FATTURA ELETTRONICA INVIATA CON RITARDO

QUANDO LA FATTURA ELETTRONICA SI CONSIDERA INVIATA CON RITARDO: CONSEGUENZE E SANZIONI

Aggiornato al 23.12.2024

Fattura elettronica inviata con ritardo


L’invio tardivo di una fattura elettronica comporta conseguenze sanzionatorie rilevanti.

Esaminiamo quando una fattura si considera emessa con ritardo e le principali implicazioni.


DATA DI EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE

Ai fini IVA, la data di effettuazione dell'operazione coincide:

  • per le cessioni di beni mobili con quella della consegna della merce o, se anteriore, con quella dell’incasso del corrispettivo;
  • per le prestazioni di servizi con quella di incasso del corrispettivo.

La data di effettuazione dell'operazione va indicata nel campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica.


QUANDO SI CONSIDERA EMESSA LA FATTURA ELETTRONICA

La fattura elettronica si considera emessa al momento del suo inserimento all'interno dello SdI (Sistema di Interscambio).

Tale inserimento deve essere effettuato:

  • per la fattura immediata entro 12 giorni dall'operazione documentata;
  • per la fattura differita entro il 15° giorno del mese successivo.

Il ritardo si verifica quando questi termini non sono rispettati.

Inoltre, eventuali scarti tecnici dello SdI, che richiedono una nuova trasmissione entro 5 giorni, possono aggravare la situazione se non gestiti tempestivamente.


TERMINI DI EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA: RICAPITOLIAMO

Ricapitolando, possiamo dire che:

  • la data di emissione coincide con la data di trasmissione della fattura elettronica al Sistema di Interscambio;
  • il dato indicato nel campo "Data" coincide con la data di effettuazione dell'operazione.


TERMINI PER L'EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA IMMEDIATA: UN ESEMPIO CONCRETO

Ipotizziamo che l'azienda Alfa Srl abbia venduto beni al cliente Rossi in data 15.04. La fattura immediata può essere:

  • generata ed inviata al Sistema di Interscambio, il giorno stesso. In questo caso la fattura si considera emessa nel giorno 15.04: data dell'operazione e data di emissione coincidono;
  • la fattura può essere generata il 15.04 ed inviata al Sistema di Interscambio in uno dei giorni successivi, purché non oltre il 27.04;
  • la fattura può essere generata anche in uno dei giorni compresi tra il 15.04 e il 27.04 ed essere inviata allo SdI non oltre questo arco temporale.


TERMINI PER L'EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA DIFFERITA: UN ESEMPIO CONCRETO

La fattura elettronica differita consente di riepilogare più operazioni effettuate nello stesso mese, indicando come data del documento quella dell’ultima operazione. Ad esempio: se tre operazioni sono state effettuate il 2, il 15 e il 25 ottobre, la fattura potrà riportare come "Data" il 25 ottobre e potrà essere generata ed inviata allo SdI entro il 15 novembre.

Nella pratica, però, come data del documento si è soliti mettere l'ultimo giorno del mese. Inoltre, l'impiego, come data del documento, della data dell'ultima operazione, può creare problemi nella numerazione progressiva dei documenti.

Per queste ragioni, Assosoftware, in seguito ad un confronto con l'Agenzia delle Entrate, ha fornito le seguenti indicazioni:

  • nel campo "Data" del documeno può essere indicata:
    • la data di generazione e di invio allo SdI della fattura differita;
    • la data di una delle operazioni effettuate nel corso del mese (preferibilmente l'ultima). Questa soluzione, però, può creare difficoltà nel conservare una progressione logica di data e numero della fattura
  • la fattura differita deve comunque indicare le date di esecuzione di tutte le operazioni, deducibili dai Documenti di trasporto.

Tornando all'esempio precedente, in cui le tre operazioni sono state effettuate il 2, il 15 e il 25 ottobre, si potrà optare per:

  • data fattura: 31/10 e invio allo SdI nello stesso giorno;
  • data fattura il 2 o il 15 o il 25 ed invio allo SdI entro il 15/11.

In entrambi i casi la registrazione della fattura nei registri IVA va fatta entro il 15 novembre.

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FATTURA ELETTRONICA SCARTATA

Una fattura elettronica si considera scartata quando il Sistema di Interscambio rileva errori nei dati trasmessi.

Tra i codici di errore più comuni vi sono quelli legati ad incongruenze nel codice fiscale o nella partita IVA, formati non conformi, o l’assenza di informazioni essenziali come la natura dell’IVA.

Quando una fattura viene scartata, il contribuente ha un termine perentorio di 5 giorni per correggere e reinviare il documento, pena l’applicazione delle sanzioni per ritardata emissione.


FATTURA ELETTRONICA EMESSA IN RITARDO: LE SANZIONI

L’art. 6 del D.Lgs. 471/1997 stabilisce sanzioni diversificate in base alla gravità dell’inadempimento:

  1. violazioni senza impatto sulla corretta liquidazione dell’IVA - sanzione da 250 a 2.000 euro;
  2. violazioni con impatto sulla corretta liquidazione dell’IVA - sanzione del 70% dell’imposta non correttamente documentata, con un minimo di 300 euro;
  3. operazioni non imponibili, esenti o soggette a reverse charge senza impatto sull'IVA - sanzione da 250 a 2.000 euro;
  4. operazioni non imponibili, esenti o soggette a reverse charge con impatto sull'IVA - sanzione dal 5% dei corrispettivi non documentati, con un minimo di 300 euro.

 
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