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In maniera analoga a quanto previsto per le
imprese, anche nella determinazione del reddito di lavoro autonomo è
consentita la deduzione integrale del costo dei beni strumentali
di importo non superiore a 516,46 euro.
La deduzione integrale è consentita nel
periodo d’imposta in cui la spesa di acquisizione è stata sostenuta.
I beni strumentali il cui costo è superiore a
516,46 euro concorrono sempre a formare il reddito di lavoro autonomo
attraverso il calcolo di quote di ammortamento.
I cespiti, il cui costo unitario è uguale o
inferiore a 516,46 euro, fiscalmente possono:
-
concorrere a formare il reddito di lavoro
autonomo attraverso il calcolo delle quote di ammortamento;
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concorrere a formare il reddito di lavoro
autonomo per intero nell’esercizio in cui la spesa è stata sostenuta.
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La deduzione integrale rappresenta una
facoltà concessa al contribuente, ma non un obbligo.
Infatti, la norma, pur dando per scontato
l'interesse dei contribuenti a dedurre in unica soluzione i costi dei
beni strumentali di ammontare non superiore ai limiti fissati, non esclude la possibilità che l'interessato voglia rinunciare alla
semplificazione accordatagli.
La deduzione integrale è consentita
esclusivamente per i beni il cui costo unitario non supera i 516,46
euro.
Tabella 10 – Deducibilità del costo di beni
mobili strumentali
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Beni mobili strumentali di costo unitario superiore
a 516,46 euro |
Deducibili quote di ammortamento del costo |
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Beni mobili strumentali di costo unitario inferiore
o pari a 516,46 euro |
Due opzioni:
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Beni mobili strumentali ad uso promiscuo |
Importo superiore a 516,46 euro:
deduzione di quote di ammortamento
calcolate sul 50% del costo
Importo uguale o inferiore a 516,46 euro:
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