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Approfondimenti

 
 
Mancato ricevimento fattura di acquisto  - cosa deve fare l'acquirente del bene o il committente del servizio se non riceve la fattura di acquisto

 


 
 
 
Approfondimento del 03.10.2008

 

L’art.21 del D.P.R.633/72 stabilisce che per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio emette fattura.

La fattura è emessa al momento di effettuazione dell'operazione. Tuttavia per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione la fattura può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello della consegna o spedizione.

 

Cosa accade se il cliente non riceve la fattura?

 

In questi casi è l’acquirente del bene o il committente del servizio che è tenuto ad emettere autofattura (D.Lgs.471 del 18/12/1997, art.6, comma 8).

 

Di seguito riportiamo una tabella che sintetizza gli obblighi di autofatturazione in caso di mancato ricevimento di fattura di acquisto nell’ipotesi di acquisti interni.

 

ACQUISTI INTERNI

 

MANCATO RICEVIMENTO DI FATTURA DA PARTE DEL FORNITORE O DEL PRESTATORE DEL SERVIZIO

 

Ipotesi:

L’acquirente del bene o il committente del servizio non riceve la fattura entro 4 mesi dalla data di effettuazione della operazione.

 

Data di effettuazione dell’operazione:

Regola generale.

Le operazioni si considerano effettuate:

  • nel momento della stipulazione se si tratta di cessione di beni immobili;

  • nel momento della consegna o spedizione se si tratta di cessione di beni mobili;

  • all’atto del pagamento del corrispettivo nel caso di prestazione di servizi.

 

Le cessioni i cui effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque, se riguardano beni mobili, dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione (1).

 

Casi particolari.

 

  • Cessione per atti di pubblica utilità;

  • Cessioni periodiche e continuative in esecuzione di contratti di somministrazione;

Si considerano effettuate al momento del pagamento del corrispettivo.

 

Nel caso di passaggio di beni dal committente al commissionario: al momento della rivendita da parte del commissionario.

 

Nel caso di cessioni di beni inerenti a contratti estimatori: all'atto

della rivendita a terzi ovvero, per i beni non restituiti, alla scadenza del termine convenuto tra le parti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione.

 

Nel caso assegnazioni in proprietà di case di abitazione fatte ai soci da cooperative edilizie a proprietà divisa, alla data del rogito notarile.

 

Acconti: alla data del pagamento.

 

 

Adempimenti richiesti all’acquirente del bene o committente del servizio:

  • Versamento dell’imposta relativa alla fattura non ricevuta.

Il versamento va effettuato con il modello F24. Il codice tributo da usare è 9399, ovvero “regolarizzazione di operazioni soggette ad IVA in caso di mancata o irregolare fatturazione”.

 

  • Emissione di autofattura in duplice esemplare nei 30 giorni successivi al quarto mese dalla data di effettuazione dell’operazione.

 

  • Presentazione all’Ufficio delle Entrate dell’autofattura con l’attestazione dell’avvenuto pagamento. L’ufficio restituisce una copia dell’autofattura con  l’attestazione di pagamento.

 

  • Registrazione dell’autofattura sul registro acquisti.

L’IVA versata a seguito della regolarizzazione è detraibile secondo le regole generali.

 

Casi particolari:

L’emissione dell’autofattura è necessaria anche nel caso in cui non si è ricevuta una fattura di acquisto relativa ad operazioni non imponibili o esenti.

 

In questa ipotesi l’acquirente o il committente non è tenuto al versamento dell’imposta.

Sanzioni applicabili:

Il cessionario o il committente che non ha ricevuto la fattura è punito, salva la responsabilità del cedente o del commissionario, con sanzione amministrativa pari al 100% dell'imposta, con un minimo di 258 euro sempreché non provveda a regolarizzare l'operazione con l’emissione dell’autofattura.

 

 


(1) - Tranne quelle indicate ai numeri 1) e 2) dell'art. 2 del D.P.R.633/72 (ovvero vendite con riserva di proprietà e locazioni con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti). 

 
   

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