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Tutti i lavoratori dipendenti hanno diritto
alle ferie.
Lo stabilisce, innnanzitutto, la
Costituzione, all’art.36 della Costituzione, il quale prevede che “il
lavoratore ha diritto a ferie annuali retribuite e non può rinunciarvi”.
L'art.2109 del Codice Civile stabilisce
che il lavoratore ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuito.
Periodo che deve essere, possibilmente, continuativo e dovrà essere
stabilito dall'imprenditore tenendo conto delle esigenze dell'impresa e
degli interessi del prestatore di lavoro.
Ogni CCNL stabilisce poi le modalità e i tempi di fruizione delle stesse.
Ad esempio, il contratto del commercio stabilisce che al lavoratore
spetta un periodo di ferie annuali di 26 giorni lavorativi, per cui
nel calcolo del periodo di ferie, vanno escluse le domeniche e le festività.
Il contratto dei metalmeccanici prevede invece che al lavoratore
spetta un periodo di ferie annuali di 4 settimane, composte di 6
giorni lavorativi di 6 ore e 40 minuti l'una. Anche in questo caso, nel
calcolo del periodo di ferie non si tiene conto dei giorni che cadono di
domenica e delle festività.
Il diritto alle ferie matura annualmente in base al servizio prestato
e spetta per ratei anche se non è maturato un anno intero di attività. Un
dipendente che in un anno ha lavorato 4 mesi ha diritto alle ferie nella
misura di 4/12.
Le ferie maturano anche nei periodo di assenza che danno diritto alla
conservazione del posto di lavoro: malattia, infortunio, maternità
(limitatamente ai periodi di assenza obbligatoria prima e dopo il parto),
congedo matrimoniale.
Il
decreto legislativo n.66 del 2003 ha previsto, da una parte, che il periodo
di ferie di cui può usufruire un lavoratore non può essere inferiore a
quattro settimana e dall’altra
che i lavoratori dipendenti non possono ricevere un indennizzo
sostitutivo per le ferie non godute.
Delle quattro settimane di riposo, il lavoratore ha diritto a godere almeno
di due settimane consecutive nel corso dell’anno di maturazione e,
per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell’anno
di maturazione.
La
regola non si applica nei casi di cessazione del rapporto di lavoro: in
questa ipotesi le ferie non godute vengono liquidate insieme al
trattamento di fine rapporto.
I contratti collettivi di lavoro possono stabilire condizioni di miglior
favore. |