Defaillance
di cassa della grande distribuzione? Deducibili solo se fisiologiche,
inevitabili e inerenti. Lo sostiene l’Agenzia delle Entrate nella risoluzione
n. 54/E del 22 giugno, condividendo in gran parte la tesi prospettata
da un’associazione rappresentante un gruppo di imprese della grande
distribuzione e confermando la propria linea interpretativa già espressa
in altri interventi di prassi.
Per
capire meglio la questione che ha sollecitato la richiesta di un parere
tecnico dell’Agenzia, va detto che nel settore della grande
distribuzione, in considerazione delle innumerevoli transazioni
commerciali effettuate nel corso dell’esercizio e degli elevati importi
maneggiati, è plausibile, se non inevitabile, il riscontro periodico di
ammanchi di cassa dovuti all’emissione di scontrini errati, minimi
arrotondamenti, piccoli furti. Tutti eventi fatali – non verificabili
contestualmente ma solo a consuntivo (per i motivi descritti) e non
dipendenti da scelte imprenditoriali – da attribuire alla tipologia di
attività.
Detto
questo, non rimane che stabilire gli ambiti applicativi dell’ammesso
trattamento fiscale. Nel quesito viene infatti chiesto un chiarimento a
due vie: cioè, una volta appurate le differenze di cassa negative, quale
rilevanza fiscale assumono per l’Ires, e quale ai fini Irap? E la
risposta vale anche per gli Ias adopter?
Le
domande presuppongono naturalmente un richiamo alle norme di riferimento,
in questo caso, tutte contenute nel Tuir. In particolare, in base
all’articolo 101 del Testo unico, ai fini della determinazione della
base imponibile Ires, è possibile dedurre le perdite di beni, diversi dai
beni-merce, se sussistono elementi certi e precisi che consentono di
ricostruire l’an e il quantum. In presenza di questi
presupposti, si spalancano le porte anche al riconoscimento
dell’inerenza (articolo 109) di detti componenti negativi all’attività
d’impresa, anch’essa condizione indispensabile alla deducibilità.
Per
il Fisco, le differenze di cassa della grande distribuzione sono da
ricondurre tra i “beni, diversi dai beni-merce”; in più la naturale
inerenza di tali costi, perché riferibili alla particolare gestione
aziendale del settore, porta ad ammetterne l’inevitabilità degli
stessi, che va riconosciuta a prescindere da quelle che sono le scelte
dell’imprenditore e senza la necessità di una prova documentale degli
eventi che li hanno generati.
Nel
caso della grande distribuzione, gli ammanchi di cassa sono fisiologici
per il fatto che sarebbe quantomeno antieconomico controllarli e
documentarli di volta in volta, per cui è possibile rilevarli solo in un
momento successivo.
Tuttavia,
nella risoluzione spuntano dei paletti. L’Agenzia ritiene che, per
dissolvere ogni dubbio sulla “legalità” della deducibilità, il
soggetto incaricato del controllo e il responsabile della cassa
“incriminata” per l’ammanco devono sottoscrivere un verbale nel
momento in cui viene rilevata la differenza tra la giacenza fisica e
quella contabile. Il verbale fa prova del disavanzo.
Una
volta documentato, il deficit sarà deducibile dal reddito d’impresa
tenendo conto delle “comuni regole di esperienza, secondo cui ammanchi
di modesto ammontare quotidiano non potranno che rappresentare oneri
diversi di gestione fiscalmente rilevanti”.
Inoltre,
l’impresa, nella gestione della cassa, dovrà mettere in atto misure ad
hoc per contenere la formazione dei disavanzi, tenere d’occhio il
trend delle differenze rilevate nel periodo di osservazione, compensare
(se possibile) i più e i meno dello stesso periodo d’imposta.
Il
discorso fin qui fatto vale a prescindere dai principi contabili adottati,
nazionali o internazionali. Se poi l’attenzione si sposta sull’Irap,
tutto diviene ancor più lineare: gli ammanchi abbattono la base
imponibile se sono ricompresi fra gli “Oneri diversi di gestione”
(voce che fa parte dell’aggregato B) – costi della produzione), in
base a una corretta applicazione dei principi contabili nazionali.
Presupposto valido anche per gli Ias adopter, chiamati – si
ricorda – ad assumere le voci del valore e dei costi della produzione
corrispondenti a quelle civilistiche rilevanti.