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La Costituzione Italiana, all’art.41 comma 1,
recita: “La Costituzione della Repubblica italiana riconosce la libertà
dell’iniziativa economica privata”.
Dunque, la Costituzione italiana riconosce il
diritto di ogni cittadino ad intraprendere un’attività economica, in parole
povere riconosce il diritto di diventare imprenditore.
La figura dell’imprenditore è
disciplinata nel Codice civile all’art.2082. Imprenditore è colui che “esercita
professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione
o dello scambio di beni o servizi.
Il Codice civile definisce la figura
dell’imprenditore e non quella dell’impresa, ponendo in primo piano la
persona che esercita l’impresa e non l’organizzazione.
La libertà economica riconosciuta dalla
Costituzione, si differenzia dalle altre libertà fondamentali anch’esse
previste dalla Costituzione, in quanto tale libertà non può essere
esercitata tenendo conto dei soli interessi dell’imprenditore, ma deve
tenere conto anche degli interessi di quei soggetti su cui si possono
riflettere le scelte aziendali. Si pensi, a questo proposito, soprattutto
alle imprese di grandi dimensioni che possono, con la loro condotta,
influenzare la vita di molti cittadini: lavoratori, finanziatori, fornitori,
clienti, consumatori, ecc..
Per questa ragione, sempre nella Costituzione,
si legge all’art.41 commi 2 e 3, che l’attività dell’imprenditore “non
può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno
alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i
programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e
privata possa essere indirizzata e coordinata ai fini sociali”.
Come si è già detto, il Codice civile non
definisce la nozione di impresa bensì quella di imprenditore, ciò in
quanto la figura dell’imprenditore è strettamente collegata a quella di
impresa e non si può avere l’una senza l’altra.
L’art.2082 definisce l’imprenditore
come “chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al
fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi”.
Ne consegue che tre sono gli elementi che
fanno sì che un’attività economica possa dar luogo all’esistenza di
un’impresa:
-
che l’attività economica sia organizzata;
-
che sia esercitata professionalmente;
-
che abbia la finalità di produrre o
scambiare beni o servizi.
Un’attività economica è organizzata
quando vi è una coordinazione tra gli elementi materiali e quelli umani che
entrano a far parte dell’organizzazione.
Un’attività economica è esercitata
professionalmente se essa è svolta in modo sistematico, abituale e con
continuità. Non è necessario, invece, che essa sia svolta in modo esclusivo
per cui, può essere imprenditore, anche chi esercita contemporaneamente
anche un’altra attività come può essere un lavoro autonomo.
Finalità dell’attività economica deve essere
la produzione o lo scambio di beni o servizi quindi l’attività
dell’impresa deve essere svolta con il fine dello scambio. Per cui, non è
attività d’impresa, ad esempio, l’attività svolta dal coltivatore diretto
del fondo che produce esclusivamente per i propri bisogni e per quelli dei
componenti della propria famiglia.
Il Codice civile definisce anche la nozione di
azienda, all’art. 2555. Con tale espressione si intende quel
complesso di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio
dell’impresa.
Possiamo quindi affermare che il legislatore
ha voluto distinguere in modo netto il concetto di azienda da quello
di impresa, pur essendo i due strettamente collegati tra loro.
L’azienda, infatti, viene vista come un
complesso di beni necessari per l’esercizio dell’impresa, mentre l’impresa
è l’organizzazione di un’attività economica professionale. Possiamo quindi
affermare che la nozione di azienda tende ad evidenziare soprattutto
l’aspetto statico dell’attività produttiva, mentre la nozione di impresa
evidenzia soprattutto l’aspetto dinamico caratterizzato dall’attività
dell’imprenditore e dei suoi collaboratori e dall’organizzazione delle
stessa.
La nozione dinamica dell’impresa è messa in
luce anche da molte definizioni della stessa concepite da alcuni illustri
padri della ragioneria.
L'impresa, però, è anche una realtà dinamica:
un'insieme di attività, di affari, di operazioni compiute.
Così Gino Zappa vede l'azienda come "una
coordinazione economica in atto, istituita e retta per il soddisfacimento di
bisogni umani".
Sempre Zappa definisce l'azienda anche come "un
istituto economico destinato a perdurare che, per il soddisfacimento di
bisogni umani, ordina e svolge in continua coordinazione, la produzione o il
procacciamento e il consumo della ricchezza".
Mentre Aldo Amaduzzi definisce
l'azienda come "un sistema di forze economiche che sviluppa,
nell'ambiente di cui è parte complementare, un processo di produzione, o di
consumo, o di produzione e di consumo insieme, a favore del soggetto
economico, e altresì degli individui che vi cooperano". |