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Le
prestazioni occasionali di lavoro accessorio rappresentano una particolare
categoria di prestazioni occasionali con una propria specifica disciplina
normativa.
AMBITO
DI APPLICAZIONE
La
norma in questione si applica ai seguenti lavoro:
-
lavori
domestici
-
lavori
di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e
monumenti;
-
insegnamento
privato supplementare
-
realizzazione
di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e
lavori di emergenza o solidarietà;
-
prestazioni
svolte in qualsiasi settore produttivo il sabato e la domenica e durante
i periodi di vacanza da parte di giovani studenti con meno di 25 anni;
-
attività
agricole stagionali svolte da pensionati, casalinghe e giovani studenti
oppure a favore di aziende con volume di affari inferiore a 7.000 euro;
-
prestazioni
rese nell’ambito di impresa familiare, limitatamente al commercio,
turismo e servizi. Le prestazioni di lavoro occasionale devono essere
svolte da soggetti estranei all’imprenditore e all’impresa. Le
imprese familiari possono utilizzare lavoro occasionale di tipo
accessorio per un importo massimo di 10.000 euro per anno fiscale;
-
consegna
porta a porta e vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica;
-
prestazioni
svolte in qualsiasi settore produttivo da parte di pensionali.
A
questo elenco, per il 2009, si aggiungono in via sperimentale anche le
prestazioni rese da percettori di integrazioni salariali o sostegno al
reddito.
COMMITTENTI
I
committenti possono essere:
-
privati;
-
aziende;
-
imprese
familiari operanti nei settori commercio, turismo e servizi;
-
imprese
agricole;
-
enti
senza fini di lucro;
-
enti
pubblici – limitatamente alle prestazioni per lavori di emergenza e
solidarietà.
LIMITI
Per
essere considerate prestazioni occasionali di lavoro accessorio le suddette
attività non devono dare luogo, con riferimento al medesimo committente, a
compensi superiori a 5.000 euro nel corso dell’anno.
Le
attività lavorative indicate possono essere svolte anche a favore di più
committenti.
COMPENSO
Il
lavoratore occasionale viene retribuito con appositi buoni (voucher). Essi
hanno un valore nominale di 10 euro. E’ tuttavia disponibile anche un
multiplo del valore di 50 euro pari a 5 buoni non separabili.
Il
valore nominale del buono comprende:
Esso
è esente da imposizione fiscale.
I
buoni sono acquistabili, da parte del committente, presso le sedi INPS.
Il
lavoratore può riscuotere il valore netto del buono (di 7,5 euro nel caso
di buoni del valore nominale di 10 euro o di 37,50 euro nel caso di buoni
del valore di 50 euro) presso uno degli uffici postali presenti su tutto il
territorio nazionale.
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