VALUTAZIONE DELLE RIMANENZE NELLE IMPRESE IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

COME PROCEDERE ALLA VALUTAZIONE DELLE RIMANENZE NELLE IMPRESE IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

Aggiornato al 01.10.2014
A partire dal 2017, il reddito delle imprese in contabilità semplifica deve essere determinato in base al criterio di cassa. Di conseguenza, a partire da tale data, non si tiene più conto delle rimanenze di magazzino nella determinazione del reddito d’impresa.

Le imprese in contabilità semplificata non sono tenute alla redazione del bilancio d’esercizio: di conseguenza, i problemi legati alla valutazione delle rimanenze sono esclusivamente di ordine fiscale.

Per le imprese in contabilità semplificata il reddito imponibile è dato dalla differenza tra proventi e costi di competenza del periodo d’imposta, differenza che deve essere aumentata delle rimanenze finali e diminuita delle rimanenze iniziali e ancora, aumentata di plusvalenze e sopravvenienze attive e diminuita di minusvalenze e sopravvenienze passive.

La valutazione delle rimanenze deve essere fatta secondo le regole contenute nell’art.92 del TUIR.


Ricordiamo che tale articolo prevede la possibilità di effettuare una valutazione:

  • a costi specifici (soluzione adottata nel caso di beni infungibili);
  • con i metodi del costo medio ponderato, del FIFO, del LIFO e delle sue varianti se tali metodi sono adottati in bilancio;
  • ad un valore non inferiore a quello risultante dall’applicazione del metodo del LIFO a scatti annuale.

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Poiché nelle imprese in contabilità semplificata manca il bilancio, non si possono ritenere applicabili i criteri del costo medio ponderato, del FIFO o del LIFO e delle sue varianti, proprio perché non possono essere adottati in bilancio.

Rimane, pertanto, la sola possibilità, per i beni fungibili, di adottare una valutazione non inferiore rispetto a quella che risulta dall’applicazione del criterio del LIFO a scatti annuale per categorie di beni omogenee per valore e per natura.

Il criterio suddetto costituisce un valore minimo. Di conseguenza è possibile attribuire alle rimanenze un valore maggiore che assumerà rilevanza fiscale.

E’ consentita, inoltre, la svalutazione delle rimanenze qualora la valutazione a costo sia superiore rispetto al valore normale medio nell’ultimo mese dell’esercizio. In questo caso il valore fiscale minimo delle rimanenze si ottiene moltiplicando l’intera quantità dei beni per il valore normale, indipendentemente dall’esercizio di formazione.

Inoltre, occorre rammentare la norma secondo la quale, entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi occorre registrare sul registro IVA acquisti le rimanenze di merci distinte per categorie omogenee per natura e per valore indicando, per ciascuna categoria, il valore e i criteri di valutazione adottati.

 
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