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Il lavoratore autonomo può impiegare un
immobile per l’esercizio della propria attività. Tale immobile può essere di
sua proprietà come pure può essere preso in affitto o in leasing.
Nel primo caso si pone il problema se esso è
ammortizzabile o meno e in quale misura. Problema analogo si pone qualora il
professionista utilizza la propria abitazione anche per l’esercizio
dell’attività artistica o professionale.
La Finanziaria 2007 ha introdotto la
possibilità di ammortizzare anche gli immobili strumentali.
In precedenza gli immobili non rientravano tra i beni
ammortizzabili neppure se si trattava di immobili
strumentale per l’esercizio della professione, cioè nel caso di immobile
usato esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione.
Prima della finanziaria 2007 per gli immobili
strumentali poteva essere dedotto
dal reddito di lavoro autonomo solamente un importo pari alla rendita
catastale dell’immobile. Inoltre potevano essere dedotti gli eventuali
interessi passivi pagati su finanziamenti contratti per l’acquisto
dell’immobile.
Attualmente
ai fini del calcolo delle quote di
ammortamento deducibili il costo complessivo dei fabbricati strumentali
è assunto al netto del costo delle aree occupate dalla costruzione e
di quelle che ne costituiscono pertinenza: si applicano, dunque, le stesse
regole previste nella determinazione del reddito d'impresa (a
tale proposito si veda Ammortamento: le novità introdotte nel 2006 per gli
immobili strumentali) .
Accade spesso che l’artista o il
professionista sia proprietario di un’immobile nel quale vive e
destina parte di esso all’esercizio della propria attività.
In questa ipotesi, dal reddito di lavoro
autonomo è deducibile un importo pari al 50% della rendita catastale
dell’immobile purché il lavoratore autonomo non possieda nello stesso
Comune un altro immobile destinato esclusivamente all’esercizio dell’arte o
della professione.
Tabella 9 – Deducibilità del costo degli
immobili di proprietà
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Immobile strumentale |
Deducibili quote di ammortamento |
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Abitazione usata anche per l’esercizio dell’arte o
della professione |
Deducibile il 50% della rendita catastale |
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