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Lo IAS 32 definisce
gli oneri finanziari come gli interessi e gli altri oneri
sostenuti dall’impresa per l’ottenimento di finanziamenti. La
definizione è piuttosto ampia e non include soltanto gli interessi passivi.
Gli oneri finanziari possono essere portati in
aumento del costo di un bene o di un’attività immateriale se sono
attribuibili all’acquisizione, alla costruzione o alla produzione di
un’attività qualificata. Con questa
espressione si intende un bene che giustifica la capitalizzazione
in quanto richiede un rilevante periodo di tempo prima di essere pronto per
l’uso previsto. Di conseguenza sono capitalizzabili gli oneri finanziari
direttamente attribuibili all’acquisto o alla fabbricazione di impianti,
immobili e macchinari quali ad esempio gli impianti manifatturieri, gli
impianti per la produzione di energia e gli immobili posseduti a scopo di
investimento, nonché quelli relativi ad attività immateriali sviluppate
internamente.
Sono capitalizzabili esclusivamente quegli
oneri finanziari che non sarebbero stati sostenuti nel caso in cui il bene
non fosse stato acquistato o prodotto.
Qualora l’impresa
opti per la capitalizzazione degli oneri finanziari direttamente
attribuibili all’acquisizione, costruzione o produzione dei beni ciò deve
essere fatto con riferimento a tutti i beni dell’impresa e non solamente per
alcuni in quanto, altrimenti, si lederebbe il principio della comparabilità
dei bilanci.
Al fine della capitalizzazione degli oneri
finanziari occorre distinguere tra oneri finanziari relativi a
finanziamenti specificamente ottenuti ed impiegati per l’acquisto, la
costruzione o la produzione di un’attività qualificata e oneri finanziari
relativi a finanziamenti genericamente ottenuti ed impiegati per
l’acquisto, la costruzione o la produzione di un’attività qualificata.
Nel primo caso sono capitalizzabili gli
effettivi oneri finanziari sostenuti per quel finanziamento durante
l’esercizio, dedotto ogni provento finanziario derivante dall’investimento
temporaneo di quei fondi. Ciò nel caso in cui l’impresa riceva i fondi e
sostenga i relativi oneri finanziari prima che essi siano investiti
nell’acquisizione, nella costruzione o produzione del bene.
Nel secondo caso, la parte di oneri finanziari
capitalizzabile si determina applicando alle spese sostenute
per l’acquisto, la produzione o la costruzione del bene, un tasso di
capitalizzazione pari alla media ponderata degli oneri finanziari in essere
nell’esercizio, diversi dai finanziamenti specifici reperiti per acquistare
un bene che giustifica una capitalizzazione. In ogni caso, l’ammontare degli
oneri finanziari capitalizzati in un periodo amministrativo, non può
eccedere il totale degli oneri finanziari sostenuti durante l’esercizio, ciò
in quanto il calcolo precedentemente indicato potrebbe portare ad avere come
risultato un valore superiore rispetto a quello degli oneri finanziari
effettivamente sostenuti nel periodo.
Infine, va evidenziato che la capitalizzazione
degli oneri finanziari nel costo del bene non può portare ad
attribuire allo stesso un valore superiore rispetto a quello recuperabile
o al valore netto di realizzo ottenibile dalla vendita del bene stesso.
La capitalizzazione degli oneri finanziari ha
inizio quando si verificano le seguenti condizioni:
-
l’impresa sta sostenendo le spese per
l’acquisto, la produzione o la costruzione del bene.;
-
l’impresa sta sostenendo gli oneri
finanziari;
-
l’impresa sta compiendo le attività
necessarie per rendere il bene idoneo al suo utilizzo. Tra queste attività
non vanno incluse solo quelle relative alla produzione fisica del bene.
Così, ad esempio, nel caso di costruzione in economia di un impianto oltre
alle attività di produzione vera e propria del bene si deve tenere conto
anche delle attività preliminari necessarie per l’ottenimento di eventuali
licenze.
Nel caso in cui le attività necessarie a
rendere il bene idoneo al suo utilizzo o alla vendita si interrompono per un
periodo di tempo non breve, occorre sospendere la capitalizzazione degli
oneri finanziari salvo che l’interruzione delle attività sia necessaria per
rendere il bene idoneo al suo utilizzo.
La possibilità di capitalizzare gli oneri
finanziari cessa nel momento in cui le attività necessarie a rendere il bene
idoneo all’utilizzo o alla vendita sono sostanzialmente completate. Questa
regola trova applicazione anche nell’ipotesi di beni la cui produzione può
essere completata in parti distinte, ognuna delle quali può essere usata
indipendentemente dal completamento delle altre: la capitalizzazione degli
oneri finanziari relativi a ciascuna parte completata cessa quando la
specifica parte è idonea all’uso o alla vendita. |