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L’art.2103 del Codice civile stabilisce
che il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le
quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che
abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime
effettivamente scolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione.
Lo stesso articolo prevede che nel caso di
assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al
trattamento corrispondente all’attività svolta, ove la medesima non abbia
avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla
conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratto collettivi, e
comunque non superiore a tre mesi.
Innanzitutto occorre precisare cosa si intenda
per mansioni superiori. Il lavoratore svolge delle mansioni superiori
quando si occupa di mansioni proprie di un livello di inquadramento più
elevato rispetto a quello cui appartiene.
Nel caso in cui il lavoratore svolga
contemporaneamente mansioni proprie del livello di inquadramento cui
appartiene, e mansioni proprie di un livello di inquadramento superiore
rispetto a quello di appartenenza, si deve tenere conto delle mansioni
svolte in modo prevalente.
La norma parla di assegnazione a mansioni
superiori pertanto non è richiesta una formale ed esplicita richiesta da
parte del datore di lavoro, ma ci troviamo di fronte ad una promozione
automatica del dipendente. D’altra parte il riconoscimento delle mansioni
superiori non può aversi nel caso in cui queste siano state svolte per
iniziativa del lavoratore senza che vi fosse, in tal senso, una precisa
volontà del datore di lavoro.
La lettura della norma permette di distinguere
due differenti ipotesi di assegnazione a mansioni superiori:
-
sostituzione di un lavoratore assente con
diritto alla conservazione del posto di lavoro (esempio: sostituzione di
una lavoratrice in maternità). In questi casi l’assegnazione a mansioni
superiori non comporta una promozione automatica del dipendente;
-
altri casi di assegnazione a mansioni
superiori per un periodo superiore a 3 mesi o al minor termine
fissato dal contratto collettivo applicabile.
Per
quanto concerne le modalità di calcolo del termine dei tre mesi o del minor
periodo fissato dal contratto collettivo occorre precisare che
l’assegnazione a mansioni superiori deve durare interrottamente per
un periodo superiore a 3 mesi o per il minor periodo previsto dal contratto
collettivo. Pertanto non possono essere cumulati insieme periodo di durata
inferiore salvo l’ipotesi in cui le assegnazioni siano ricorrenti e
sistematiche.
In tutti i casi di assegnazione a mansioni
superiori (per sostituzione di lavoratore assente o per altre cause), il
lavoratore ha diritto al trattamento economico corrispondente all’attività
svolta. |