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Il Codice civile non stabilisce regole
particolari di valutazione e di ammortamento per questa categoria di beni
immateriali per i quali, dunque, valgono le regole generali: tali beni vanno
iscritti in bilancio in base al costo e devono essere successivamente
ammortizzate in modo sistematico in relazione con la residua
possibilità di utilizzazione.
L’Oic24 integra le disposizioni contenute nel
Codice civile, distinguendo tra marchi prodotti all’interno
dell’impresa e marchi acquistati a titolo oneroso.
Nel caso di marchio prodotto all’interno
dell’impresa è importante non confondere i costi che possono essere
capitalizzati in tale voce con quelli capitalizzabili tra le spese di
ricerca e sviluppo, né con quelli necessari per avviare la produzione, né
con quelli di pubblicità. La capitalizzazione si deve limitare ai costi
diretti interni ed esterni, sostenuti per la produzione del segno distintivo
.
Nel caso di marchio ottenuto attraverso
l’acquisizione di un’azienda o di un ramo aziendale esso deve essere
iscritto in bilancio in base al valore corrente e deve essere
valutato separatamente rispetto agli altri elementi che formano il complesso
aziendale.
Il marchio deve essere ammortizzato tenendo
conto del periodo di produzione e commercializzazione in esclusiva dei
prodotti cui il marchio si riferisce. Nel caso in cui tale periodo non
può essere previsto in modo attendibile è opportuno che l’ammortamento
non ecceda il periodo di 20 anni. |