|
Gli
accordi economici collettivi (AEC) prevedono che in caso di cessazione del
rapporto di agenzia, all’agente spetti un’indennità composta di tre
elementi:
-
l’indennità
di risoluzione del contratto;
-
l’indennità
suppletiva di clientela;
-
l’indennità
meritocratica.
INDENNITA’
DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.
L’indennità
di risoluzione del contratto spetta sempre all’agente a prescindere
che vi sia stato o meno, durante il rapporto un incremento della clientela o
del fatturato: quindi risponde al solo requisito di equità previsto
dall’art.1751 del Codice civile, ma non alle altre limitazioni in esso
stabilite (vedi a tale proposito Indennità di
cessazione del rapporto di agenzia – art.1751)
Tale
indennità non spetta solamente nei seguenti casi:
L’indennità
di risoluzione del contratto viene accantonata ogni anno dalla ditta
preponente secondo le aliquota fissate dagli AEC ed è rapportata alle
provvigioni liquidate agli agenti. Le aziende aderenti alle organizzazioni
sindacali stipulanti gli AECX hanno l’obbligo di accantonare tali somme
presso un fondo gestito dall’Enasarco (FIRR),
INDENNITA’
SUPPLETIVA DI CLIENTELA.
L’indennità
suppletiva di clientela è dovuta nei seguenti casi:
-
risoluzione
del contratto a tempo indeterminato per fatto non imputabile
all’agente;
-
dimissioni
dell’agente dovute alla sua invalidità permanente;
-
dimissioni
dell’agente a causa del conseguimento della pensione di vecchiaia.
Anche
essa spetta a prescindere che vi sia stato o meno, durante il rapporto un
incremento della clientela o del fatturato: quindi risponde al solo
requisito di equità previsto dall’art.1751 del Codice civile, ma non alle
altre limitazioni in esso stabilite (vedi a tale proposito Indennità
di cessazione del rapporto di agenzia – art.1751)
Il
suo importo è in funzione delle provvigioni maturate.
INDENNITA’
MERITOCRATICA.
L’indennità
meritocratica non è sempre riconosciuta. Essa spetta all’agente
solamente se ha procurato nuovi clienti al proponente o ha incrementato gli
affari con i clienti già esistenti: quindi, tale indennità, risponde al
solo requisito di equità previsto dall’art.1751 del Codice civile, ma non
alle altre limitazioni in esso stabilite (vedi a tale proposito Indennità
di cessazione del rapporto di agenzia – art.1751).
La
somma di queste tre voci non può superare una cifra equivalente ad
un’indennità annuale calcolata sulla base della media annuale delle
retribuzioni riscosse dall’agente negli ultimi cinque anni e, se il
contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in
questione, così come previsto dalle norme del Codice civile (art.1751).
Esempio:
rapporto
risalente a più di 5 anni
provvigioni
maturate in media negli ultimi cinque anni: 30.000
valore
massimo della somma di FIRR, indennità suppletiva di clientela, indennità
meritocratica: 30.000. |