AMMORTAMENTO DEI BENI NON ANCORA PAGATI
COME, I BENI STRUMENTALI DEL PROFESSIONISTA NON ANCORA PAGATI, CONCORRONO ALLA FORMAZIONE DEL REDDITO DI LAVORO AUTONOMO
La norma di comportamento n.146 dell’Associazione dei Dottori Commercialisti di Milano ha affrontato il tema dell’ammortamento dei beni strumentali del professionista.
Il criterio generale da applicarsi nella determinazione del reddito di lavoro autonomo è quello di cassa. Tuttavia l’art.54 del TUIR prevede una deroga a tale criterio nel caso di beni strumentali per i quali sono deducili quote di ammortamento annuali non superiori a quelle risultanti dall’applicazione al costo dei beni dei coefficienti di ammortamento ministeriali.
La tesi sostenuta dall’Associazione nazionale dottori commercialisti di Milano nella norma di comportamento n.146 è che il legislatore non a caso abbia utilizzato le espressioni “spese” e “costi”.
Le spese sostenute, infatti, concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo in base al criterio di cassa, mentre i costi dei beni strumentali concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo attraverso il calcolo delle quote di ammortamento.
Attraverso tale previsione il legislatore ha voluto introdurre il principio di competenza nel calcolo del reddito di lavoro autonomo come deroga al criterio generale di cassa.
La conseguenza di tale affermazione è che il costo del bene strumentale è deducibile attraverso il calcolo di quote di ammortamento a prescindere dalla data del pagamento del bene stesso.
Esempio.
Il professionista acquista un bene strumentale del valore di 10.000 euro nel corso dell’anno x. Il pagamento è previsto per la metà nello stesso anno e per la parte restante nell’anno successivo. L’aliquota di ammortamento del bene è pari al 12%. Le quote di ammortamento possono essere dedotte dal reddito di lavoro autonomo a partire dall’esercizio di acquisto del bene a prescindere dal momento in cui esso sarà pagato. Quindi la quota deducibile nell’ano x ammonta a 1.200 euro (10.000 x 12%).
Secondo la norma n. 146, una conferma alla validità di tale tesi si trova nello stesso art. 54 del TUIR laddove prevede che, per i beni strumentali di valore non superiore a 516,46 euro è deducibile la “spesa” di acquisizione integralmente nel periodo di imposta di sostenimento.
La tesi sostenuta dall’Associazione Nazionale Dottori commercialisti non è accettata da tutti.
Secondo alcuni, infatti, il legislatore, prevedendo la deducibilità di quote di ammortamento del costo dei beni strumentali, non ha voluto introdurre il principio di competenza bensì ha voluto solamente graduare nel tempo la deduzione di tali costi. Con la conseguenza che il costo dei beni strumentali sarebbe deducibile attraverso il calcolo delle quote di ammortamento solamente nella misura in cui esso è stato effettivamente pagato.
Esempio.
Tornando all’esempio precedente il calcolo delle quote di ammortamento deducibile andrebbe effettuato nel modo seguente
Costo del bene sostenuto nell’anno x: 10.000
Importo pagato nell’anno x: 5.000
Importo pagato nell’anno x+1: 5.000
Quota ammortamento anno x: 5.000 x 12% = 600
Quota ammortamento anno x+1 e anni successivi: 10.000 x 12% = 1.200
Se si accettasse questa seconda impostazione si avrebbe come conseguenza che le quote di ammortamento dei beni strumentali non potrebbero essere mai modificate neppure nel caso di eventi di natura straordinaria che possono portare alla perdita totale o parziale del bene (furti, incendi, ecc..) o alla stessa vendita del bene in quanto l’ammortamento dovrebbe essere calcolato sulla spesa sostenuta e non sul costo del bene.
Inoltre non potrebbero essere dedotte quote di ammortamento relative a beni strumentali provenienti dal patrimonio personale del lavoratore autonomo, come è previsto, invece, per le imprese, in quanto l’ammortamento sarebbe da riferirsi alla spesa sostenuta e non al costo: spesa che è stata sostenuta non nell’esercizio dell’arte o della professione.
Infine, l’ammortamento non dovrebbe essere calcolato a partire dal momento di consegna del bene strumentale come accade accettando la tesi dell’introduzione da parte del legislatore del principio di competenza, bensì dal momento del pagamento del bene.
Infine, va precisato che la norma di comportamento n.146 dell’ADC considera espressamente errato questo modo di procedere al calcolo delle quote di ammortamento dei beni strumentali dei professionisti.