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Le
ritenute sui redditi di lavoro dipendente sono disciplinate
dall’art.23 del DPR 600/1973.
SOGGETTI
CHE OPERANO LA RITENUTA
La
ritenuta sul reddito di lavoro dipendente viene operata dal datore di
lavoro.
Quest’ultimo
potrà essere:
-
una
società di capitali residente nel territorio dello Stato;
-
un
Gruppo Europeo di Interesse Economico (G.E.I.E.);
-
un
ente pubblico o privato diverso dalle società che abbiano o meno
per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività
commerciali, compresi i consorzi, le associazioni non riconosciute e le
atre organizzazioni prive di personalità giuridica non appartenenti ad
altri soggetti nei cui confronti si verifica il presupposto di imposta,
residenti nel territorio dello Stato;
-
le
società e gli enti di qualsiasi tipo, con o senza personalità
giuridica, non residenti nel territorio dello Stato;
-
le
società semplici, le società in nome collettivo e in
accomandita semplice;
-
le
società di fatto e le società di armamento;
-
le
associazioni senza personalità giuridica, costituite tra persone
fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni;
-
le
persone fisiche che esercitano per professione abituale, anche se
non esclusiva, un’attività commerciale;
-
le
imprese agricole;
-
le
persone fisiche che esercitano arti e professioni;
-
gli
amministratori di condominiali anche per i compensi corrisposti a
se stessi;
-
il
curatore fallimentare e il commissario liquidatore;
-
i
trust.
Non
operano le ritenuta d’acconto sui redditi di lavoro dipendente i privati.
Quindi la ritenuta non viene praticata in caso di lavoro domestico.
Il
sostituto di imposta che corrisponde redditi di lavoro dipendente o
redditi a questi assimilati deve operare all’atto del pagamento
una ritenuta a titolo di acconto dell’IRPEF dovuta dai percipienti.
Nel
caso in cui la ritenuta da operare non trova capienza, in tutto o in parte,
sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituito è tenuto a versare al
sostituto l’importo corrispondente all’ammontare della ritenuta.
I
soggetti che adempiono gli obblighi contributivi sui redditi di lavoro
dipendente prestato all’estero devono operare le relative ritenute.
SU
QUALI REDDITI SI CALCOLA LA RITENUTA
La
ritenuta d’acconto va calcolata sui redditi di lavoro dipendente.
In
linea di massima sono assoggettate a ritenuta le somme corrisposte al lavoratore,
sia in denaro che in natura, ad esclusione:
-
dei
contributi previdenziali obbligatori;
-
dei
contributi di assistenza sanitaria;
-
delle
erogazioni liberali in natura;
-
della
somministrazione di vitto;
-
dei
servizi di trasporto;
-
delle
indennità di trasferta;
-
dell’indennità
di trasferimento;
-
degli
assegni al nucleo familiare e degli altri trattamenti di famiglia.
Esempio
di busta paga.
Lavoro
ordinario: 1.490
Assegni
familiari: 101
Totale
lordo: 1.591
Contributi
INPS a carico del dipendente: 136,93
Imponibile
IRPEF (soggetto a ritenuta): 1.353,07 (1.490 – 136.93) dato che né
assegni familiari, né contributi previdenziali sono soggetti a ritenuta
VERSAMENTO
DELLE RITENUTE
I
sostituti di imposta devono versare le ritenute entro il giorno 16
del mese successivo a quello di pagamento.
Esempio
1.
Stipendio
del mese di gennaio, pagato al dipendente il 27 gennaio.
Ritenuta
d’acconto da versare all’erario entro il 16 febbraio.
Esempio
2.
Stipendio
del mese di gennaio, pagato al dipendente il 3 febbraio.
Ritenuta
d’acconto da versare all’erario entro il 16 marzo.
Se
il termine di versamento cade di sabato o di giorno festivo, il versamento
può essere effettuato il primo giorno lavorativo successivo.
Il
versamento delle ritenute deve essere effettuato utilizzando il modello F24,
esclusivamente con modalità telematiche.
ALTRI
ADEMPIMENTI A CUI E’ TENUTO IL SOSTITUTO DI IMPOSTA
Il
sostituto di imposta deve:
-
rilasciare
al dipendente il modello CUD entro il 28 febbraio dell’anno
successivo.
-
presentare
il modello 770 contenente il riepilogo delle retribuzioni corrisposte ai
dipendenti e delle relative imposte.
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