CALI E SFRIDI NELLA CONTABILITA' DI MAGAZZINO

LE DIFFERENZE INVENTARIALI DOVUTE A CALI E SFRIDI E IL LORO TRATTAMENTO FISCALE

Aggiornato al 19/02/2021

Può accadere che la consistenza fisica del magazzino sia inferiore rispetto a quella contabile. In questo caso, qualora vi sia una verifica da parte degli organi fiscali, vengono contestate all’azienda delle vendite in evasione. Tuttavia, se tale differenza è dovuta a sfridi, cali, scarti di lavorazione è possibile superare le presunzioni di cessione e di acquisto.

Esistono beni soggetti a cali e sfridi per i quali sono stabilite, con decreto del Ministero delle Finanze, le percentuali di cali ritenute naturali e di sfridi di lavorazione usuali. Se le differenze tra l’inventario di magazzino e quello contabile è contenuto entro dette percentuali non si va incontro alla presunzione di vendita o di acquisto.


I cali possono essere:

  • naturali;
  • tecnici.

I cali naturali sono connessi alle caratteristiche merceologiche dei beni e consistono in perdite di peso o di volume subite nel tempo dalle merci in dipendenza di fenomeni chimici, fisici o biologici. Nei cali naturali sono comprese anche le perdite connesse all’introduzione o all’estrazione delle merci.

I cali tecnici sono riferiti alle modalità di trattamento dei beni e consistono in perdite di peso o di volume subite dalle merci per effetto delle manipolazioni a cui esse sono sottoposte durante la permanenza nei depositi o in dipendenza del loro trasporto da un luogo ad un altro.

I cali naturali sono cumulabili con i cali tecnici.

L'ARTICOLO PROSEGUE SOTTO LA PUBBLICITA'

Tali cali sono disciplinati, in materia doganale, dal DM n.55 del 13/01/2000 (esso ha sostituito il DM 21/11/1974 che a sua volta aveva sostituito il DM 13/05/1971). I decreti in esame stabiliscono nel dettaglio i tipi di merci (carne, pesce, formaggi, uova, frutta, cereali, oli, vini, alcool e altri) per i quali sono previsti cali e la misura percentuale del calo riconosciuto in dogana. Le circolari ministeriali n.24 del 29.07.1975 e n.3 del 22.01.1976 hanno ritenuto applicabili, anche ai fini IVA, le percentuali di cali naturali e tecnici dettati dalla normativa doganale al fine di vincere la presunzione di cessione e di acquisto per tutti i prodotti indicati nelle tabelle A e B del DM 21.11.1974 indipendentemente dalla circostanza che essi si trovino presso operatori economici diversi dagli importatori. Di conseguenze se la differenza riguarda uno dei prodotti indicati nelle tabelle allegate al decreto n.55/2000 e il calo è contenuto entro la percentuale massima in essa indicata, non è necessaria nessuna giustificazione. Nelle scritture ausiliarie di magazzino sarà sufficiente rilevarne la quantità con l’indicazione calo naturale o tecnico nei limiti delle tabelle allegate al DM 55/2000.


La CM n.31 del 2006, in merito ad eventuali differenze tra i valori contabili di magazzino e le effettive giacenze, precisa che esse non sono necessariamente riconducibili a fenomeni di evasione di imposta, ma si generano anche in modo fisiologico in relazione alla ordinaria dinamica gestionale del magazzino. Per questa ragione, gli organi verificatori sono chiamati a non applicare in modo automatico la presunzione di acquisto non documentata o di vendita non fatturata, ma ad esaminare il processo di formazione di tali differenze e valutare se esse sono generate da eventi fisiologici o patologici in relazione all’attività concretamente svolta dall’impresa.


A tale proposito i verificatori dovranno tenere conto anche:

  • delle caratteristiche gestionali, produttive e commerciali dell’azienda;
  • del trend delle differenze inventariali manifestatosi nell’ultimo triennio, di investimenti effettuati per adottare misure volte ad eliminare il fenomeno di tali differenze e del rapporto costi/benefici di tali misure;
  • dell’eventuale compensazione di differenze positive con differenze negative;
  • della valutazione del rapporto tra le differenze inventariali e il volume d’affari o la consistenza media del magazzino tenuto conto della tipologia di attività svolta e della localizzazione territoriale dell’azienda;
  • della scarsa plausibilità della vendita “a nero” delle merci costituenti differenze inventariali riscontrare in particolare se si riferiscono a materie prime impiegate nel processo produttivo o a beni merce di scarso valore unitario e di elevata consistenza numerica.

Le annotazioni relative a cali di quantità e altre variazioni delle giacenze fisiche rispetto a quelle desumibili dalle scritture di carico e scarico (esempio: distruzione di prodotti non idonei, ammanchi, sfridi di lavorazione, errori di registrazione, ecc..) possono essere effettuate anche alla fine del periodo d’imposta.

 
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