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ringrazia fin d'ora tutti coloro che gli segnaleranno
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Articolo del 15/12/2001
1. Fonti normative
e prassi ministeriale
Il regime fiscale
del trattamento di fine rapporto ha subito modifiche a seguito dell'entrata
in vigore del D.Lgs. 18 febbraio 2000 n° 47, modificato
dal D.Lgs. 12 aprile
2001 n° 168.
L'Amministrazione
finanziaria ha fornito i primi chiarimenti con la circolare
29/E del 20 marzo
2001 e le risoluzioni del 12 giugno 2001 n° 87/E e del 1 agosto 2001 n°
78/E.
Le nuove
disposizioni prevedono che, a partire dal 1° gennaio 2001, ai
fini della
tassazione il trattamento di fine rapporto debba essere scisso in
due quote:
- la parte
finanziaria del trattamento di fine rapporto rappresentata
dalle rivalutazioni
annuali degli accantonamenti soggetta all'imposta
sostitutiva delle
imposte sui
redditi nella misura dell'11% (nota 1);
- la parte di capitale rappresentata dagli accantonamenti
veri e propri
sottoposta alla
tassazione separata (non più definitiva)
con modalità
sostanzialmente
simili alla normativa previgente.
Art. 11 Disciplina
tributaria del trattamento di fine rapporto (D.Lgs. 18 febbraio
2000 n° 47, modificato dal D.Lgs. 12 aprile 2001 n° 168)
…….
3 Sui redditi
derivanti dalle rivalutazioni dei fondi per il trattamento
di fine rapporto
è applicata l'imposta sostitutiva delle imposte sui
redditi nella misura dell'11 per cento.
4 I soggetti
indicati negli artt. 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973 n° 600 applicano l'imposta di cui
al comma 3 sulle rivalutazioni maturate in ciascun anno.
L'imposta è versata entro il 16 febbraio dell'anno successivo.
L'imposta è imputata a riduzione del fondo.
Nell'anno solare
in cui maturano le rivalutazioni, compreso l'anno 2001, è
dovuto l'acconto dell'imposta sostitutiva commisurato al 90
per cento delle rivalutazioni maturate nell'anno
precedente…………. L'acconto può essere commisurato al 90 per cento
delle rivalutazioni che maturano
nell'anno per il
quale l'acconto stesso è dovuto. L'acconto è versato entro il
giorno 16 del mese di dicembre. Si applicano le disposizioni
del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241.
4-bis. Ai fini
del versamento dell'imposta sostitutiva di cui al comma 3 e'
utilizzabile anche il credito di imposta sui trattamenti di fine rapporto
previsto dall'articolo 3, comma 213, della legge 23
dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni.";
Il suddetto art. 11
del decreto legislativo n. 47 del 2000, al fine di uniformare la disciplina
fiscale del Tfr, inteso come
strumento avente funzione previdenziale, a quella delle forme di previdenza
complementare
(collettive o
individuali), prevede per le rivalutazioni del Tfr:
- al comma 3,
l'istituzione dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella
misura dell'11% sulle rivalutazioni del
Tfr;
- al comma 4, le
modalità di versamento della predetta imposta sostitutiva;
- al comma 4 bis, la
possibilità di usare il credito d'imposta di cui all'art. 3 comma 213 della
Legge 662/96, e successive
modificazioni, a scomputo dei versamenti dell'imposta sostitutiva dovuta.
2. Trattamento di
fine rapporto
- maturato al 31
dicembre 2000
Per il trattamento
di fine rapporto maturato al 31 dicembre 2000 comprensivo della
rivalutazione maturata,
continueranno ad applicarsi le precedenti modalità di tassazione previste
dall'articolo 17 del Testo Unico
Imposte sui Redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986 nel testo
vigente anteriormente alle modifiche in oggetto;
- maturato dal 1
gennaio 2001
Per il trattamento
di fine rapporto maturato dal 1 gennaio 2001, al netto delle rivalutazioni
già assoggettate ad imposta
sostitutiva, si applicano le nuove regole stabilite dal decreto legislativo 47/2000 e successive
modificazioni.
