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Valutazione e ammortamento diritti di brevetto - le regole del Codice civile, dei principi contabili nazionali ed internazionali

 


 
 
Approfondimento del 07.01.2009

 

Il Codice civile non fissa per i diritti di brevetto dei criteri particolari di valutazione, come accade invece per gli oneri pluriennali (costi di impianto e ampliamento; costi di ricerca, sviluppo e pubblicità), o per l’avviamento. Neppure sono stabilite regole particolari per l’ammortamento del costo.

 

Di conseguenza occorre far riferimento ai criteri generali stabiliti per tutte le immobilizzazioni. Dunque la valutazione andrà fatta al criterio del costo (di acquisto o di produzione a seconda della modalità di acquisizione del bene immateriale). Trattandosi di immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo il costo dovrà essere ammortizzato sistematicamente in relazione con la residua possibilità di utilizzazione. Inoltre i beni immateriali che alla data di chiusura dell’esercizio, dovessero risultare di valore durevolmente inferiore dovrebbero essere svalutati.

 

Alcuni chiarimenti sono forniti dall’Oic24. Esso, precisa che, nel caso in cui l’azienda ottenga direttamente il brevetto, il costo di produzione da iscrivere in bilancio deve essere determinato in modo analogo ai costi di ricerca e sviluppo capitalizzabili. Quindi si dovrà tenere conto dei costi direttamente sostenuti, ivi inclusi quelli inerenti l’utilizzazione di risorse interne all’azienda, nonché dagli oneri accessori eventualmente aggiuntisi ai costi originari. Quindi, potranno essere capitalizzati i costi relativi al personale nelle attività di ricerca e sviluppo, i costi dei materiali e dei servizi impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, le quote di ammortamento relative a cespiti impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo nella misura in cui tali beni sono utilizzati in tali attività, quote di spese generali ed amministrative, interessi passivi relativi a finanziamenti contratti e impiegati a fronte di specifiche attività di ricerca e sviluppo. l’ammortamento di brevetti e licenze, nella misura in cui tali beni sono impiegati in tali attività.

 

A questi costi si possono aggiungere anche i costi accessori relativi alla domanda ed all’ottenimento del brevetto, sempre nei limiti in cui anche tali costi potranno essere recuperati attraverso l’utilizzo del brevetto stesso.

I costi sostenuti successivamente all’iscrizione iniziale del brevetto possono essere capitalizzati solamente se da essi potranno derivare ulteriori benefici economici e nella misura in cui ciò sarà possibile.

 

Nel caso di acquisto del brevetto da terzi, il costo da capitalizzare è, come di consueto, il costo di acquisto  aumentato degli oneri accessori, inclusi i costi di progettazione e i costi per gli studi di fattibilità necessari per l'adattamento del brevetto e per la sua effettiva implementazione nel contesto operativo e produttivo dell'impresa.

 

Il costo del brevetto deve essere iscritto in bilancio nell’esercizio in cui si realizza il passaggio del titolo di proprietà. Tuttavia nel caso in cui sia stato convenuto con il terzo il pagamento di importi annuali  che tengano conto degli  effettivi volumi della produzione o delle vendite si può procedere alla capitalizzazione solamente del costo pagato inizialmente una tantum.

 

I principi contabili nazionali ritengano che possano essere iscritti tra i brevetti anche quelli ottenuti mediante licenza d'uso anche se per essi si potrebbe propendere anche per un’indicazione tra le altre immobilizzazioni immateriali (B.I.7).

 

Per quanto concerne il calcolo delle quote di ammortamento l’Oic24 precisa che la durata legale del brevetto rappresenta la durata massima del periodo di ammortamento con la conseguenza che si potranno verificare due situazioni diverse:

  • ammortamento effettuato per un periodo pari alla durata legale del brevetto se si ritiene che da esso si possano avere benefici economici per tutta tale durata;

  • ammortamento effettuato per un periodo inferiore alla durata legale del brevetto se si ritiene che da esso si possano avere benefici economici per un periodo inferiore.

 

Poiché determinare concretamente la possibilità di ottenere benefici economici futuri da un brevetto non è sempre agevole, di norma si preferisce effettuare l’ammortamento in base alla durata legale del brevetto, a meno che non ci siano situazioni tali che facciano ritenere si possa avere una rapida obsolescenza tecnica del brevetto.

 

La durata legale del brevetto rappresenta il periodo entro il quale occorre effettuare l’ammortamento anche nel caso in cui esso è direttamente collegato con l’utilizzo di determinati impianti che hanno una durata fisica più lunga.

 

Di norma le quote di ammortamento devono essere calcolate in modo costante, tuttavia ragioni prudenziali possono far propendere per quote di ammortamento decrescenti o commisurati alla produzione realizzata.

 

Al termine di ogni esercizio occorre effettuare un’analisi del valore residuo del brevetto e verificare se ci sono ancora le condizioni che giustificano una sua iscrizione in bilancio. In caso contrario occorre procedere ad una loro svalutazione.

 

Secondo gli IAS possono essere iscritti in bilancio solamente i diritti di brevetto industriali acquistati da terzi o utilizzati a seguito di licenza. I diritti di brevetto prodotti all’interno dell’impresa non sono invece capitalizzabili.

 

 
   
   

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