L’espressione
retribuzione è comunemente utilizzata per intendere il
corrispettivo corrisposto dal datore di lavoro, al lavoratore dipendente per
il lavoro prestato nei suoi confronti.
La
Costituzione italiana, all’art. 36, fissa come criterio generale quello
secondo il quale, la retribuzione deve essere proporzionata alla
qualità e quantità di lavoro e deve essere in ogni caso sufficiente
ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia una esistenza libera e
dignitosa.
Sempre
la Costituzione, all’art.37, prevede che la donna lavoratrice ha
gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che
spettano al lavoratore.
Il
Codice civile disciplina la materia, all’art.2099. Quest’articolo,
innanzitutto afferma che la retribuzione rappresenta il corrispettivo per
l'attività prestata dal lavoratore subordinato. Sempre lo stesso articolo,
chiarisce che, nel caso in cui manchi un accordo tra le parti, la
retribuzione può essere stabilità dal giudice.
E
ancora, l’art.2099, prevede che la retribuzione possa essere determinata a
tempo oppure a cottimo.
Nel
primo caso la misura della retribuzione varia in funzione del tempo di
lavoro, mentre nel secondo caso varia in funzione delle quantità prodotte.
Il
prospetto nel quale vengono riepilogate le somme spettanti al dipendente,
prende il nome di busta paga o cedolino paga, o più
semplicemente, cedolino.
Il
Codice civile si limita a fissare solamente alcuni criteri guida per la
determinazione della retribuzione spettante al dipendente. La misura esatta
di quest’ultima è disposta nel dettaglio dal Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro (CCNL) applicabile. Lo stesso Codice civile delega
ai Contratti Collettivi la determinazione della retribuzione dei dipendenti.
L’elemento
principale della retribuzione, così come previsto in tali contratti, è la paga
base o minimo tabellare. A cui si aggiungono altri elementi come
straordinari, lavoro festivo, lavoro notturno, indennità varie, ecc..
Il
Contratto individuale stipulato tra l’azienda e il singolo
dipendente può prevedere delle condizioni economiche più favorevoli
per quest’ultimo, rispetto a quanto disposto dal Contratto Collettivo
Nazionale con l’assegnazione di superminimi o di assegni di
merito.
Il
Contratto individuale, non può, invece, prevedere condizioni economiche,
meno favorevoli per il dipendente rispetto a quelle previste nel Contratto
Collettivo.
Accanto
alla nozione di retribuzione sin qui vista, ne esistono delle altre, ad
esempio la nozione previdenziale e quella tributaria.
Con
la prima espressione si intende indicare la retribuzione assoggetta al
pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, mentre con la
seconda si intende la retribuzione che rappresenta l’imponibile fiscale ai
fini IRPEF.