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La finanziaria 2008 ha
modificato le regole relative alla deducibilità degli interessi passivi.
Prima della
finanziaria 2008 la deducibilità degli interessi passivi era
disciplinata da tre norme distinte:
In particolare il
pro-rata generale prevede che gli interessi passivi sono deducibilili per la parte
corrispondente al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e degli altri
proventi che concorrono a formare il reddito e l’ammontare complessivo di
tutti i ricavi e proventi.
Conseguenza di tale
principio è che gli interessi passivi sono interamente deducibili solamente
nell’ipotesi in cui tutti i ricavi e proventi dell’impresa sono imponibili.
Vediamo di seguito le
novità introdotte dalla Finanziaria 2008 che effettua una distinzione
tra:
-
imprese individuali
e società di persone, soggette al pagamento dell’IRPEF;
-
società di capitali
soggette al pagamento dell’IRES.
Per le imprese
individuali e le società di persone continua ad applicarsi il
pro-rata generale. Non trovano più applicazione le regole relative alla
thin capitalization e al pro-rata patrimoniale.
Per i soggetti IRES
valgono, invece, le seguenti regole:
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Interamente
deducibili |
Gli interessi
passivi sono interamente deducibili fino a concorrenza degli
interessi attivi e altri proventi equiparati.
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Eccedenza |
L’eventuale
eccedenza è deducibile nel limite del 30% del risultato
operativo lordo della gestione caratteristica.
Per risultato
operativo lordo della gestione caratteristica si intende la
differenza tra il valore della produzione (macro-categoria A del
Conto economico) e i costi della produzione (macro categoria B
del Conto economico). Dai costi della produzione vanno esclusi gli
ammortamenti dei beni materiali ed immateriali (voci B10a e B10b), e
i canoni di locazione finanziaria dei beni strumentali
(inclusi nella voce B8).
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Interessi
indeducibili |
Gli interessi
passivi che, in seguito al calcolo sopra illustrato sono indeducibili,
possono essere rinviati ai periodi d’imposta successivi.
Anche per gli
interessi passivi rinviati al futuro si applica la regola che l’eccedenza
degli interessi passivi su quelli attivi non deve superare il 30% del
risultato operativo lordo. |
La nuova regola si
applica a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al
31/12/2007.
Tuttavia la Finanziaria
prevede delle particolari agevolazioni per primi due anni di
applicazione delle nuove disposizioni:
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Primo anno di
applicazione |
Il limite di
deducibilità è incrementato di 10.000 euro.
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Secondo anno di
applicazione |
Il limite di
deducibilità è incrementato di 5.000 euro.
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Anche per i soggetti
IRES
non si applicano più la thin capitalization e il pro-rata patrimoniale.
Infine va detto che la
norma non riguarda le banche e le società finanziarie mentre si applica alle
holding di gruppi industriali. |