella sottostante:

 

 

anno

anno

anno

anno

anno

Totale

ammortizzato

1° alternativa

100%

 

 

 

 

100%

2° alternativa

50%

50%

 

 

 

100%

3° alternativa

33%

33%

33%

 

 

100%

4° alternativa

25%

25%

25%

25%

 

100%

5° alternativa

20%

20%

20%

20%

20%

100%

 

Nel momento in cui il progetto è ultimato ed esso ha permesso all’impresa di ottenere dei prodotti, le quote di ammortamento di questi ultimi devono essere calcolati sul costo al netto delle spese di ricerca e sviluppo già dedotte. Se la ricerca, invece, dovesse avere un esito negativo le spese sostenute rimangono comunque deducibili.

 

Eventuali contributi ricevuti dallo Stato o da altri enti pubblici in base a specifiche norme di legge sono fiscalmente considerati come sopravvenienze attive.

 

Occorre notare che diverso è il momento a partire dal quale possono essere dedotte le quote di ammortamento civilistiche e quelle fiscali: per i principi contabili nazionali la deduzione delle quote di ammortamento inizia quando gli studi e le ricerche sono ultimati e si può avere l ’utilizzo economico del risultato raggiunto; per il fisco le spese sono deducibili  a partire dall’esercizio di sostenimento. Questa diversa previsione potrebbe portare, fiscalmente, ad un ammortamento per quote prima che inizi l’ammortamento civilistico.

 

Il D.L.233/2006 ha apportato delle modifiche all’art.109 del TUIR introducendo la possibilità di dedurre extracontabilemente le spese per studi e ricerche con la compilazione del quadro EC in quei casi in cui l’ammortamento civilistico dovesse risultare inferiore rispetto a quello fiscale. La disposizione si applica alle spese sostenute a partire dal periodo di imposta successivo a quello di entrata in vigore del decreto, dunque per le imprese con esercizio  coincidente con l’anno solare, la nuova norma si applica alle spese sostenute a partire dal 2007. Per le spese sostenute nel 2006 rimane l’impossibilità di procedere alla deduzione extracontabile.

La legge Finanziaria 2008 ha nuovamente modificato l’art.109 del TUIR, abrogando il quadro EC ed eliminando la possibilità di effettuare la deduzione extracontabile dei componenti di reddito incluse le spese per studi e ricerche.

 

Le spese per studi e ricerche sostenute da imprese di nuova costituzione sono deducibili a partire dall’esercizio in cui sono conseguiti i primi ricavi.

 
   

Gli altri approfondimenti sull'argomento:

Immobilizzazioni materiali e immateriali

Avviamento - Codice civile, TUIR e IAS a confronto

Spese di pubblicità: come concorrono alla formazione del reddito

Brevetti industriali - ammortamento fiscalmente deducibile

Opere dell'ingegno -ammortamento fiscalmente deducibile

Ammortamento immobilizzazioni immateriali secondo gli IAS


 
 

Visualizza gli altri approfondimenti   

 
   
 
 
 
 
Lezioni gratuite ed esercizi svolti di matematica e geometria

Questo sito viene aggiornato senza nessuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del 7.03.2001

Il materiale presente sul sito non può essere riprodotto senza esplicito consenso dell'autore

Disclaimer-Privacy

Partita IVA: 01685640680