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Ipotizziamo
che un’impresa in contabilità ordinaria incarichi il proprio commercialista
di inviare la dichiarazione dei redditi e supponiamo che il commercialista
s’impegni alla sua trasmissione telematica. Ipotizziamo ancora che il
commercialista non adempia l’impegno assunto.
Si deve ritenere che l’impresa ha omesso di
presentare la dichiarazione dei redditi?
Secondo l’Agenzia delle entrate il
semplice impegno del commercialista a trasmettere la dichiarazione dei
reddito non esclude la responsabilità dell’impresa nel caso di
mancata presentazione della stessa (circolare
n.6/2002). Quindi sarebbero applicabili alla stessa le sanzioni per
omessa presentazione della dichiarazione.
Una recente sentenza della Commissione
Tributaria provinciale di Rieti si discosta dal parere dell’Agenzia
delle entrate ritenendo che la sanzione per omessa presentazione della
dichiarazione non è applicabile nel caso in esame poiché la ricevuta di
consegna è sufficiente a dimostrare l’assolvimento dell’obbligo da parte
dell’impresa. Al commercialista sarebbero, invece applicabili le sanzioni
previste dall’art.7 bis del DLgs 241 del 1997. Tale articolo prevede, le
sanzioni applicabili in caso di tardiva od omessa trasmissione delle
dichiarazioni da parte:
-
degli iscritti negli albi
dei dottori commercialisti, dei ragionieri e
dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
-
dei soggetti iscritti alla
data del 30 settembre 1993 nei ruoli di
periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria
tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza
o in economia e commercio o
equipollenti o diploma di ragioneria;
-
delle associazioni sindacali
di categoria tra imprenditori nonché
quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze
etnico-linguistiche;
-
dei centri di assistenza
fiscale per le imprese e per i lavoratori
dipendenti e pensionati;
-
degli altri incaricati
individuati con decreto del
Ministro
dell'economia e delle finanze.
La sanzione amministrativa che si
applica nei confronti di tali soggetti per omessa tardiva
presentazione delle dichiarazione va da lire un milione (516,46 euro) a lire
dieci milioni (5.164,57 euro).
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