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L'ammortamento nella determinazione del reddito di lavoro autonomo

 

9° Lezione

 

Beni di importo non superiore a 516,46 euro

   
 

In maniera analoga a quanto previsto per le imprese, anche nella determinazione del reddito di lavoro autonomo è consentita la deduzione integrale del costo dei beni strumentali di importo non superiore a 516,46 euro.

La deduzione integrale è consentita nel periodo d’imposta in cui la spesa di acquisizione è stata sostenuta.

 

I beni strumentali il cui costo è superiore a 516,46 euro concorrono sempre a formare il reddito di lavoro autonomo attraverso il calcolo di quote di ammortamento.

I cespiti, il cui costo unitario è uguale o inferiore a 516,46 euro, fiscalmente possono:

  • concorrere a formare il reddito di lavoro autonomo attraverso il calcolo delle quote di ammortamento;

  • concorrere a formare il reddito di lavoro autonomo per intero nell’esercizio in cui la spesa è stata sostenuta.

·       

La deduzione integrale rappresenta una facoltà concessa al contribuente, ma non un obbligo.

Infatti, la norma, pur dando per scontato  l'interesse  dei contribuenti a dedurre  in unica  soluzione i costi dei beni  strumentali  di  ammontare  non superiore  ai limiti fissati,  non esclude la possibilità che  l'interessato   voglia rinunciare alla semplificazione accordatagli.           

 

La deduzione integrale è consentita esclusivamente per i beni il cui costo unitario non supera i 516,46 euro.

 

Tabella 10 – Deducibilità del costo di beni mobili strumentali

Beni mobili strumentali di costo unitario superiore a 516,46 euro

Deducibili quote di ammortamento del costo

 

Beni mobili strumentali di costo unitario inferiore o pari a 516,46 euro

 

Due opzioni:

  • deduzione di quote di ammortamento del costo;

  • deduzione integrale della spesa nell’esercizio di sostenimento.

 

Beni mobili strumentali ad uso promiscuo

Importo superiore a 516,46 euro:       deduzione di quote di ammortamento calcolate sul 50% del costo

 

Importo uguale o inferiore a 516,46 euro:

  • deduzione di quote di ammortamento calcolate sul 50% del costo;

  • deduzione integrale del 50% della spesa nell'esercizio di sostenimento.

 

 

  

 
   
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