FONDI DEL PASSIVO
LA CORRETTA COLLOCAZIONE NEL PASSIVO DEI FONDI PER RISCHI ED ONERI
L’art.2424 del Codice civile stabilisce quello che è il contenuto dello Stato patrimoniale.
Nel passivo i fondi vanno indicati nella macrocategoria B dove vanno esposti i fondi per rischi ed oneri.
Secondo quanto prevede l’art.2424 bis, gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati solamente a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell’esercizio sono indeterminati o l’ammontare o la data di sopravvenienza.
Due sono le conseguenze di tale previsione normativa:
- non possono essere costituiti fondi rischi generici, in quanto essi devono essere destinati a coprire perdite o debiti di natura determinata;
- non possono essere costituiti fondi a fronte di perdite o debiti incerti, i quali vanno indicati tra i conti d’ordine.
Lo schema di Stato patrimoniale previsto dall’art.2424 del Codice civile, prevede le seguenti voci relative ai fondi per rischi ed oneri:
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
1) per trattamento di quiescenza, ecc..
2) per imposte anche differite
3) altri
Vediamo quali fondi possono essere indicati in ciascuna di queste voci:
Accantonamento per oneri a fronte di bonifica
La natura dei fondi del passivo
Fondo per contenzioso fiscale
Fondi rischi e fondi oneri
Fondo svalutazione crediti
Accantonamento fondo TFR
Trattamento di fine mandato
Fondo operazioni e concorsi a premio
I fondi rischi
Fondo vertenze in corso