REGISTRO IVA ACQUISTI

COSA OCCORRE INDICARE SU TALE REGISTRO

Aggiornato al 26.01.2023

Sul registro IVA degli acquisti occorre registrare gli acquisti effettuati dall’impresa nel territorio dello Stato per i quali i fornitori hanno emesso la relativa fattura.


INDICAZIONI DA RIPORTARE SUL REGISTRO

Le fatture di acquisto ricevute vanno registrate nel registro IVA acquisti indicando per ciascuna di esse:

  • data di emissione;
  • numero progressivo attribuito dal cliente;
  • dati identificativi del fornitore: ditta, ragione o denominazione sociale;
  • imponibile distinto per aliquota;
  • IVA distinta per aliquota. Per le operazioni non imponibili o esenti, in luogo dell’IVA va indicato il titolo di inapplicabilità e l’articolo di legge in base al quale non si applica l’imposta.

A partire del 24/10/2018 non esiste più l’obbligo di numerare progressivamente per anno solare le fatture ricevute, in base alla data di ricevimento e di riportare tale numero nel registro IVA acquisti. Tuttavia, i contribuenti possono continuare a numerare i documenti relativi agli acquisti se ciò risulta utile all'organizzazione dell'impresa o dello studio professionale (Circolare n.14/E/2019).

Le fatture di importo inferiore a 300 euro possono essere registrate in un unico documento riepilogativo. Tale documento deve contenere l’indicazione dei numeri delle singole fatture, dell’imponibile complessivo e dell’IVA complessiva, entrambi distinti per aliquote.

L'ARTICOLO PROSEGUE SOTTO LA PUBBLICITA'


DOCUMENTI DA REGISTRARE NEL REGISTRO IVA ACQUISTI

Nel registro IVA acquisti devono essere annotati i seguenti documenti:

  • fatture ricevute da fornitori per acquisti effettuati nel territorio dello Stato;
  • bollette doganali, relative ad importazioni;
  • fatture per acquisti intracomunitari che devono essere registrate sia nel registro degli acquisti che in quello delle fatture emesse;
  • note credito ed eventualmente note debito, queste ultime con segno negativo;
  • autofatture per acquisti da produttori agricoli o ittici in regime di esonero;
  • autofatture per acquisti di rottami, carta da macero, ecc..
  • autofatture-denuncia;
  • documenti riepilogativi di acquisti e spese come specificato in precedenza.

Fino al 2018, sul registro IVA acquisti andavano registrate anche le schede carburante.


TERMINI PER LA REGISTRAZIONE E PER LA DETRAZIONE DELL’IVA

Le fatture di acquisto devono essere registrate anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

Il diritto alla detrazione dell’IVA relativa ai beni e ai servizi acquistati o importati sorge al momento in cui l’imposta diviene esigibile se la fattura di acquisto è ricevuta e annotata entro il giorno 15 del mese successivo.


Esempio:
fattura emessa il 31 marzo. L’IVA diventa esigibile nel mese di marzo. La fattura è ricevuta e registrata dall’acquirente entro il 15 di aprile. La relativa IVA può essere detratta nella liquidazione periodica del mese di marzo. La detrazione può essere esercitata al massimo con la dichiarazione annuale IVA dell’anno in esame.

La regola sopra esposta presenta un’eccezione per quanto concerne le operazioni di acquisto effettuate nell’anno precedente: le fatture relative ad un certo anno, registrate nell’anno successivo, danno diritto alla detrazione dell’IVA nell’anno di registrazione.


Esempio:
fattura emessa il 31 dicembre dell’anno x. L’IVA diventa esigibile nel mese di dicembre dell’anno x.
La fattura è ricevuta e registrata dall’acquirente lo stesso giorno. La relativa IVA può essere detratta nella liquidazione periodica del mese di dicembre.

Se, invece, la fattura è ricevuta e registrata dall’acquirente nell’anno x+1, ad esempio il 15 gennaio dell’anno x+1, la relativa IVA può essere detratta nella liquidazione periodica del mese di gennaio.


ABOLIZIONE DELL'OBBLIGO DI TENUTA DEL REGISTRO IVA ACQUISTI

I soggetti in contabilità ordinaria possono non tenere il registro IVA acquisti nel caso in cui:

  • le relative registrazioni vengano effettuate nel libro giornale nei termini previsti per la registrazione sul registro IVA;
  • e forniscano, su richiesta dell'Amministrazione finanziaria, in forma sistemica, gli stessi dati che si sarebbero dovuti annotare sul registro IVA.

Inoltre, per i soggetti che devono emettere e ricevere le fatture in formato elettronico, non sussiste l'obbligo di tenuta del registro IVA acquisti (D.L.87/2018, art.11).

Va precisato, però, che tale disposizione si applica solamente ai fini IVA e non anche ai fini delle imposte sul reddito, con la conseguenza che, i soggetti in contabilità semplificata, essendo tenuti ad annotare nei registri IVA anche i componenti di reddito non rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, non possono non tenere il registro IVA acquisti.


 
Gli altri approfondimenti sull’argomento:
 
I nostri prodotti
Ebook e corsi on line
EconomiAziendale.net

LezioniDiMatematica.net

DirittoEconomia.net

StoriaFacile.net

SchedeDiGeografia.net

LeMieScienze.net