3. Base imponibile
dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi
L’imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi si applica
esclusivamente e in via autonoma alle rivalutazioni dei fondi per il
trattamento di fine
rapporto maturate in
ciascun anno.
In sostanza la
rivalutazione annuale, con decorrenza 2001, non concorre a
formare il reddito di riferimento per la
determinazione dell'aliquota di tassazione del
trattamento di fine rapporto, ma ha una tassazione
separata e autonoma.
Si tratta di una
tassazione definitiva con esclusione di qualsiasi altra
imposizione successiva da parte
dell'Amministrazione finanziaria.
La rivalutazione del
trattamento di fine rapporto è disciplinata
dall'articolo 2120, comma 4, del codice civile, il quale
prevede che il trattamento,
con esclusione della
quota maturata nell'anno, è incrementato su base
composta al 31 dicembre di ogni anno con
l'applicazione di un tasso variabile costituito:
-
dall'1,5 per cento in misura fissa;
-
dal 75
per cento dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre
dell'anno precedente.
Potete trovare questo dato ogni mese digitando
sulla home page del sito www.lombardol.it
, l'icona "Istat economia e finanza".
Ai fini della
applicazione del tasso di rivalutazione di cui sopra per
frazioni di anno, l'incremento
dell'indice ISTAT é quello risultante nel mese di
cessazione del rapporto di lavoro rispetto a
quello del dicembre dell'anno
precedente.
Le frazioni di mese
uguali o superiori a quindici giorni si
computano come mese intero.
Il sostituto di
imposta deve applicare al 31 dicembre di ogni anno
l'imposta sostitutiva sulle rivalutazione del
trattamento di fine rapporto procedendo
a conteggiare
l'ammontare delle rivalutazioni del trattamento di
fine rapporto maturate al 31 dicembre
dell'anno precedente e sommando
a quest'ultimo
importo anche l'eventuali rivalutazioni maturate ed erogate
nel corso dell'anno.
4. Termini per il
versamento all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi derivanti dalle rivalutazioni
del trattamento di fine rapporto
Il versamento
avviene in due momenti:
4.1. Acconto
- entro il 16
dicembre di ogni anno (per l'anno 2001 entro il 17
dicembre cadendo di domenica l'adempimento) si
versa un acconto sull'imposta
sostitutiva delle
imposte sui redditi commisurato al 90% delle
rivalutazioni maturate nell'anno solare precedente,
cosiddetto metodo storico.
Nel computo
dell'anticipo occorre tener conto anche dei
trattamenti di fine rapporto erogati nel corso
dell'anno in cui viene
versato
l'acconto (nota 2).
Da un punto di vista
operativo, il sostituto d'imposta che vuole
versare l'acconto in modo automatico (o
storico) sulla base dell'ammontare della
rivalutazione della componente
finanziaria maturata nel corso
dell'anno solare
precedente, dovrà effettuare il seguente
conteggio:
Il totale
costituisce la base imponibile da ridurre al 90%
sulla quale
va applicata
l'aliquota dell'11% per imposta
sostitutiva sui redditi derivanti dalle
rivalutazioni del trattamento di fine
rapporto.
Metodo previsionale
In alternativa
l'acconto può essere commisurato in via presuntiva al
90% delle rivalutazioni che maturano
nell'anno per il quale l'acconto
stesso è dovuto.
In questo caso si
dovrà effettuare il seguente conteggio:
Il totale
costituisce la base imponibile da ridurre al 90%
sulla quale
va applicata
l'aliquota dell'11% per imposta
sostitutiva sui redditi
derivanti dalle
rivalutazioni del trattamento di fine
rapporto.
Cause di esclusione
Ovviamente il
versamento dell'acconto presuppone che vi
sia stata una rivalutazione del fondo
trattamento di fine rapporto nel corso
dell'anno precedente o che vi sarà nell'anno in
cui si versa l'acconto.
