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L’art.21 del D.P.R.633/72 stabilisce che per
ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la cessione del
bene o la prestazione del servizio emette fattura.
La
fattura è emessa al momento di effettuazione dell'operazione.
Tuttavia per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da
documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti
tra i quali è effettuata l'operazione la fattura può essere emessa entro
il giorno 15 del mese successivo a quello della consegna o spedizione.
Cosa accade se il cliente non riceve la
fattura?
In questi casi è l’acquirente del bene o il
committente del servizio che è tenuto ad emettere autofattura (D.Lgs.471 del
18/12/1997, art.6, comma 8).
Di seguito riportiamo una tabella che
sintetizza gli obblighi di autofatturazione in caso di mancato ricevimento
di fattura di acquisto nell’ipotesi di acquisti interni.
ACQUISTI INTERNI
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MANCATO RICEVIMENTO DI FATTURA DA PARTE DEL
FORNITORE O DEL PRESTATORE DEL SERVIZIO
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Ipotesi: |
L’acquirente del bene o il committente del
servizio non riceve la fattura entro 4 mesi dalla data di
effettuazione della operazione.
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Data di effettuazione dell’operazione: |
Regola generale.
Le
operazioni si considerano effettuate:
-
nel
momento della stipulazione se si tratta di cessione di
beni immobili;
-
nel
momento della consegna o spedizione se si tratta di
cessione di beni mobili;
-
all’atto del pagamento del
corrispettivo nel caso di prestazione di servizi.
Le
cessioni i cui effetti traslativi o costitutivi si producono
posteriormente si considerano effettuate nel momento in cui si producono
tali effetti e comunque, se riguardano beni mobili, dopo il decorso di
un anno dalla consegna o spedizione.
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Casi particolari.
Si considerano effettuate al momento del
pagamento del corrispettivo.
Nel caso di passaggio di beni dal
committente al commissionario: al momento della rivendita da parte del
commissionario.
Nel caso di cessioni di beni inerenti a
contratti estimatori: all'atto
della
rivendita a terzi ovvero, per i beni non restituiti, alla scadenza del
termine convenuto tra le parti e comunque dopo il decorso di un anno
dalla consegna o spedizione.
Nel caso assegnazioni
in proprietà di case di abitazione fatte ai soci da cooperative edilizie
a proprietà divisa, alla data del rogito notarile.
Acconti: alla data del pagamento.
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Adempimenti richiesti
all’acquirente del bene o committente del servizio: |
Il versamento va effettuato con il
modello F24. Il codice tributo da usare è 9399, ovvero “regolarizzazione
di operazioni soggette ad IVA in caso di mancata o irregolare
fatturazione”.
L’IVA versata a seguito della regolarizzazione è
detraibile secondo le regole generali.
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Casi particolari: |
L’emissione dell’autofattura è necessaria
anche nel caso in cui non si è ricevuta una fattura di acquisto relativa
ad operazioni non imponibili o esenti.
In questa ipotesi l’acquirente o il
committente non è tenuto al versamento dell’imposta. |
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Sanzioni applicabili: |
Il
cessionario o il committente che non ha ricevuto la fattura è punito,
salva la responsabilità del cedente o del commissionario, con sanzione
amministrativa pari al 100% dell'imposta, con un minimo di 258
euro sempreché non provveda a regolarizzare l'operazione con
l’emissione dell’autofattura.
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(1) - Tranne quelle indicate ai numeri 1) e 2) dell'art. 2 del D.P.R.633/72
(ovvero vendite con riserva di proprietà e locazioni con clausola di
trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti). |
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