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Presupposto
dell’imposta. Il presupposto della
TARSU è l’occupazione di locali e di aree scoperte adibiti a
qualsiasi uso esistenti nel territorio comunale. La tassa è dovuta in base
ai metri quadri e alla destinazione dei locali e delle aree scoperte.
Soggetti passivi. Il soggetto passivo
della TARSU è colui che occupa o detiene i locali e le aree
scoperte nel territorio comunale. Esiste un vincolo di solidarietà
tra i componenti tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che
usano in comune il locale o l’area.
Periodo d’imposta. Il periodo d’imposta
della TARSU è riferito all’anno solare. La tassa decorre dal 1° giorno del
bimestre solare successivo al giorno in cui ha inizio l'occupazione dei
locali ed aree.
Denuncia. Il soggetto passivo è tenuto
a denunciare l’inizio dell’occupazione del locale o dell’area
scoperta entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione.
A tal fine occorre utilizzare l’apposito modello predisposto dal Comune.
La denuncia iniziale vale anche per gli anni
successivi nel caso in cui non intervengano variazioni rilevanti ai fini
dell’applicazione del tributo. Nel caso, invece, di variazione delle
condizioni di tassabilità, il soggetto passivo deve presentare una nuova
denuncia sempre entro il 20 gennaio successivo.
Anche in caso di cessazione
dell’occupazione di locali e aree è necessario presentare apposita
denuncia. Se essa è presentata entro lo stesso anno in cui vi è la
cessazione dell’occupazione, la TARSU non è più dovuta a partite dal 1°
giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la
denuncia stessa. Nell’ipotesi in cui la denuncia di cessazione viene
presentata dopo l’anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità
successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione
o la detenzione dei locali ed aree, ovvero se la tassa sia stata assolta dal
subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.
Eventuali rimborsi delle somme versate e non dovute devono essere richiesti
dall’interessato entro il termine di cinque anni dal versamento.
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