Pertanto alcune
ipotesi in cui, a mio avviso, un sostituto
d'imposta non dovrà versare l'acconto sono le
seguenti:
- società che nel
corso del 2000 non aveva personale
dipendente;
- società che ha
assunto dipendenti a partire dal 2000,
perché in tale ipotesi non ha conteggiato
al 31 dicembre 2000 alcuna
rivalutazione del trattamento di fine rapporto;
- società che nel
corso del 2001 non ha avuto dipendenti;
- società costituite
nel corso del 2000 o 2001.
Una deroga a quanto
appena affermato si può verificare in
occasione di fusioni, scissioni o a
seguito di operazioni societarie con passaggio di
dipendenti.
4.2. Saldo
Il saldo è versato,
per differenza tra l'imposta sostitutiva dovuta sulla rivalutazione maturata
e l'acconto in precedenza versato,
entro il 16 febbraio dell'anno successivo a quello di maturazione.
4.3. Sanzioni
La legge istitutiva
non detta norme specifiche per quanto concerne le
sanzioni nell'ipotesi di versamento inferiore al dovuto.
Si ritiene in
assenza di chiarimenti da parte dell'Amministrazione Finanziaria che sia
applicabile la sanzione prevista
dall'articolo 13 del D.lgs
471/1997 per
insufficiente versamento pari al 30% dell'importo non
versato, salvo far ricorso al ravvedimento
operoso.
5. Modalità di
versamento con utilizzo del modello F24
L'imposta
sostitutiva si versa utilizzando il Mod. F24 e può essere
compensata con le altre imposte e contributi
risultanti dalle dichiarazioni, come previsto dal capo
III del D.Lgs. 9 luglio 1997 n°
241.
L'imposta
sostitutiva sul TFR è compensabile "orizzontalmente"
sul mod. F.24 con i crediti d'imposta emergenti
dalle varie dichiarazioni (IRPEG, IVA, etc.).
Ove il versamento
dell'acconto dell'imposta sostitutiva sui redditi
derivanti dalle rivalutazioni del trattamento di
fine rapporto versata dal sostituto
d'imposta risulti
superiore a quanto effettivamente dovuto, è possibile
applicare le disposizioni previste dal DPR
445/97, ossia la facoltà di
scomputare
l'eccedenza dai versamenti successivi.
Qualora lo scomputo
non venga operato nel corso dell'anno il
sostituto ha diritto di computare l'eccedenza in
diminuzione dai versamenti relativi
al periodo d'imposta
successivo o di chiederne il rimborso nella
dichiarazione di sostituto di imposta, da evidenziare nel
modello 770 e in particolar modo nel quadro ST.
Per quanto riguarda
la compilazione del modello F24, si fa presente
che i codici-tributo devono essere esposti nella
"Sezione Erario".
La colonna
"importi a credito compensati" della predetta sezione può
essere utilizzata per tutti i codici in argomento,
escluso il codice "1712".
Il periodo di
riferimento da indicare è l'anno d'imposta a cui si
riferisce il versamento.
Codici
tributo
1712
"Acconto dell'imposta sostitutiva sui redditi
derivanti dalle rivalutazioni del trattamento di fine
rapporto versata dal sostituto
d'imposta
- Art. 11, commi 3 e 4 del D.Lgs. n°
47 del 2000";
1713
"Saldo dell'imposta sostitutiva sui redditi
derivanti dalle rivalutazioni del trattamento di fine
rapporto versata dal sostituto d'imposta
- Art. 11, commi 3 e 4 del D.Lgs. n°
47 del 2000"
Utilizzo credito
d'imposta sui trattamenti di fine rapporto (art. 3, comma 213, della legge 23
dicembre 1996 n° 662 e successive modificazioni)
Ai fini del
versamento dell'imposta sostitutiva sui redditi
derivanti dalle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto,
sia in acconto che a saldo,
si può utilizzare il
credito d'imposta su trattamenti di fine rapporto
senza alcun limite d'importo e indipendentemente
dalle percentuali di utilizzo previste
per il credito.
