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All’agente
o al rappresentante, al momento della risoluzione del mandato, spetta una indennità
di fine rapporto.
Tale
indennità è disciplinata all’art.1751 del Codice civile.
QUANDO
SPETTA L’INDENNITA’ DI FINE RAPPORTO
L’articolo
in questione, prevede che “all’atto della cessazione del rapporto il
preponente è tenuto a corrispondere all’agente un’indennità se ricorra
almeno una delle seguenti condizioni:
-
l’agente
abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente
sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il prepronente riceva
ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;
-
il
pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le
circostante del caso, in particolare delle provvigioni che l’agente
perde e che risultano dagli affari con tali clienti.”
L’indennità
in questione deve essere corrisposta anche in caso di scioglimento del
contratto a termine che sia stato rinnovato o prorogato.
QUANDO
NON SPETTA L’INDENNITA’ DI FINE RAPPORTO
Lo
stesso articolo 1751 del Codice civile stabilisce alcune ipotesi nelle quali
l’indennità non deve essere corrisposta all’agente.
“L’indennità
non è dovuta:
-
quando
il preponente risolve il contratto per un’inadempienza imputabile
all’agente, la quale, per la sua gravità, non consenta la
prosecuzione anche provvisoria del rapporto;
-
quando
l’agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato
da circostante attribuibili all’agente, quali l’età, infermità o
malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la
prosecuzione dell’attività;
-
quando,
ai sensi dell’accordo con il proponente, l’agente cede ad un terzo i
diritti e gli obblighi che ha in virtù del contratto d’agenzia.
MISURA
DELL’INDENNITA’ DI FINE RAPPORTO
L’articolo
1751 del Codice civile prevede che “l’importo dell’indennità non
può superare una cifra equivalente ad un’indennità annuale calcolata
sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall’agente
negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni,
sulla media del periodo in questione”.
Come
si può notare la disposizione si limita a fissare l’importo massimo
dell’indennità.
ALTRE
DISPOSIZIONI
L’articolo
in esame prevede, inoltre, che “la
concessione dell’indennità non priva comunque l’agente del diritto
all’eventuale risarcimento dei danni. L’agente decade dal diritto
all’indennità…se, nel termine di un anno dallo scioglimento del
rapporto, omette di comunicare al preponente l’intenzione di far valere i
propri diritti”.
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