FATTURA DIFFERITA

QUANDO PUO' ESSERE EMESSA

Aggiornato al 01.01.2019

Nel caso di cessione di beni mobili è possibile procedere, anziché all’emissione della fattura immediata, all’emissione di una fattura differita.

La fattura differita può essere emessa solamente se, prima della consegna o della spedizione della merce è stato emesso il Documento di Trasporto (DdT).

La fattura differita va emessa entro il 15° giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Ricordiamo che per i beni mobili il momento di effettuazione dell’operazione coincide con il momento della consegna o spedizione. Quindi la fattura va emessa entro il 15° giorno del mese successivo a quello della consegna.

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Esempio: consegna delle merci in data 8 settembre. Emissione della fattura entro il 15 ottobre.

La fattura differita deve riportare:

  • tutti i dati prescritti anche per la fattura immediata;
  • la data ed il numero del relativo documento di trasporto.

A partire dal 1° gennaio 2013 è possibile emettere fattura differita anche nel caso di prestazioni di servizi purché tali operazioni siano individuabili attraverso idonea documentazione.

 
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