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Lo
IAS 32 definisce gli oneri finanziari come gli interessi e gli
altri oneri sostenuti dall’impresa per l’ottenimento di finanziamenti.
La definizione è piuttosto ampia e non include soltanto gli interessi
passivi.
Gli
oneri finanziari possono essere portati in aumento del costo di un bene o
di un’attività immateriale se sono
attribuibili all’acquisizione, alla costruzione o alla produzione di un’attività
qualificata. Con questa
espressione si intende un bene che giustifica la capitalizzazione in
quanto richiede un rilevante periodo di tempo prima di essere pronto per
l’uso previsto. Di conseguenza sono capitalizzabili gli oneri
finanziari direttamente attribuibili all’acquisto o alla fabbricazione
di impianti, immobili e macchinari quali ad esempio gli impianti
manifatturieri, gli impianti per la produzione di energia e gli immobili
posseduti a scopo di investimento, nonché quelli relativi ad attività
immateriali sviluppate internamente.
Sono
capitalizzabili esclusivamente quegli oneri finanziari che non sarebbero
stati sostenuti nel caso in cui il bene non fosse stato acquistato o
prodotto.
Qualora
l’impresa opti per la capitalizzazione degli oneri finanziari
direttamente attribuibili all’acquisizione, costruzione o produzione dei
beni ciò deve essere fatto con riferimento a tutti i beni dell’impresa
e non solamente per alcuni in quanto, altrimenti, si lederebbe il
principio della comparabilità dei bilanci.
Al
fine della capitalizzazione degli oneri finanziari occorre distinguere tra
oneri finanziari relativi a finanziamenti specificamente ottenuti
ed impiegati per l’acquisto, la costruzione o la produzione di
un’attività qualificata e oneri finanziari relativi a finanziamenti
genericamente ottenuti ed impiegati per l’acquisto, la costruzione o
la produzione di un’attività qualificata.
Nel
primo caso sono capitalizzabili gli effettivi oneri
finanziari sostenuti per quel finanziamento durante l’esercizio, dedotto
ogni provento finanziario derivante dall’investimento temporaneo di quei
fondi. Ciò nel caso in cui l’impresa riceva i fondi e sostenga i
relativi oneri finanziari prima che essi siano investiti
nell’acquisizione, nella costruzione o produzione del bene.
Nel
secondo caso, la parte di oneri finanziari capitalizzabile si determina
applicando alle spese sostenute per l’acquisto, la
produzione o la costruzione del bene, un tasso di capitalizzazione
pari alla media ponderata degli oneri finanziari in essere
nell’esercizio, diversi dai finanziamenti specifici reperiti per
acquistare un bene che giustifica una capitalizzazione. In ogni caso,
l’ammontare degli oneri finanziari capitalizzati in un periodo
amministrativo, non può eccedere il totale degli oneri finanziari
sostenuti durante l’esercizio, ciò in quanto il calcolo precedentemente
indicato potrebbe portare ad avere come risultato un valore superiore
rispetto a quello degli oneri finanziari effettivamente sostenuti nel
periodo.
Infine,
va evidenziato che la capitalizzazione degli oneri finanziari nel costo
del bene non può portare ad attribuire allo stesso un valore
superiore rispetto a quello recuperabile o al valore netto di realizzo
ottenibile dalla vendita del bene stesso.
La
capitalizzazione degli oneri finanziari ha inizio quando si
verificano le seguenti condizioni:
-
l’impresa
sta sostenendo le spese per l’acquisto, la produzione o la
costruzione del bene.;
-
l’impresa
sta sostenendo gli oneri finanziari;
-
l’impresa
sta compiendo le attività necessarie per rendere il bene idoneo al
suo utilizzo. Tra queste attività non vanno incluse solo quelle
relative alla produzione fisica del bene. Così, ad esempio, nel caso
di costruzione in economia di un impianto oltre alle attività di
produzione vera e propria del bene si deve tenere conto anche delle
attività preliminari necessarie per l’ottenimento di eventuali
licenze.
Nel
caso in cui le attività necessarie a rendere il bene idoneo al suo
utilizzo o alla vendita si interrompono per un periodo di tempo non breve,
occorre sospendere la capitalizzazione degli oneri finanziari salvo che
l’interruzione delle attività sia necessaria per rendere il bene idoneo
al suo utilizzo.
La
possibilità di capitalizzare gli oneri finanziari cessa nel momento in
cui le attività necessarie a rendere il bene idoneo all’utilizzo o alla
vendita sono sostanzialmente completate. Questa regola trova applicazione
anche nell’ipotesi di beni la cui produzione può essere completata in
parti distinte, ognuna delle quali può essere usata indipendentemente dal
completamento delle altre: la capitalizzazione degli oneri finanziari
relativi a ciascuna parte completata cessa quando la specifica parte è
idonea all’uso o alla vendita.
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