RESIDENZA FISCALE DELLE SOCIETA'
QUANDO UNA SOCIETÀ SI CONSIDERA RESIDENTE NEL TERRITORIO DELLO STATO ITALIANO
La definizione delle società residenti nel territorio dello Stato italiano ai fini delle imposte sul reddito è contenuta negli artt.5 (società di persone) e 73 (società di capitali) del TUIR.
Per le società, sia di persone che di capitali, valgono regole analoghe.
La società si considera residente nel territorio dello Stato italiano se, per la maggior parte del periodo d’imposta,
ha nello Stato:
- la sede legale;
oppure
- la sede dell’amministrazione;
oppure
- l’oggetto principale.
Quindi è sufficiente che si verifichi una sola di queste tre condizioni per poter considerare la società fiscalmente residente nello Stato italiano.
Una di queste tre condizioni deve sussistere per la maggior parte del periodo d’imposta, affinché si possa parlare di società residente.
Nel caso in cui, come spesso accade, il periodo d’imposta coincide con l’anno solare, la maggior parte del periodo d’imposta sarà rappresentato da 183 giorni, se l’anno è formato da 365 giorni, o da 184 giorni, se l’anno è formato da 366 giorni.
Per oggetto principale della società si intende l'oggetto indicato nell’atto costitutivo redatto come atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Qualora manchi un atto costituito, oppure esso non è redatto nelle forme previste dalla legge, l'oggetto principale è costituito dall'attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato.
Per le società di capitali, l'art.73 del TUIR, prevede anche che per oggetto principale si debba intendere l’attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto.
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