LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA
ASPETTI FISCALI
di www.Blustring.itI contribuenti titolari di partita IVA sono obbligati alla liquidazione periodica dell’IVA.
La liquidazione periodica consiste nella determinazione della posizione debitoria o creditoria ai fini IVA relativamente ad un determinato periodo di tempo.
La liquidazione IVA può essere mensile o trimestrale. Coloro che effettuano la liquidazione trimestrale raggruppano i mesi come segue:
- I trimestre: gennaio, febbraio, marzo;
- II trimestre: aprile, maggio, giugno;
- III trimestre: luglio, agosto, settembre;
- IV trimestre: ottobre, novembre, dicembre.
Per il calcolo della liquidazione IVA si procede come segue:
IVA esigibile sulle fatture emesse nel periodo di riferimento
+ IVA esigibile sui corrispettivi emessi nel periodo di riferimento
- IVA detraibile delle fatture di acquisto registrate nell’apposito registro nel periodo di riferimento
= IVA a debito / a credito
Occorre osservare che l’IVA relativa alle fatture emesse e ai corrispettivi va a debito anche qualora non si sia proceduto alla registrazione di detti documenti negli appositi registri. L’IVA sugli acquisti, invece, è detraibile solo a condizione che le fatture di acquisto siano state registrate nell’apposito registro.
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