L'IVA

CARATTERISTICHE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

Aggiornato al 14.03.2009

La sigla I.V.A. è l’abbreviazione di Imposta sul Valore Aggiunto.

Da un punto di vista fiscale si parla di valore aggiunto per intendere la differenza tra il valore dei beni e dei servizi che un’impresa vende e tra il valore dei beni e dei servizi che essa acquista.

L’I.V.A. è un’imposta applicata in tutti i Paesi dell’Unione Europea.

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In Italia essa è entrata in vigore il 1° gennaio 1973 ed è disciplinata dal D.P.R.633 del 26 ottobre 1972 e successive modificazioni.

L’art. 1 del D.P.R.633/72 stabilisce che “l’imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell’esercizio di imprese o nell’esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate.

Questo articolo stabilisce quelli che sono i presupposti dell’applicazione dell’IVA ovvero le condizioni che si devono verificare affinché si applichi l’imposta.

I presupposti che si devono verificare affinché si applichi l’IVA sono tre:


Affinché l’IVA debba essere applicata è necessario che si verifichino, contemporaneamente, tutti e tre questi presupposti.

 
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