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Il Codice civile non fissa per i diritti di
brevetto dei criteri particolari di valutazione, come accade invece per gli
oneri pluriennali (costi di impianto e ampliamento; costi di ricerca,
sviluppo e pubblicità), o per l’avviamento. Neppure sono stabilite regole
particolari per l’ammortamento del costo.
Di conseguenza occorre far riferimento ai
criteri generali stabiliti per tutte le immobilizzazioni. Dunque la
valutazione andrà fatta al criterio del costo (di acquisto o di
produzione a seconda della modalità di acquisizione del bene immateriale).
Trattandosi di immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo il
costo dovrà essere ammortizzato sistematicamente in relazione con la
residua possibilità di utilizzazione. Inoltre i beni immateriali che
alla data di chiusura dell’esercizio, dovessero risultare di valore
durevolmente inferiore dovrebbero essere svalutati.
Alcuni chiarimenti sono forniti dall’Oic24.
Esso, precisa che, nel caso in cui l’azienda ottenga direttamente il
brevetto, il costo di produzione da iscrivere in bilancio deve essere
determinato in modo analogo ai costi di ricerca e sviluppo capitalizzabili.
Quindi si dovrà tenere conto dei costi direttamente sostenuti, ivi inclusi
quelli inerenti l’utilizzazione di risorse interne all’azienda, nonché dagli
oneri accessori eventualmente aggiuntisi ai costi originari. Quindi,
potranno essere capitalizzati i costi relativi al personale nelle attività
di ricerca e sviluppo, i costi dei materiali e dei servizi impiegati nelle
attività di ricerca e sviluppo, le quote di ammortamento relative a cespiti
impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo nella misura in cui tali beni
sono utilizzati in tali attività, quote di spese generali ed amministrative,
interessi passivi relativi a finanziamenti contratti e impiegati a fronte di
specifiche attività di ricerca e sviluppo. l’ammortamento di brevetti e
licenze, nella misura in cui tali beni sono impiegati in tali attività.
A questi costi si possono aggiungere anche i
costi accessori relativi alla domanda ed all’ottenimento del brevetto,
sempre nei limiti in cui anche tali costi potranno essere recuperati
attraverso l’utilizzo del brevetto stesso.
I costi sostenuti successivamente
all’iscrizione iniziale del brevetto possono essere capitalizzati
solamente se da essi potranno derivare ulteriori benefici economici e
nella misura in cui ciò sarà possibile.
Nel caso di acquisto del brevetto da terzi, il
costo da capitalizzare è, come di consueto, il costo di acquisto
aumentato degli oneri accessori, inclusi i costi di progettazione e i costi
per gli studi di fattibilità necessari per l'adattamento del brevetto e per
la sua effettiva implementazione nel contesto operativo e produttivo
dell'impresa.
Il costo del brevetto deve essere iscritto in
bilancio nell’esercizio in cui si realizza il passaggio del titolo di
proprietà. Tuttavia nel caso in cui sia stato convenuto con il terzo il
pagamento di importi annuali che tengano conto degli effettivi volumi
della produzione o delle vendite si può procedere alla capitalizzazione
solamente del costo pagato inizialmente una tantum.
I principi contabili nazionali ritengano che
possano essere iscritti tra i brevetti anche quelli ottenuti mediante
licenza d'uso anche se per essi si potrebbe propendere anche per
un’indicazione tra le altre immobilizzazioni immateriali (B.I.7).
Per quanto concerne il calcolo delle quote
di ammortamento l’Oic24 precisa che la durata legale del brevetto
rappresenta la durata massima del periodo di ammortamento con la
conseguenza che si potranno verificare due situazioni diverse:
-
ammortamento
effettuato per un periodo pari alla durata legale del brevetto se si ritiene
che da esso si possano avere benefici economici per tutta tale durata;
-
ammortamento effettuato per un periodo
inferiore alla durata legale del brevetto se si ritiene che da esso si
possano avere benefici economici per un periodo inferiore.
Poiché determinare concretamente la
possibilità di ottenere benefici economici futuri da un brevetto non è
sempre agevole, di norma si preferisce effettuare l’ammortamento in base
alla durata legale del brevetto, a meno che non ci siano situazioni tali che
facciano ritenere si possa avere una rapida obsolescenza tecnica del
brevetto.
La durata legale del brevetto rappresenta il
periodo entro il quale occorre effettuare l’ammortamento anche nel caso in
cui esso è direttamente collegato con l’utilizzo di determinati impianti che
hanno una durata fisica più lunga.
Di norma le quote di ammortamento
devono essere calcolate in modo costante, tuttavia ragioni
prudenziali possono far propendere per quote di ammortamento decrescenti o
commisurati alla produzione realizzata.
Al termine di ogni esercizio occorre
effettuare un’analisi del valore residuo del brevetto e verificare se ci
sono ancora le condizioni che giustificano una sua iscrizione in bilancio.
In caso contrario occorre procedere ad una loro svalutazione.
Secondo gli IAS possono essere iscritti
in bilancio solamente i diritti di brevetto industriali acquistati da
terzi o utilizzati a seguito di licenza. I diritti di brevetto
prodotti all’interno dell’impresa non sono invece capitalizzabili.
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