CONTABILITA' DI MAGAZZINO

MODALITA' DI TENUTA DELLA CONTABILITA' FISCALE DI MAGAZZINO

Aggiornato al 20.10.2021

L'art.14 del DPR 600/1973, al comma 1 lettera d), disciplina le modalità di tenuta della contabilità di magazzino il cui scopo è quello di seguire le variazioni intervenute tra le consistenze negli inventari annuali dei beni che costituiscono il magazzino.

Per quanto riguarda la forma di tali scritture, essa è libera, quindi le scritture in esame possono essere tenute in libri, schede o simili.

Nel caso in cui l’impresa tenga altre scritture a quantità che adempiono all’obbligo imposto da particolari disposizioni di leggi, tali scritture possono sostituire le scritture ausiliarie di magazzino imposte dalle norme fiscali a condizione che esse contengano tutti gli elementi richiesti per la contabilità fiscale di magazzino.

Per le imprese che effettuano la produzione di beni, opere, forniture e servizi la cui valutazione è fatta a costi specifici in base a quanto previsto dall’art.63 del DPR 579/1973 e successive modificazioni, le scritture ausiliarie di magazzino sono costituite da schede di lavorazione dalle quali devono risultare i costi specificamente imputabili. Le registrazioni sulle schede di lavorazione sostituiscono le rilevazioni di carico e scarico dei singoli beni specificamente acquistati per le predette produzioni.

Per le imprese che adottano la contabilità meccanografica, le registrazioni sono costituite dai tabulati che accolgono i movimenti di ogni voce merceologica.


Per quanto riguarda le modalità di tenuta di tali scritture, l’art.14 del DPR 600/1973, prevede che esse debbano essere:

  • tenute in forma sistematica;
  • rispettando le norme di un’ordinata contabilità;
  • redatte periodicamente.

La forma sistematica imposta dalla legge tributaria esclude la possibilità che le scritture ausiliarie di magazzino assumano la forma di un puro e semplice giornale di magazzino in cui i movimenti di carico e scarico vengano rilevati tenendo conto esclusivamente del tempo in cui essi si verificano e, quindi, indipendentemente dalla natura dei beni movimentati.

La norma, quindi, richiede che per ogni singolo bene o categoria di beni, si rilevino i carichi e gli scarichi, in modo tale che dalla lettura di ogni singola scheda o di un altro supporto contabile, si possano ricavare solamente i movimenti relativi al bene o alla categoria di beni in esame.

Quindi, il giornale di magazzino non può essere considerato una scrittura sistematica, mentre lo è una scheda di magazzino. Tuttavia è necessario che le scritture siano anche cronologiche nel senso che, nell’ambito delle singole schede, è necessario rispettare la cronologicità delle rilevazioni.


La contabilità di magazzino deve essere tenuta secondo le norme di un’ordinata contabilità: questa precisazione sembrerebbe un chiaro richiamo all’art.2219 del Codice civile dove si afferma che “tutte le scritture contabili devono essere tenute secondo le norme di un’ordinata contabilità senza spazi in bianco, senza interlinee e senza trasporti in margine. Non vi si possono fare abrasioni e, se necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili”.

Tuttavia, il divieto di lasciare spazi in bianco, di fare interlinee e trasporti in margine e di fare abrasioni ha un senso nel caso di registrazioni fatte su libri o registri. Quando le rilevazioni possono essere fatte su schede o fogli, tale divieto non ha molto senso dato che il contribuente può sostituire a suo piacimento il foglio o la scheda compilata in modo errato. In questo caso, quindi, si deve ritenere che il richiamo fatto alle regole di una ordinata contabilità deve essere inteso come l’obbligo di redigere le scritture secondo un metodo ed una forma che, seppure liberamente scelti dal contribuente, consentano una facile ed univoca comprensibilità.

Inoltre si deve ritenere che il rinvio alle norme di una ordinata contabilità implichi la conservazione di tutta la documentazione relativa ai movimenti di magazzino.


I carichi e gli scarichi di magazzino possono riguardare:

  • singoli beni;
  • insiemi di beni.

Nel caso di rilevazioni inerenti insiemi di beni essi devono essere raggruppati secondo le categorie che risultano iscritte nell’inventario di fine esercizio.

