FATTURAZIONE DIFFERITA DI SERVIZI

QUANDO È POSSIBILE LA FATTURAZIONE DIFFERITA NEL CASO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI

Aggiornato al 20.09.2021

Il comma 4 dell’art.21 del DPR 633/72 stabilisce che la fattura deve essere emessa al momento dell’effettuazione dell’operazione.


Il momento di effettuazione dell'operazione, in linea di massima coincide con:

  • il momento della consegna o spedizione della merce, nel caso dei beni mobili;
  • il momento del pagamento del corrispettivo, nel caso di prestazione di servizi.

Questa fattura è detta fattura immediata e deve essere emessa entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione.

Nel caso di cessione di beni è sempre stata prevista la possibilità di ricorrere alla fatturazione differita a condizione che la consegna o la spedizione risulti da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è stata effettuata l’operazione.

La stessa facoltà è stata riconosciuta, a partire dal 1° gennaio 2013, per quanto concerne le prestazioni di servizi.

A questo proposito la norma prevede la possibilità di emettere una fattura cumulativa differita entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, per le prestazioni rese nel corso dello stesso mese solare nei confronti del medesimo committente, purché tali operazioni siano individuabili attraverso idonea documentazione.


Esempio:
l’impresa Alfa Srl effettua operazioni di manutenzione e riparazione di macchinari e impianti.
Essa ha eseguito, nel corso del mese di maggio, tre lavori diversi per la ditta Rossi & C. Snc come segue

05/05: 1.000 €
21/05: 700€
29/05: 1.200€
Totale: 2.900€


L’impresa può emettere un’unica fattura per un importo di 2.900 euro entro il 15 giugno.

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Per quanto riguarda l’idonea documentazione necessaria al fine di individuare le operazioni, la CM 18/E del 2014 ha affermato che si può utilizzare a tal fine la documentazione commerciale prodotta e conservata, peculiare del tipo di attività svolta. A titolo di esempio possono costituire idonea documentazione:

  • il contratto d’opera sottoscritto dalle parti;
  • la nota di consegna dei lavori;
  • la lettera d’incarico;
  • la relazione professionale;
  • il documento attestante l’avvenuto incasso del corrispettivo.

In ogni caso, da tale documentazione, deve potersi individuare con certezza la prestazione eseguita, la data di effettuazione e le parti contraenti.


Sempre secondo quanto dispone la CM 18/E del 2014 il contribuente può emettere fattura differita anche:

  • nel caso in cui effettui una sola prestazione di servizi risultanti da idonea documentazione nello stesso mese, nei confronti del medesimo soggetto;
  • in presenza di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nel corso dello stesso mese solare nei confronti del medesimo cessionario/committente.

Per quanto concerne i termini di registrazione, la fattura differita per servizi va annotata entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, ma l’IVA va liquidata nel mese di effettuazione delle operazioni.


Esempio:
tornando all’esempio precedente la fattura emessa entro il 15 giugno va registrata sempre entro il 15 giugno, ma l’IVA deve essere liquidata con riferimento al mese di maggio e deve essere versata entro il 16 giugno.

 
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