CREDITI D'IMPOSTA SUI REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO
IL RIPORTO IN AVANTI E INDIETRO DEL CREDITO D'IMPOSTA SUI REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO
Il sesto comma dell’art.165 del TUIR prevede che "l’imposta estera pagata a titolo definitivo su redditi prodotti nello stesso Stato estero eccedente la quota d’imposta italiana relativa ai medesimi redditi esteri, costituisce un credito d’imposta fino a concorrenza della eccedenza della quota d’imposta italiana rispetto a quella estera pagata a titolo definitivo in relazione allo stesso reddito estero, verificatasi negli esercizi precedenti fino all’ottavo. Nel caso in cui negli esercizi precedenti non si sia verificata tale eccedenza, l’eccedenza dell’imposta estera può essere riportata a nuovo fino all’ottavo esercizio successivo ed essere utilizzata quale credito d’imposta nel caso in cui si produca l’eccedenza della quota di imposta italiana rispetto a quella estera relativa allo stesso reddito".
Esempio:
l’impresa Alfa Srl ha la residenza fiscale in Italia.
Nel corso dell’esercizio x essa consegue in Italia un reddito di 20.000 euro euro e all’estero redditi per 50.000 euro. Su questi ultimi paga un’imposta di 11.000 euro.
Nel corso dell’esercizio x+1 essa consegue in Italia una perdita di 20.000 euro e all’estero redditi per 40.000 euro. Su questi ultimi paga un’imposta di 9.000 euro.
In Italia, sul reddito complessivo, viene applicata l’aliquota IRES del 24%.
Residenza fiscale delle persone fisiche
Residenza fiscale delle società
Redditi prodotti all’estero da soggetti residenti in Italia
Crediti per imposte pagate all’estero
Calcolo del credito d’imposta sui redditi esteri
Credito d’imposta redditi esteri
Residenza fiscale dei soggetti passivi IRPEF