IMPRESE CHE SVOLGONO UN'ATTIVITA' DI PRESTAZIONE DI SERVIZI
QUALI SONO LE ATTIVITÀ CHE POSSONO ESSERE CONSIDERATE PRESTAZIONE DI SERVIZI?
Il regime di contabilità semplificata è riservato alle imprese di dimensioni minori.
Esso è sempre precluso alle società di capitali, mentre rappresenta il regime naturale per imprese individuali e società di persone qualora non superino determinati volumi di ricavi, diversi a seconda del tipo di attività svolta.
Affinché imprese individuali e società di persone possano adottare il regime di contabilità semplificata esse devono aver conseguito, nell’anno solare precedente,
ricavi non superiori
a:
- 400.000 € se svolgono attività di prestazione di servizi;
- 700.000 € se svolgono altre attività.
Ma quali sono le attività che possono essere considerate prestazione di servizi? Esse sono stabilite dal Decreto del Ministero delle Finanze del 17/1/1992.
Riportiamo di seguito tale elenco.
PRESTAZIONE DI SERVIZI IN SENSO STRETTO
Prestazioni verso corrispettivo dipendenti dai seguenti contratti:
- opera;
- appalto;
- trasporto;
- mandato.
Le prestazioni rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra mandante e mandatario;
- spedizione;
- agenzia;
- mediazione;
- deposito;
- obbligazioni di fare, non fare e permettere, quale ne sia la fonte.
ALTRE ATTIVITA’ CONSIDERATE PRESTAZIONI DI SERVIZI
Se eseguite verso corrispettivo:
-
concessioni di beni in locazione, affitto, noleggio e simili.
Tra le prestazioni di servizi sono comprese anche le concessioni in locazione, affitto, noleggio e simili ai soci, associati o partecipanti, effettuate da società di ogni tipo o da altri enti (pubblici e privati) compresi i consorzi, le organizzazioni o associazioni senza personalità giuridica.
- cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d’autore, invenzioni industriali, modelli, disegni, processi, formule e simili, e quelle relative a marchi e insegne, nonché le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti o beni similari ai precedenti.
Tra le prestazioni di servizi si comprendono anche le cessioni, concessioni, licenze e simili relativi a diritti d’autore, invenzioni industriali, modelli, disegni, processi, formule e simili, e quelle relative a marchi e insegne, ai soci, associati o partecipati, effettuate da società di ogni tipo o da altri enti (pubblici o privati), compresi i consorzi, le organizzazioni o associazioni senza personalità giuridica.
Tra le prestazioni di sevizi si comprendono anche le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d’autore effettuate dagli autori e loro eredi o legatari, tranne quelle relative a:
- disegni e opere dell’architettura;
- opere dell’arte cinematografica, muta o sonora, sempre che non si tratti di semplice documentazione protetta;
- opere di ogni genere utilizzate da imprese a fini di pubblicità commerciale.
Tra le prestazioni di sevizi si comprendono le prestazioni di mandato e mediazione relative a diritti d’autore, tranne quelle relative a:
- disegni e opere dell’architettura;
- opere dell’arte cinematografica, muta o sonora, sempre che non si tratti di semplice documentazione protetta;
- opere di ogni genere utilizzate da imprese a fini di pubblicità commerciale.
Tra le prestazioni di servizi rientrano anche le prestazioni relative alla protezione dei diritti d’autore di ogni genere, comprese quelle di intermediazione nella riscossione dei proventi.
- prestiti di denaro e di titoli non rappresentativi di merci, comprese le operazioni finanziarie mediante la negoziazione, anche a titolo di cessione pro-soluto, di crediti, cambiali o assegni;
Non sono considerati prestiti di servizi i depositi di denaro presso aziende ed istituti di credito o presso amministrazioni statali, anche se regolati in conto corrente;
- somministrazioni di alimenti e bevande;
- cessioni di contratti di ogni tipo e oggetto;
- prestiti obbligazionari comprese le prestazioni di mandato e mediazione relativi ai prestiti obbligazionari;
- prestazioni dei commissionari relative ai passaggi dal committente al commissionario o dal commissionario al committente di beni venduti o acquistati in esecuzione di contratti di commissione;
- cessioni di contratti che hanno per oggetto:
- denaro o crediti in denaro;
- cessioni e conferimenti in società o altri enti, compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni, che hanno per oggetto aziende o rami di azienda;
- terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria.
Contabilità ordinaria
Contabilità semplificata
Passaggio alla contabilità ordinaria
Ricavi
Contabilità semplificata - registri obbligatori
Registro IVA acquisti semplificata
Registro IVA vendite semplificata
Contabilità semplificata - determinazione del reddito
Ratei e risconti - impresa in contabilità semplificata
Contabilità ordinaria e semplificata - differenze