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Deducibilità interessi passivi - Le nuove regole fissate dalla finanziaria 2008

 


 
 
 

Approfondimento del 10.01.2008

 

La finanziaria 2008 ha modificato le regole relative alla deducibilità degli interessi passivi.

 

Prima della finanziaria 2008 la deducibilità degli interessi passivi era disciplinata da tre norme distinte:

 

  • la prima relativa alla thin capitalization che riguardava interessi passivi corrisposti dalle imprese su finanziamenti erogati o garantiti da soci qualificati o sue parti correlate;

 

  • la seconda relativa al pro-rata patrimoniale che riguardava la deducibilità degli interessi passivi nel caso di imprese in possesso di particolari categorie di partecipazioni;

 

  • la terza relativa al pro-rata generale che riguardava la deducibilità della generalità degli interessi passivi.

 

In particolare il pro-rata generale prevede che  gli interessi passivi sono deducibilili  per la parte corrispondente al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e degli altri proventi che concorrono a formare il reddito e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

Conseguenza di tale principio è che gli interessi passivi sono interamente deducibili solamente nell’ipotesi in cui tutti i ricavi e proventi dell’impresa sono imponibili.

 

 

Vediamo di seguito le novità introdotte dalla Finanziaria 2008 che effettua una distinzione tra:

  • imprese individuali e società di persone, soggette al pagamento dell’IRPEF;

  • società di capitali soggette al pagamento dell’IRES.

 

Per le imprese individuali e le società di persone continua ad applicarsi il pro-rata generale. Non trovano più applicazione le regole relative alla thin capitalization e al pro-rata patrimoniale.

 

 

Per i soggetti IRES valgono, invece, le seguenti regole:

 

 

Interamente deducibili

Gli interessi passivi sono interamente deducibili fino a concorrenza degli interessi attivi e altri proventi equiparati.

 

Eccedenza

L’eventuale eccedenza è deducibile nel limite del 30% del risultato operativo lordo della gestione caratteristica.

Per risultato operativo lordo della gestione caratteristica si intende la differenza tra il valore della produzione (macro-categoria A del Conto economico) e i costi della produzione (macro categoria B del Conto economico). Dai costi della produzione vanno esclusi gli ammortamenti dei beni materiali ed immateriali (voci B10a e B10b), e i canoni di locazione finanziaria dei beni strumentali (inclusi nella voce B8).

 

Interessi indeducibili

Gli interessi passivi che, in seguito al calcolo sopra illustrato sono indeducibili, possono essere rinviati ai periodi d’imposta successivi.

Anche per gli interessi passivi rinviati al futuro si applica la regola che l’eccedenza degli interessi passivi su quelli attivi non deve superare il 30% del risultato operativo lordo.

 

La nuova regola si applica a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2007.

 

Tuttavia la Finanziaria prevede delle particolari agevolazioni per primi due anni di applicazione delle nuove disposizioni:

 

Primo anno di applicazione

Il limite di deducibilità è incrementato di 10.000 euro.

 

Secondo anno di applicazione

Il limite di deducibilità è incrementato di 5.000 euro.

 

 

 

Anche per i soggetti IRES non si applicano più la thin capitalization e il pro-rata patrimoniale.

 

Occorre precisare che le regole sopra viste non si applicano nel caso di interessi passivi capitalizzati.

 

Infine va detto che la norma non riguarda le banche e le società finanziarie mentre si applica alle holding di gruppi industriali.

 
   

 

 

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