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Indennità di cessazione del rapporto di agenzia - cosa prevedono gli accordi economici collettivi

 


 
 
 

Approfondimento del 04.09.2009

 

Gli accordi economici collettivi (AEC) prevedono che in caso di cessazione del rapporto di agenzia, all’agente spetti un’indennità composta di tre elementi:

 

  • l’indennità di risoluzione del contratto;

  • l’indennità suppletiva di clientela;

  • l’indennità meritocratica.

 

INDENNITA’ DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

L’indennità di risoluzione del contratto spetta sempre all’agente a prescindere che vi sia stato o meno, durante il rapporto un incremento della clientela o del fatturato: quindi risponde al solo requisito di equità previsto dall’art.1751 del Codice civile, ma non alle altre limitazioni in esso stabilite (vedi a tale proposito Indennità di cessazione del rapporto di agenzia – art.1751)

Tale indennità non spetta solamente nei seguenti casi:

  • ritenzione indebita da parte dell’agente di somme di competenza del preponente;

  • concorrenza sleale;

  • violazione del vincolo di esclusiva.

 

L’indennità di risoluzione del contratto viene accantonata ogni anno dalla ditta preponente secondo le aliquota fissate dagli AEC ed è rapportata alle provvigioni liquidate agli agenti. Le aziende aderenti alle organizzazioni sindacali stipulanti gli AECX hanno l’obbligo di accantonare tali somme presso un fondo gestito dall’Enasarco (FIRR),

 

 

INDENNITA’ SUPPLETIVA DI CLIENTELA.

L’indennità suppletiva di clientela è dovuta nei seguenti casi:

  • risoluzione del contratto a tempo indeterminato per fatto non imputabile all’agente;

  • dimissioni dell’agente dovute alla sua invalidità permanente;

  • dimissioni dell’agente a causa del conseguimento della pensione di vecchiaia.

Anche essa spetta a prescindere che vi sia stato o meno, durante il rapporto un incremento della clientela o del fatturato: quindi risponde al solo requisito di equità previsto dall’art.1751 del Codice civile, ma non alle altre limitazioni in esso stabilite (vedi a tale proposito Indennità di cessazione del rapporto di agenzia – art.1751)

Il suo importo è in funzione delle provvigioni maturate.

 

 

INDENNITA’ MERITOCRATICA.

L’indennità meritocratica non è sempre riconosciuta. Essa spetta all’agente solamente se ha procurato nuovi clienti al proponente o ha incrementato gli affari con i clienti già esistenti: quindi, tale indennità, risponde al solo requisito di equità previsto dall’art.1751 del Codice civile, ma non alle altre limitazioni in esso stabilite (vedi a tale proposito Indennità di cessazione del rapporto di agenzia – art.1751).

 

 

La somma di queste tre voci non può superare una cifra equivalente ad un’indennità annuale calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall’agente negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione, così come previsto dalle norme del Codice civile (art.1751).

 

Esempio:

rapporto risalente a più di 5 anni

provvigioni maturate in media negli ultimi cinque anni: 30.000

valore massimo della somma di FIRR, indennità suppletiva di clientela, indennità meritocratica: 30.000.

 
   

Gli altri approfondimenti sull'argomento:

Indennità cessazione rapporto di agenzia - art.1751

Deducibilità indennità cessazione rapporto di agenzia

Indennità di clientela - il parere dei giudici


 
 

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