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Il periodo di prova è un periodo che
precede l’instaurazione del rapporto definitivo di lavoro. Il suo scopo è
quello di valutare, da parte sia del datore di lavoro che del
lavoratore, la convenienza all’instaurazione del rapporto (ad
esempio: il lavoratore ha le capacità richieste per lo svolgimento del tipo
di lavoro in oggetto? Il tipo e la quantità del lavoro richiesto è
confacente alle aspettative del dipendente, ecc..).
Il periodo di prova può riguardare tutti i
contratti a tempo indeterminato, sia nel caso di tempo pieno che
di part-time.
Esso può riguardare anche:
-
contratti di lavoro a tempo determinato;
-
contratti di lavoro relativi a lavoratori
assunti obbligatoriamente;
-
contratti di lavoro per passaggio diretto;
-
contratti di formazione e lavoro.
Per quanto riguarda i contratti di lavoro
relativi a lavoratori assunti obbligatoriamente la prova è
ammissibile a condizione che riguardi le residue capacità lavorative
del soggetto e mansioni comunque compatibili con gli handicap del
disabile.
Nel caso di contratti di formazione e
lavoro la prova riguarda esclusivamente l’attitudine del
lavoratore ad acquisire la professionalità richiesta.
Nel caso in cui il lavoratore viene assunto
alle dipendenze di un’azienda presso la quale aveva già prestato la propria
opera in forza di un contratto di lavoro temporaneo, si possono
distinguere due ipotesi:
-
al lavoratore viene chiesto lo svolgimento
delle stesse mansioni previste dal contratto di lavoro temporaneo;
-
al lavoratore viene richiesto lo svolgimento
di mansioni diverse rispetto a quelle già espletate in base al
contratto di lavoro temporaneo.
Nella prima ipotesi si deve ritenere
illegittima la richiesta del datore di lavoro di un periodo di prova.
Chiaramente diversa, invece, è la seconda ipotesi dove si potrebbe ritenere
che esso sia ammissibile (si veda a tale proposito la sentenza Cassazione
del 05 maggio 2004 n.85/9). |