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Il D.L.n.
112 del 25/06/2008 ha modificato le regole relative alle prestazioni
alberghiere e alla somministrazione di alimenti e bevande. Le
novità riguardano sia l’IVA che le imposte sui redditi.
IVA.
Per quanto riguarda l’IVA, a partire dal 1°
settembre 2008, essa diventa detraibile. Affinché possa essere
esercitato il diritto alla detrazione è necessario il possesso della
fattura.
Le disposizioni precedenti prevedevano
che l’IVA relativa alle prestazioni alberghiere e alla somministrazione di
bevande ed alimenti fosse indetraibile.
La regola generale ammetteva delle
eccezioni (ad esempio nel caso di prestazioni alberghiere e somministrazioni
effettuate nei confronti dei datori di lavoro nei locali dell’impresa o in
locali adibiti a mensa scolastica, aziendale o interaziendale).
Imposte sui redditi.
Per quanto riguarda le imposte sui redditi, il
costo per prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande
diventa deducibile solamente nella misura del 75%. La nuova
regola si applica a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2008: quindi, in tutti i casi nei quali l’esercizio
coincide con l’anno solare, la regola si applica a partire dal 2009.
Per tanto, a partire da tale data, nella
determinazione del reddito di lavoro autonomo, le
spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e
bevande diventano deducibili nella misura del 75% e, in ogni caso,
per un importo complessivamente non superiore al 2% dell’ammontare
dei compensi percepiti nel periodo d’imposta.
Le disposizioni
precedenti prevedevano la deduzione di tali spese nella misura del 100%,
per un importo complessivamente non superiore al 2% dell’ammontare dei
compensi percepiti nel periodo d’imposta.
Mentre per ciò che concerne la determinazione del reddito
d’impresa, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso
al 31 dicembre 2008, le
spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e
bevande diventano deducibili nella misura del 75% mentre le
disposizioni precedenti prevedevano la deducibilità al 100%.
Ricapitoliamo in una
tabella la situazione futura per i casi nei quali l’esercizio coincide
con l’anno solare.
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Lavoratori autonomi |
Imprese |
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IVA
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Redditi |
IVA |
Redditi |
Dall’01/01/2008 all’01/09/2008
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Indetraibile |
Deducibile al 100%
per un importo non superiore al 2% dei compensi percepiti
nel periodo d’imposta |
Indetraibile |
Deducibile al 100% |
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Dall’01/09/2008 al
31/12/2008
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Detraibile |
Deducibile al 100%
per un importo non superiore al 2% dei compensi percepiti
nel periodo d’imposta |
Detraibile |
Deducibile al 100% |
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Dall’01/01/2009 in
poi
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Detraibile |
Deducibile al 75% per
un importo non superiore al 2% dei compensi percepiti nel
periodo d’imposta |
Detraibile |
Deducibile al 75% |
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