La norma istitutiva
del credito d'imposta su trattamenti di fine rapporto
prevedeva solo la possibilità di compensazione
"verticale" utilizzando il
codice 1012 previsto
esclusivamente per le ritenute sul Tfr.
La compensazione
avviene attraverso il modello di pagamento F24,
fino all'ammontare dell'imposta sostitutiva sulle
rivalutazioni del trattamento
di fine rapporto,
con il codice tributo 1250.
Si tratta del
credito rappresentato dall'anticipo Irpef del 2% sul
Trattamento di fine rapporto versato nel 1997 e
1998 previsto dall'art. 3 della L. 662/96.
Il sostituto
d'imposta può continuare a recuperare il credito di
imposta nella percentuale del 9,78 per cento dei
trattamenti di fine rapporto corrisposti dal 1 gennaio 2001
comprensivi delle rivalutazioni (o nella maggiore
percentuale, calcolata al 1 gennaio di
ciascun anno, derivante dal rapporto tra il
credito di imposta residuo e i trattamenti di fine rapporto).
7. Soggetti cessati
nel corso dell'anno
Secondo
un'autorevole opinione
(nota 3)
la quota di
rivalutazione relativa al periodo dal 1 gennaio alla data di
cessazione del
rapporto deve essere assoggettata, secondo le ordinarie scadenze, ad imposta
sostitutiva
(ossia acconto a
dicembre, saldo a febbraio).
La circolare 29/E
emanata dall'Amministrazione finanziaria non si esprime su questo punto.
Questa opinione
trova conforto, in parte, nel fatto che l'Amministrazione finanziaria, con
la risoluzione 87/E del 2001, non
ha previsto alcun codice particolare per i rapporti cessati nell'anno.
8. Fusioni,
scissioni ed altre operazioni straordinarie
3
A. Antonelli - L. Poggi (Guida Normativa del 3 aprile 2001, pag.
23)
In caso di
operazioni di fusione e scissione, gli obblighi di
versamento dei soggetti che si estinguono per effetto delle
operazioni medesime, inclusi
quelli relativi agli
acconti d'imposta, sono adempiuti:
-
dagli
stessi soggetti fino alla data di efficacia della fusione o della scissione,
ai sensi, rispettivamente, degli articoli 2504-bis, secondo comma, e
2504-decies, primo comma, primo periodo del codice civile;
-
dalla
società incorporante, beneficiaria o comunque risultante dalla fusione o
dalla scissione, successivamente alla suddetta data di efficacia
dell'operazione.
In caso di
operazioni societarie che non comportano l'estinzione dei
soggetti preesistenti, invece, gli obblighi di
versamento devono essere adempiuti:
-
dal
soggetto originario, relativamente al personale per il quale non si verifica
un passaggio presso altri datori di lavoro;
-
dal
soggetto presso il quale si verifica, senza interruzione del rapporto di
lavoro, il passaggio di dipendenti e del relativo TFR maturato,
relativamente a detti dipendenti.
9. Contabilità -
imputazione dell'imposta sostitutiva
L'imposta è imputata
a riduzione del fondo trattamento di fine rapporto.
Il dipendente al
momento della cessazione del rapporto di lavoro percepirà l'ammontare del
trattamento di fine rapporto al
netto dell'imposta sostitutiva versata dal sostituto di imposta nel corso
degli anni.
Si ritiene che fermo
restando i termini di versamento sopra specificati, il sostituto d’imposta
imputerà l’imposta
sostitutiva applicata sulle rivalutazioni maturate al 31 dicembre di ciascun
anno in diminuzione
delle rivalutazioni
stesse appostate nella voce C del passivo patrimoniale del bilancio
"Trattamento di fine rapporto ".
