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Nozione di retribuzione - cosa si intende con l'espressione retribuzione

 


 
 
 

Approfondimento del 04.04.2009

 

L’espressione retribuzione è comunemente utilizzata per intendere il corrispettivo corrisposto dal datore di lavoro, al lavoratore dipendente per il lavoro prestato nei suoi confronti.

 

La Costituzione italiana, all’art. 36, fissa come criterio generale quello secondo il quale, la retribuzione deve essere proporzionata alla qualità e quantità di lavoro e deve essere in ogni caso sufficiente ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa.

 

Sempre la Costituzione, all’art.37, prevede che la donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore.

 

Il Codice civile disciplina la materia, all’art.2099. Quest’articolo, innanzitutto afferma che la retribuzione rappresenta il corrispettivo per l'attività prestata dal lavoratore subordinato. Sempre lo stesso articolo, chiarisce che, nel caso in cui manchi un accordo tra le parti, la retribuzione può essere stabilità dal giudice.

 

E ancora, l’art.2099, prevede che la retribuzione possa essere determinata a tempo oppure a cottimo.

 

Nel primo caso la misura della retribuzione varia in funzione del tempo di lavoro, mentre nel secondo caso varia in funzione delle quantità prodotte.

 

Il prospetto nel quale vengono riepilogate le somme spettanti al dipendente, prende il nome di busta paga o cedolino paga, o più semplicemente, cedolino.

 

Il Codice civile si limita a fissare solamente alcuni criteri guida per la determinazione della retribuzione spettante al dipendente. La misura esatta di quest’ultima è disposta nel dettaglio dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) applicabile. Lo stesso Codice civile delega ai Contratti Collettivi la determinazione della retribuzione dei dipendenti.

 

L’elemento principale della retribuzione, così come previsto in tali contratti, è la paga base o minimo tabellare. A cui si aggiungono altri elementi come straordinari, lavoro festivo, lavoro notturno, indennità varie, ecc..

 

Il Contratto individuale stipulato tra l’azienda e il singolo dipendente può prevedere delle condizioni economiche più favorevoli per quest’ultimo, rispetto a quanto disposto dal Contratto Collettivo Nazionale con l’assegnazione di superminimi o di assegni di merito.

 

Il Contratto individuale, non può, invece, prevedere condizioni economiche, meno favorevoli per il dipendente rispetto a quelle previste nel Contratto Collettivo.

 

Accanto alla nozione di retribuzione sin qui vista, ne esistono delle altre, ad esempio la nozione previdenziale e quella tributaria.

 

Con la prima espressione si intende indicare la retribuzione assoggetta al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, mentre con la seconda si intende la retribuzione che rappresenta l’imponibile fiscale ai fini IRPEF.

 
   

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