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La legge 584/1967 prevede che il lavoratore
dipendente che dona sangue gratuitamente ha
diritto ad un permesso retribuito.
Più precisamente essi hanno diritto ad
astenersi dal lavoro per 24 ore dal momento in cui si è assentato per il
prelievo. Egli ha diritto alla normale retribuzione del periodo in
cui si è astenuto dal lavoro. Il datore di lavoro può chiedere il
rimborso della retribuzione corrisposta all’INPS.
Il datore di lavoro ha l’obbligo di
concedere il permesso.
La norma in esame si applica nel caso di
trasfusione diretta o indiretta o di elaborazione dei derivati del sangue a
due condizioni:
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
Affinché il datore di lavoro possa chiedere
all’INPS il rimborso della retribuzione corrisposta è necessario che il
dipendente si faccia rilasciare, dal medico che ha effettuato il prelievo,
un certificato su carta intestata del centro presso il quale è stato
fatto il prelievo dal quale risultino i dati anagrafici del donatore, gli
estremi di un documento di riconoscimento, data e ora del prelievo,
quantitativo prelevato.
Inoltre il dipendente deve rilasciare al
datore di lavoro una dichiarazione dalla quale risulta che ha
usufruito della giornata di riposo e che ha percepito la relativa
retribuzione.
Tali documenti devono essere conservati per
10 anni.
RETRIBUZIONE SPETTANTE E RIMBORSABILE
DALL’INPS
Vediamo come va calcolata la retribuzione
spettante al dipendente per il periodo in cui il donatore si è astenuto dal
lavoro.
Al dipendente spetta la retribuzione relativa
alle ore lavorative che cadono nelle 24 ore di riposo.
Se il periodo di riposo di 24 ore non
comporta assenza da lavoro (ad esempio viene donato il sangue in giorno
di sabato che non è lavorativo per l’azienda) al dipendente non compete
nulla rispetto alla normale retribuzione.
Anche nel caso in cui il dipendente è
retribuito in misura fissa mensile (cioè non in base al numero delle
ore lavorate nel corso del mese) al dipendente non compete nulla rispetto
alla normale retribuzione.
Esempio:
ipotizziamo che un dipendente, con
retribuzione mensile fissa, si sia assentato per donare sangue per 8 ore. La
retribuzione mensile è pari a 1.300 euro. Il contratto prevede che la
retribuzione giornaliera si ottenga dividendo la retribuzione mensile per il
divisore convenzionale di 26 (considerati i giorni lavorativi del mese.
La retribuzione spettante sarà:
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1.300 |
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Di cui a carico dell’INPS: 1.300/26 = |
50
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A carico del datore di lavoro |
1.250 |
I lavoratori, invece, che vengono retribuiti
in base alle ore di lavoro effettive prestate nel corso del mese
hanno diritto a percepire, oltre alle somme spettanti alle ore di lavoro
effettive, anche la retribuzione riferita al periodo di assenza nella
giornata per un massimo di 8 ore.
Esempio:
ipotizziamo che un dipendente abbia
prestato nel corso del mese 160 ore di lavoro e la sua retribuzione oraria è
pari a 8 euro. Per donare sangue si è assentato per 8 ore di lavoro.
La retribuzione spettante sarà:
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160 ore di lavoro effettivo x 8 euro =
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1.280 |
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8 ore a carico dell’INPS x 8 euro = |
64
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Totale spettante |
1.344 |
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
Per quanto riguarda il calcolo dei contributi
previdenziali, la retribuzione spettante per la giornata di riposo può
essere trattata in due modi diversi:
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se il datore di
lavoro chiede il rimborso all’INPS, la somma non è
soggetta al pagamento dei contributi previdenziali;
-
se il datore di
lavoro non chiede il rimborso all’INPS, la somma è soggetta
al pagamento dei contributi previdenziali.
ALTRE NORME APPLICABILI
Durante l’assenza per donazione sangue
maturano la tredicesima mensilità e le altre mensilità aggiuntive e il TFR. |