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Queste categorie, quindi, non devono necessariamente coincidere con le categorie fiscali previste in materia di valutazione delle rimanenze di magazzino dal TUIR. Ricordiamo, a tale proposito, che l’art.62 del TUIR stabilisce che le rimanenze devono essere “valutate distintamente per categorie omogenee, formate da tutti i beni del medesimo tipo e della medesima qualità. Possono tuttavia essere inclusi nella stessa categoria beni dello stesso tipo ma di diversa qualità, i cui valori unitari non divergano sensibilmente, e i beni di diverso tipo aventi uguale valore unitario”.

Quindi nelle scritture di magazzino, qualora si decida di raggruppare i beni, occorrerà far riferimento alla struttura civilistica dell’inventario. Il raggruppamento per categorie omogenee può essere effettuato al termine dell’esercizio in modo da permettere al contribuente di effettuare la valutazione fiscale del magazzino. In questo caso il contribuente deve provvedere a fornire delle distinte di raccordo tra i dati presenti nelle scritture di magazzino e la consistenza dei beni in rimanenza raggruppati in categorie omogenee indicate nel libro inventari (art.15, comma 2, DPR 600/73).


Nelle scritture devono essere registrate le quantità entrate ed uscite. Quindi, per le norme fiscali, è sufficiente la tenuta delle scritture di magazzino a sole quantità. L’indicazione del valore dei beni in entrata e in uscita, non è necessaria.

Di conseguenza le scritture dovranno evidenziare:

  • le quantità iniziali che risultano dell’inventario;
  • le quantità entrate in magazzino e la loro provenienza (beni acquistati, prodotti all’interno dell’impresa, resi dai clienti, ecc..);
  • le quantità in uscita dal magazzino e la loro destinazione (beni venduti, beni destinati alla produzione, resi a fornitori, ecc..);
  • le quantità finali così come risultano dall’inventario.

Per quanto riguarda il requisito della periodicità la norma richiede che le scritture siano redatte con periodicità non superiore al mese. Questo significa che all’imprenditore è lasciata la libertà di decidere se effettuare le registrazioni:

  • giornalmente;
  • in forma riepilogativa.

Nel primo caso, ogni giorno verranno indicate, in ordine cronologico, le quantità in entrata e in uscita di ogni singolo bene o di ogni categoria di beni.

Nel secondo caso, l’imprenditore potrà scegliere la periodicità delle registrazioni a condizione che il riepilogo non superi l’arco di un mese. Ad esempio si potrebbe optare per una rilevazione settimanale o quindicinale o mensile.

Esempio:
l’impresa effettua la rilevazione con periodicità mensile coincidente con il fine mese.
Le merci consegnate in data 02 aprile dovranno essere rilevate insieme a tutte le altre dello stesso mese.


Per quanto concerne le annotazioni relative a cali di quantità e altre variazioni delle giacenze fisiche rispetto a quelle desumibili dalle scritture di carico e scarico (esempio: distruzione di prodotti non idonei, ammanchi, sfridi di lavorazione, errori di registrazione, ecc..), esse possono essere effettuate anche alla fine del periodo d’imposta.

Le movimentazioni indicate sulle scritture ausiliarie di magazzino sono comprovate, in genere:

  • per le entrate, dai documenti di trasporto ricevuti, dalle fatture immediate dei fornitori;
  • per le uscite, dai documenti di trasporto emessi, dalle fatture immediate emesse nei confronti dei clienti;
  • per i movimenti interni, dai documenti interni di prelievo e di carico, se l’impresa li utilizza, altrimenti dagli inventari fisici periodici.

Tali documenti vanno conservati a supporto delle scritture ausiliarie di magazzino.


Per quanto concerne i movimenti dei beni all’interno dello stabilimento, che non formano oggetto di documentazione obbligatoria per legge, l’imprenditore può decidere liberamente la procedura contabile da usare. Se l’impresa emette bolle interne, può essere opportuno che anche queste siano conservate a supporto delle scritture ausiliarie.

Va osservato inoltre che le disposizioni fiscali in merito alle scritture ausiliarie di magazzino prevedono che:


 
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