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Mettiamo a confronto le norme contenute
nel Codice civile con quelle presenti nel TUIR in merito al costo delle
immobilizzazioni.
Il criterio di valutazione è sempre lo stesso:
il criterio del costo. Il costo di acquisto
include gli oneri accessori di diretta imputazione, mentre il costo di
fabbricazione può includere anche costi di imputazione indiretta.
Il costo, ai fini fiscali, comprende, fino al
momento della entrata in funzione del bene e per la quota ragionevolmente
imputabile, gli interessi passivi relativi alla fabbricazione o su prestiti
contratti per il loro acquisto a condizione che siano imputati in bilancio
in aumento del costo stesso. (Art.110 TUIR).
Tabella - Nozione di costo di acquisto a confronto - Codice civile e TUIR
IMMOBILIZZAZIONI ACQUISTATE
DA TERZI
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CODICE CIVILE - OIC |
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TUIR
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COSTO DI ACQUISTO
+ ONERI ACCESSORI DI ACQUISTO
+ IVA OGGETTIVAMENTE INDETRAIBILE (nei limiti in
cui la capitalizzazione non faccia sì che si ecceda il valore
recuperabile con l’uso)
- SCONTI COMMERCIALI (esclusi sconti cassa)
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COSTO DI ACQUISTO
+ ONERI ACCESSORI DI ACQUISTO
+ IVA OGGETTIVAMENTE INDETRAIBILE
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Tabella - Nozione di costo di produzione
a confronto - Codice civile e TUIR
IMMOBILIZZAZIONI PRODOTTE O REALIZZATE IN ECONOMIA
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CODICE CIVILE - OIC |
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TUIR
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COSTI DIRETTI
+ QUOTA RAGIONEVOLMENTE IMPUTABILE DEI COSTI
INDIRETTI INDUSTRIALI
beni prodotti in modo costante: costi
diretti + quota di costi indiretti industriali (esclusi costi aventi
natura straordinaria)
beni prodotti in modo occasionale: costi
diretti + quota di costi indiretti industriali sostenuti, esclusi quelli
che l’impresa avrebbe sostenuto anche in assenza della costruzione in
economia (esclusi costi aventi natura straordinaria)
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COSTI DIRETTI
+ QUOTA DEI COSTI INDIRETTI INDUSTRIALI
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Se si tratta di
beni con un mercato in bilancio va iscritto il
minore
tra il PREZZO DI PRODUZIONE
e il PREZZO DI MERCATO |
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