In pratica ritengo
che in contabilità, tenuto conto del diverso trattamento fiscale del
Trattamento di fine rapporto a partire
dal 1 gennaio 2001, sia opportuno istituire alcuni nuovi mastrini con
denominazioni simili
alle seguenti:
Da collocare, salvo
diverse indicazioni che perverranno dalle competenti
autorità,
nell'attivo, classe B-III-2-d ossia Immobilizzazioni finanziarie -
"crediti verso altri" oppure, in alternativa, C-II-5 ossia Circolante -
"crediti verso altri";
Da imputare nei
debiti tributari nel passivo classe D 11;
I seguenti mastrini
(Passivo stato patrimoniale voce C) sono solo suggeriti
per dividere i trattamenti di fine rapporto maturati al
31 dicembre 2000 da quelli maturati successivamente e
suddividere ulteriormente fra
quota di capitale e
quota di rivalutazione (o finanziaria).
10. Rilevazioni
contabili
Legenda
SP - Stato
patrimoniale
CE - Conto Economico
SP B III 2 d - Posta
dell'attivo dello stato patrimoniale. Trattasi di immobilizzazioni
finanziarie e in particolare "crediti
verso altri"
SP C - Trattamento
di fine rapporto allocato alla voce C del passivo dello stato patrimoniale
SP D3 - Debiti verso
banche voce del passivo dello stato patrimoniale
SP D11 - Debiti
tributari voce del passivo dello stato patrimoniale
CE B9c - Posta del
conto economica n 9 "costi del personale" ove sono annotate le quote di
trattamento di fine rapporto
accantonato o corrisposto
10.1.
Rilevazioni contabili acconto di imposta
Periodo 2000
TFR maturato al 31
dicembre 2000 pari a L. 100.000.
La rivalutazione
dell’anno complessiva è stata pari a L. 5.000 di cui L. 4.000 per
rivalutazione del trattamento di fine rapporto al
31 dicembre 1999 e L. 1.000 per la quota capitale (monte retribuzioni/13,5).
Periodo 2001
La società effettua
un versamento a titolo di acconto di imposta sostitutiva adottando il metodo
storico così determinato:
4.000
rivalutazione anno 2000 (calcolata sul Tfr al 31 dicembre 1999)
x
11% Imposta
sostitutiva (aliquota)
=440 Imposta
sostitutiva
x
90% Aliquota
acconto
=396
Ammontare imposta sostitutiva a titolo di acconto

Da versare
utilizzando il Mod F24 codice 1712 anno di competenza 2001

Compensazione in cui
vi sia capienza in tutto o in parte del credito per i versamenti effettuati
a norma L. 662/96.
Da
compensare utilizzando il Mod F24:
-
codice 1712
anno di competenza 2001 colonna importo a debito;
-
codice 1250
colonna importo a credito indicando l'importo del credito d'imposta legge 662/1996
utilizzato.
10.2.
Rilevazioni contabili saldo di imposta
A fine esercizio la
società annota fra le scritture di fine anno i seguenti articoli.
Primo articolo
L’accantonamento TFR
del 2001 complessivo è pari a L. 6.333 di cui L. 5.000 quale rivalutazione
del rendimento annuale
TFR così determinato:
Retribuzioni
annue: 18.000
Quota
capitale annua maturata: 18.000/13,5 1.333
Tasso di
rivalutazione del TFR da applicarsi al trattamento di fine rapporto
maturato al
31 dicembre 2000 pari a L. 100.000 e supponendo
che nel
corso del periodo non vi siano state variazioni per cessazione
di rapporto
di lavoro: 5% 5.000
Accantonamento complessivo TFR anno 2001: 6.333

Nota per
semplicità di esposizione ho omesso l'eventuale contabilizzazione dello 0,5%
a titolo di recupero della
quota previdenziale IVS pari allo 0,5%.
