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Ammortamento marchi - il calcolo delle quote di ammortamento dei marchi secondo l'OIC 24

 


 
 
 
Approfondimento del 14.02.2009

 

Il Codice civile non stabilisce regole particolari di valutazione e di ammortamento per questa categoria di beni immateriali per i quali, dunque, valgono le regole generali: tali beni vanno iscritti in bilancio in base al costo e devono essere successivamente ammortizzate in modo sistematico in relazione con la residua possibilità di utilizzazione.

 

L’Oic24 integra le disposizioni contenute nel Codice civile, distinguendo tra marchi prodotti all’interno dell’impresa e marchi acquistati a titolo oneroso.

 

Nel caso di marchio prodotto all’interno dell’impresa è importante non confondere i costi che possono essere capitalizzati in tale voce con quelli capitalizzabili tra le spese di ricerca e sviluppo, né con quelli necessari per avviare la produzione, né con quelli di pubblicità. La capitalizzazione si deve limitare ai costi diretti interni ed esterni, sostenuti per la produzione del segno distintivo

.

Nel caso di marchio ottenuto attraverso l’acquisizione di un’azienda o di un ramo aziendale esso deve essere iscritto in bilancio in base al valore corrente e deve essere valutato separatamente rispetto agli altri elementi che formano il complesso aziendale.

Il marchio deve essere ammortizzato tenendo conto del periodo di produzione e commercializzazione in esclusiva dei prodotti cui il marchio si riferisce. Nel caso in cui tale periodo non può essere previsto in modo attendibile è opportuno che l’ammortamento non ecceda il periodo di 20 anni.

 
   

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