BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA
QUANDO E' APPLICABILE
Le società, che non abbiano emesso titoli negoziati sui mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:
- totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 3.650.000 euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 7.300.000 euro;
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità.
I limiti sono stati modificati con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 27/11/2006, n. 277, del Decreto legislativo 7/11/2006 n. 285, che ha dato attuazione della Direttiva n. 2003/38/CE, di modifica alla Direttiva n. 78/660/CEE.
Le novità sono entrate in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, quindi il 12 dicembre 2006. Per i bilanci approvati fino al giorno precedente andavano applicati i vecchi limiti, ovvero:
- totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 3.125.000 euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 6.250.000 euro;
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità.
Le imprese che, non hanno emesso titolo negoziati sui mercati regolamentati e non superano i limiti dimensionali previsti dalla legge, possono comunque decidere di redigere il bilancio in forma ordinaria.
Vedi anche: Nuovi limiti per il bilancio in forma abbreviata
Bilancio in forma abbreviata e ammortamenti
Schema stato patrimoniale forma abbreviata
Schema conto economico forma abbreviata
Applicabilità del bilancio in forma abbreviata
Limiti del bilancio in forma abbreviata
Bilancio d’esercizio e IAS
Documenti che compongono il bilancio d’esercizio
Bilancio d’esercizio e scritture di chiusura
Conto economico: costi e ricavi da inserire
La Nota integrativa
Approvazione del bilancio d’esercizio