SCHEMA DELLO STATO PATRIMONIALE IN FORMA ABBREVIATA
LO SCHEMA DELLO STATO PATRIMONIALE IN FORMA ABBREVIATA PREVISTO DALL'ART.2425-BIS DEL CODICE CIVILE
Il bilancio in forma abbreviata è disciplinato all’art.2425-bis del Codice civile.
Per quanto riguarda lo Stato patrimoniale in forma abbreviata, esso comprende solamente le voci che nell’art.2424 (ovvero l’articolo che stabilisce il contenuto dello Stato patrimoniale ordinario) sono contrassegnate con le lettere maiuscole e con i numeri romani.
Inoltre le voci dell’attivo:
- A (CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI);
- D (RATEI E RISCONTI);
possono essere comprese nella voce C-II (ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI).
Dalle voci dell’attivo:
- B-I (IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI);
- B-II (IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI);
devono essere detratti in forma esplicita gli ammortamenti e le svalutazioni.
La voce
E del passivo (RATEI E RISCONTI)
può essere compresa nella voce
D (DEBITI).
Nelle voci
C-II dell’attivo (ATTIVO CIRCOLANTE)
e
D del passivo (DEBITI)
devono essere
indicati separatamente i crediti e i debiti esigibili oltre l’anno successivo.
Pertanto lo schema di
Stato patrimoniale abbreviato
sarà il seguente:
Bilancio in forma abbreviata
Bilancio in forma abbreviata e ammortamenti
Limiti bilancio in forma abbreviata
Applicabilità del bilancio in forma abbreviata
Limiti del bilancio in forma abbreviata
Bilancio d’esercizio e sue funzioni
Bilancio d’esercizio: i documenti che lo compongono
Deposito bilanci - soggetti obbligati
Deposito bilancio - termini
Approvazione del bilancio d’esercizio