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Se il contribuente non invia la dichiarazione - Pareri a confronto

 


 
 
 
Approfondimento del 01.07.2007

 

Ipotizziamo che un’impresa in contabilità ordinaria incarichi il proprio commercialista di inviare la dichiarazione dei redditi e supponiamo che il commercialista s’impegni alla sua trasmissione telematica. Ipotizziamo ancora che il commercialista non adempia l’impegno assunto.

Si deve ritenere che l’impresa ha omesso di presentare la dichiarazione dei redditi?

 

Secondo l’Agenzia delle entrate il semplice impegno del commercialista a trasmettere la dichiarazione dei reddito non esclude la responsabilità dell’impresa nel caso di mancata presentazione della stessa (circolare n.6/2002). Quindi sarebbero applicabili alla stessa le sanzioni per omessa presentazione della dichiarazione.

 

Una recente sentenza della  Commissione Tributaria provinciale di Rieti si discosta dal parere dell’Agenzia delle entrate ritenendo che la sanzione per omessa presentazione della dichiarazione non è applicabile nel caso in esame poiché la ricevuta di consegna è sufficiente a dimostrare l’assolvimento dell’obbligo da parte dell’impresa. Al commercialista sarebbero, invece applicabili le sanzioni previste dall’art.7 bis del DLgs 241 del 1997. Tale articolo prevede, le sanzioni applicabili in caso di tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni da parte:

 

  • degli  iscritti  negli  albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e
    dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;       

  • dei soggetti  iscritti  alla  data  del  30  settembre 1993 nei ruoli di
    periti ed  esperti  tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per  la  sub-categoria  tributi,  in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza  o  in  economia  e  commercio  o  equipollenti o diploma di ragioneria;                             

  • delle  associazioni  sindacali  di  categoria  tra  imprenditori  nonché  quelle  che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;        

  • dei centri  di  assistenza  fiscale  per  le  imprese e per i lavoratori
    dipendenti e pensionati;                         

  • degli altri   incaricati   individuati   con   decreto   del   Ministro
    dell'economia e delle finanze.        

 

La sanzione amministrativa che si applica nei confronti di tali soggetti per omessa  tardiva presentazione delle dichiarazione va da lire un milione (516,46 euro) a lire dieci milioni (5.164,57 euro).

 

 
   

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