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Il giudizio di idoneità espresso dal medico
competente può essere di idoneità, di inidoneità parziale o temporanea o
totale ad una specifica mansione (art. 17, comma 3 del Decr. Leg.vo 626/94.
Nel caso di non
idoneità assoluta alla mansione svolta dal lavoratore cominciano i
problemi.
Il datore di lavoro
valuterà se esistono all’interno della sua azienda mansioni che il
lavoratore sia, fisicamente e intellettivamente, in grado di svolgere e
qualora non esistessero è nella facoltà di interrompere il rapporto di
lavoro. Il problema sorge per le aziende di piccole dimensioni ove è
veramente difficile ricollocare il lavoratore. Allo stato attuale della
normativa non esiste alcuna tutela per questi lavoratori che si trovano
privati del posto di lavoro.
Esiste sicuramente la
possibilità di esercitare il diritto del ricorso al giudizio di idoneità
qualora si ritenga che il medico competente abbia espresso il giudizio di
inidoneità con eccessivo “zelo”.
Essi hanno 30 giorni per
presentare ricorso ai servizi di prevenzione della asl di competenza
territoriale della azienda (art. 17, comma 4 del Decr. Leg.vo 626/94).
Per questi lavoratori,
nel caso subissero un licenziamento, ci sono seri problemi in quanto possono
certamente inoltrare la richiesta di invalidità civile ma non è detto che la
patologia di cui sono portatori sia invalidante o sufficientemente
invalidante. L’idoneità tiene conto della specifica mansione svolta,
l’invalidità tiene conto delle residue capacità al lavoro in senso generico.
Così come ci sono invalidi al 100% che hanno idoneità piena a svolgere una
specifica mansione con la quale la loro patologia non interferisce, può
realizzarsi la possibilità di un soggetto non idoneo ad una specifica
mansione ma “valido” al 100%.
Solo nel passato il
legislatore ha provveduto a riconoscere una rendita di passaggio per i
lavoratori affetti da silicosi o asbestosi: una rendita temporanea, in
attesa che il lavoratore malato trovi un altro lavoro, erogata dall’Inail.
Nei vari tentativi di
realizzazione del testo unico in materia di prevenzione e sicurezza sui
luoghi di lavoro ci fu una bozza in cui si proponeva un fondo sociale
proprio per i lavoratori non idonei. Nella vicina Svizzera l’istituto
assicuratore prevede una rendita per i non idonei e, in alcuni casi, un
programma di formazione professionale per imparare un nuovo mestiere. C’è
da sperare che l’ennesimo tentativo di realizzazione del testo unico tenga
conto di questi lavoratori che oltre alla malattia devono affrontare anche
un licenziamento. E’ un problema di rilevanza sociale e proprio per questo
motivo non si può chiedere ad una azienda di farsi socialmente carico di
questi lavoratori. |