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Lo IAS 16 si occupa
di “Immobili, impianti e macchinari “: in sostanza di
immobilizzazioni materiali e le definisce come beni tangibili che
sono posseduti per essere utilizzati nella produzione o nella fornitura di
beni o servizi, per affittarli ad altri, o per scopi amministrativi e dai
quali ci si attende che siano utilizzati per più di un esercizio. Questa
nozione di immobilizzazioni materiali è sostanzialmente simile a quella
contenuta nei principi contabili nazionali. Le immobilizzazioni materiali
sono:
-
beni contraddistinti dal requisito
della materialità o tangibilità;
-
beni che non sono destinati alla
vendita o alla trasformazione e quindi utilizzati nella produzione o nella
fornitura di beni o servizi ed eventualmente anche per essere concessi in
affitto a terzi o per scopi amministrativi;
-
beni per i quali si prevede un
utilizzo che si estende oltre l’arco temporale di un solo esercizio.
Va ricordato, però,
che l’Oic16 indica come requisito, per l’iscrizione di un bene tra le
immobilizzazioni materiali, il titolo di proprietà in base al quale
l’impresa iscrive in bilancio solamente i beni di proprietà, con esclusione
di quelli in leasing o posseduti con altra forma di godimento cosa questa
non prevista dagli IAS.
Lo IAS 38, invece
si occupa di attività immateriali, ovvero attività non monetarie,
identificabili, prive di consistenza fisica, possedute per
essere utilizzate nella produzione o fornitura di beni o servizi, per
affitti a terzi o per fini amministrativi. Si
parla di attività non monetarie nel caso di attività diverse dalle
disponibilità liquide e dalle attività incassabili in ammontare di denaro
fisso o determinabile.
Dunque, affinché
un’attività immateriale sia iscrivibile in bilancio essa deve essere
identificabile, priva di consistenza fisica e l’impresa deve
avere il controllo della risorsa in oggetto.
Il requisito della
identificabilità è presente:
-
quando l’attività sia separabile,
cioè capace di essere separata o scorporata dall’entità e venduta,
trasferita, data in licenza, locata o scambiata, sia individualmente che
insieme al relativo contratto, attività o passività;
oppure
Il requisito della consistenza fisica
talora può presentarsi in modo incerto come nel caso di attività immateriali
contenute in supporti fisici: si pensi, ad esempio, al software contenuto in
un CD Rom o in un floppy. In questi casi è necessario verificare se tali
attività sono parti integranti dell’hardware nel qual caso si applica lo
IAS16.
L’impresa deve
poter avere il controllo dell’attività immateriale cioè deve poter
limitare l’accesso ai benefici economici attesi dall’attività da parte di
terzi. In presenza dei requisiti appena visti l’attività immateriale
deve essere iscritta obbligatoriamente tra le attività del bilancio. Non è
prevista, dunque, una facoltà di iscrizione nel bilancio da parte dei suoi
redattori, ma è posto un preciso obbligo.
Va precisato che lo IAS 38, non considera gli
oneri pluriennali come attività immateriali.
Condizione necessaria affinché le
immobilizzazioni materiali ed immateriali siano iscrivibili tra
le attività, è che per esse sia possibile determinare in modo
ragionevole il costo. Inoltre la capitalizzazione dei costi è
possibile in bilancio solamente se si prevede che possa
generare benefici economici futuri: deve, cioè, migliorare il
risultato economico dell’impresa attraverso la vendita di beni o servizi o
attraverso lo sfruttamento dell’attività al fine di ridurre i costi futuri.
Per esempio, l’uso della proprietà intellettuale in un processo produttivo
può nel futuro ridurre i costi di produzione piuttosto che incrementarne i
proventi.
Le immobilizzazioni materiali devono essere
iscritte in bilancio nel momento in cui i benefici e i rischi relativi al
bene sono trasferiti all’impresa così potrebbe essere sufficiente
l’esistenza di contratti preliminari, promesse di vendita o compromessi per
l’iscrizione di una immobilizzazione in bilancio. Ciò rappresenta una
sostanziale differenza rispetto ai principi contabili nazionali che, invece,
considerano iscrivibile un’immobilizzazione in bilancio nel momento del
passaggio formale della proprietà. |
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