Secondo articolo
Il
conguaglio dell'imposta sostitutiva TFR D.Lgs. 47/2000
5000
rivalutazione anno 2001
x
11% Aliquota
imposta sostitutiva
550 Imposta
sostitutiva
(396)
Acconto versato
154 Saldo

(1) il 16
febbraio cade di sabato
Da versare o
compensare utilizzando il Mod F24 codice 1713 anno di competenza 2001.
Riepilogo
trattamento di fine rapporto al 31 dicembre 2001
TFR al 31
dicembre 2000 L.100.000
TFR quota
capitale dal 2001 L. 1.333
TFR quota
rivalutazione dal 2001 L.4.450
Totale L.
105.783
10.3.
Rilevazioni contabili dimissioni di un dipendente
Dimissioni di un
dipendente nel giugno 2002 il quale abbia maturato:
-
nel
corso dell'anno solare 2001 un importo di rivalutazione del trattamento di
fine rapporto al netto dell'imposta
sostitutiva dell'11% pari a 500,60;
-
nel
corso dell'anno 2002 un importo di rivalutazione del trattamento di fine
rapporto al lordo dell'imposta sostitutiva
dell'11% pari a 100.
(non prendiamo in
esame le sue altre competenze a titolo di trattamento di fine rapporto
maturate).

Nota per
semplicità di esposizione ho omesso l'eventuale contabilizzazione dello 0,5%
a titolo di recupero della
quota previdenziale IVS pari allo 0,5%.
11. Nota
integrativa società di capitali
E' opportuno
ricordare che l'art. 2427, comma 1, n° 4, del codice civile prevede che la
nota integrativa debba indicare "per
il trattamento di fine rapporto le utilizzazioni e gli accantonamenti".
Riprendendo i dati
dell'esempio precedente sulla nota integrativa si dovrà riportare una
tabella simile alla seguente:
Trattamento di fine
rapporto al 1 gennaio L. 100.000 ( €
51,65)
Accantonamento del
periodo " 6.333 ( €
3,27)
Utilizzo per imposta
sostitutiva " ( 5 50) ( - €
0 ,28)
Trattamento di fine
rapporto al 31 dicembre L. 105.783 (€
54,64)
N.B: La
documentazione citata nella presente circolare è consultabile sul sito
www.lombardol.it, fra cui un file di excel per
il calcolo dell'imposta sostitutiva sia per quanto concerne l'acconto che il
saldo.
12. Articolo 2120
Codice civile
Si riportano i primi
cinque commi dell'articolo 2120 "Disciplina del trattamento di fine
rapporto" del codice civile:
"In ogni
caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il
prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine
rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun
anno di servizio una quota pari e comunque non superiore
all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso
divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le
frazioni di anno, computandosi come mese intero le
frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni.
Salvo
diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai
fini del comma precedente, comprende tutte le somme,
compreso l'equivalente delle prestazioni in natura,
corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo
non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo
di rimborso spese.
In caso
di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno
per una delle cause di cui all'art. 2110, nonché in caso
di sospensione totale o parziale per la quale sia
prevista l'integrazione salariale, deve essere computato nella
retribuzione di cui al primo comma l'equivalente della
retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso
di normale svolgimento del rapporto di lavoro.
Il
trattamento di cui al precedente primo comma, con esclusione
della
quota maturata nell'anno, e incrementato, su base
composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un
tasso costituito dall'1,5 per cento in misura fissa e
dal 75 per cento dell'aumento dell'indice dei
prezzi al
consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato
dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno
precedente.
Ai fini
della applicazione del tasso di rivalutazione di cui al comma
precedente per frazioni di anno, l'incremento
dell'indice ISTAT e quello risultante nel mese di cessazione del
rapporto di lavoro rispetto a quello di dicembre dell'anno
precedente. Le frazioni di mese uguali o superiori a
quindici
giorni si computano come mese intero."
1
Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del D.Lgs. n° 47/2000 e
successive modificazioni
2
Circ. 29/E, paragrafo 11 - cap. II
3
A. Antonelli - L. Poggi (Guida Normativa del 3 aprile 2001, pag.
23) |