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TARSU - Ovvero la Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani

 


 
 
 
Approfondimento del 14.09.2007

 

Presupposto dell’imposta. Il presupposto della TARSU è l’occupazione di locali e di aree scoperte adibiti a qualsiasi uso esistenti nel territorio comunale. La tassa è dovuta in base ai metri quadri e alla destinazione dei locali e delle aree scoperte.

 

Soggetti passivi. Il soggetto passivo della TARSU è colui che occupa o detiene i locali e le aree scoperte nel territorio comunale. Esiste un vincolo di solidarietà tra i componenti tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune il locale o l’area.

 

Periodo d’imposta. Il periodo d’imposta della TARSU è riferito all’anno solare. La tassa decorre dal 1° giorno del bimestre solare successivo al giorno in cui ha inizio l'occupazione dei locali ed aree.

 

Denuncia. Il soggetto passivo è tenuto a denunciare l’inizio dell’occupazione del locale o dell’area scoperta entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione. A tal fine occorre utilizzare l’apposito modello predisposto dal Comune.

La denuncia iniziale vale anche per gli anni successivi nel caso in cui non intervengano variazioni rilevanti ai fini dell’applicazione del tributo. Nel caso, invece, di variazione delle condizioni di tassabilità, il soggetto passivo deve presentare una nuova denuncia sempre entro il 20 gennaio successivo.

Anche in caso di cessazione dell’occupazione di locali e aree è necessario presentare apposita denuncia.  Se essa è presentata entro lo stesso anno in cui vi è la cessazione dell’occupazione, la TARSU non è più dovuta a partite dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia stessa. Nell’ipotesi in cui la denuncia di cessazione viene presentata dopo l’anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree, ovvero se la tassa sia stata assolta dal subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio. Eventuali  rimborsi delle somme versate e non dovute devono essere richiesti dall’interessato entro il termine di cinque anni dal versamento.

  

 
   
   

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