FATTURA DIFFERITA
QUANDO PUO' ESSERE EMESSA
Nel caso di cessione di beni mobili è possibile procedere, anziché all’emissione della fattura immediata, all’emissione di una fattura differita.
La fattura differita può essere emessa solamente se, prima della consegna o della spedizione della merce è stato emesso il Documento di Trasporto (DdT).
La fattura differita va emessa entro il 15° giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Ricordiamo che per i beni mobili il momento di effettuazione dell’operazione coincide con il momento della consegna o spedizione. Quindi la fattura va emessa entro il 15° giorno del mese successivo a quello della consegna.
Esempio: consegna delle merci in data 8 settembre. Emissione della fattura entro il 15 ottobre.
La fattura differita deve riportare:
- tutti i dati prescritti anche per la fattura immediata;
- la data ed il numero del relativo documento di trasporto.
A partire dal 1° gennaio 2013 è possibile emettere fattura differita anche nel caso di prestazioni di servizi purché tali operazioni siano individuabili attraverso idonea documentazione.
Emissione della fattura
La fattura
Fattura cartacea e fattura elettronica
Fattura in lingua straniera
Fatture a mezzo fax
Dati da indicare in fattura
Fattura integrativa
Autofattura per autoconsumo
Fattura emessa da un terzo
Emissione della fattura
Emissione e registrazione della fattura di vendita
DdT ovvero documento di trasporto
Cessione di beni
Fatturazione differita di servizi