RESIDENZA FISCALE DELLE PERSONE FISICHE
QUANDO LA PERSONA FISICA SI CONSIDERA RESIDENTE NEL TERRITORIO DELLO STATO ITALIANO
Secondo l’art.2 del TUIR, ai fini delle imposte sui redditi si considera residente la persone fisica che per la maggior parte del periodo d’imposta:
- è iscritta nell’ anagrafe della popolazione residente;
oppure
- ha nel territorio dello Stato il domicilio;
oppure
- ha la residenza nel territorio dello Stato.
Quindi è sufficiente che si verifichi una sola di queste tre condizioni per poter considerare la persona fisica fiscalmente residente nello Stato italiano.
E’ importante osservare che è necessario che uno di questi tre requisiti sussista per la maggior parte del periodo d’imposta, affinché si possa parlare di persona fisica residente.
Ora, poiché, per le persone fisiche il periodo d’imposta coincide con l’anno solare, la maggior parte del periodo d’imposta è rappresentato da 183 giorni, nel caso di anno formato da 365 giorni, o di 184 giorni, nel caso di anno bisestile. Infatti bisogna far riferimento alla metà dei giorni che formano l’anno + 1 giorno.
Esempio:
- anno bisestile;
- persona fisica che ha il domicilio in Italia per 190 giorni nel corso dell’anno x.
La persona fisica si considera residente nel territorio dello Stato essendo 190 giorni maggiori di 184 giorni.
Invece, non viene richiesto dalla norma che tale periodo sia continuativo nel corso dell’anno.
Esempio:
- anno x di 365 giorni;
- persona fisica che ha il domicilio in Italia dal 1° gennaio al 31 marzo dell’anno x (90 giorni) e dal 1° settembre al 15 dicembre dell’anno x (106 giorni).
La persona fisica si considera residente nel territorio dello Stato essendo 196 giorni (90 + 106) maggiori di 183 giorni.
In questo caso si deve pensare che il contribuente, seppure si trasferisca all’estero, continua ad essere tassato in Italia anche per gli eventuali redditi prodotti nel periodo in cui la residenza è fissata all’estero.
Esempio:
- anno x e anno x+1 entrambi di 365 giorni;
- persona fisica che ha il domicilio in Italia dal 1° settembre al 15 dicembre dell’anno x (106 giorni) e dal 1° gennaio al 31 marzo dell’anno x+1 (90 giorni).
Complessivamente la persona fisica è stata residente nel territorio dello Stato per 196 giorni (90 + 106), ma egli è stato residente:
- per soli 90 giorni nell’anno x (quindi meno di 183);
- per soli 106 giorni nell’anno x+1 (quindi meno di 183 giorni).
Per cui la persona fisica non la si considera residente nel territorio dello Stato.
Ricordiamo che, secondo il Codice civile (art.43 Codice civile):
- il domicilio è il luogo in cui la persona fisica ha stabilito la s ede principale dei suoi affari e interessi;
- la residenza è il luogo in cui la persona fisica dimora abitualmente.
Inoltre il TUIR stabilisce che si considerano residenti anche i cittadini italiani cancellati dall’anagrafe della popolazione residente e trasferiti in stati o territori diversi da quelli inseriti nella white list dei paesi individuati dal Ministero dell’Economia di concerto con il ministero degli Esteri. Per essi è comunque ammessa la prova contraria.
Infine va ricordato che, affinché si possa parlare di trasferimento della residenza, è necessario che la persona non abbia più collegamenti personali e patrimoniali con il Paese di provenienza. In altre parole egli deve spostare effettivamente il centro permanente dei propri interessi. Solamente in questo caso il reddito prodotto da tale soggetto potrà essere assoggettato a tassazione nel nuovo Stato.
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