ISCRIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI IN BILANCIO

COME STABILIRE LA COLLOCAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI IN BILANCIO

Aggiornato all'08.11.2023

COSA SONO LE PARTECIPAZIONI

L'oic 21, che tratta il tema delle partecipazioni, le definisce come "investimenti nel capitale di altre imprese".

Una partecipazione sorge quando un'impresa detiene una parte del capitale (quote o azioni) di un'altra impresa. Scopo di questo investimento può essere quello:

  • di diversificare i settori di attività in cui l'azienda opera;
  • di creare forme di collaborazione strategica con altre aziende;
  • di entrare in nuovi mercati;
  • o più semplicemnte, di trarre un rendimento da tale investimento.

La partecipazione potrà essere rappresentata:

  • da titoli azionari, se detenuta in una S.p.A o in una S.a.p.a;
  • da quote, se detenuta in altri tipi di società.

Nel caso di partecipazioni in imprese non residenti in Italia, esse possono essere costituite da titoli assimilabili alle azioni, alle quote delle S.r.l. o alle quote delle società di persone a seconda delle caratteristiche dell'impresa partecipata e del tipo di responsabilità dei soci nei confronti delle obbligazioni sociali.


COLLOCAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI IN BILANCIO

Le partecipazioni possono essere iscritte in bilancio, a seconda dei casi:

  • tra le immobilizzazioni finanziarie (voce 1, dalla lettera a alla lettera d-bis);
  • nell'attivo circolante tra le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (voci da 1 a 4).

La collocazione nell'una o nell'altra posta di bilancio dipende della destinazione decisa dagli amministratori della società al momento dell'acquisto della partecipazione: a tal fine è determinante quanto stabilito dall'art.2424-bis del Codice civile che, al primo comma, stabilisce che "gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni".


PARTECIPAZIONI ISCRITTE TRA LE IMMOBILIZZAZIONI

Le partecipazioni devono essere iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie quando sono destinate a restare a lungo all'interno dell'impresa.

Affinché si possa effetture tale scelta, è necessario che:

  • vi sia la volontà della direzione aziendale di mantenere tali partecipazioni nel patrimonio dell'azienda per un periodo di tempo durevole;
  • vi sia una effettiva capacità, da parte dell'impresa, di tenere le partecipazioni per un periodo di tempo prolungato.

Esiste un'ipotesi nella quale si presume che la partecipazione sia acquistata per essere tenuta a lungo. Tale ipotesi si verifica quando la partecipazione:

  • è uguale o superiore ad 1/5 del capitale della partecipata, quando questa non è quotata in mercati regolamentati;
  • è uguale o superiore ad 1/10 del capitale della partecipata, quando questa è quotata in mercati regolamentati.

Al verificarsi di tale situazione, poiché si presume che la partecipazione sia destinata a restare a lungo all'interno dell'impresa, essa deve essere iscritta tra le immobilizzazioni finanziarie.

Tale presunzione, tuttavia, non è assoluta: di conseguenza, la partecipazione, pur superando i limiti sopra visti, può essere iscritta nell'attivo circolante se è destinata ad essere venduta nel breve termine.


PARTECIPAZIONI ISCRITTE NELL'ATTIVO CIRCOLANTE

Vanno iscritte nell'attivo circolante tra le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni le partecipazioni destinate ad essere cedute in un lasso di tempo breve, che sono state acquistate per fini speculativi o con lo scopo di investire temporaneamente della liquidità.

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Questo non significa che la partecipazione debba essere necessarimente venduta in tempi brevi. Ad esempio, se l'acquisto della partecipazione è stato fatto per finalità speculative e, il prezzo di mercato è tale da non rendere conveniente la sua vendita, l'impresa potrebbe mantenerne il possesso in attesa di un rialzo del suo prezzo. Oppure, se la partecipazione è stata acquistata per investire in modo remunerativo delle liquidità temporanee dell'impresa, essa potrebbe non venderla in tempi brevi perché non si trova nella necessità di disporre di mezzi liquidi.


STESSA PARTECIPAZIONE, DESTINAZIONI DIVERSE

E' anche possibile che una parte della partecipazione in una data azienda sia iscritta tra le immobilizzazioni e la parte restante nell'attivo circolante, se questo rispecchia le motivazioni per le quali è stato fatto l'acquisto.

Ad esempio, l'impresa potrebbe comprare una partecipazioni in un'altra azienda, in parte per poterne avere il controllo e per la parte restante per investire liquidità. La prima parte della partecipazione costituisce un'immobilizzazione, mentre la parte restante rappresenta un'attività finanziaria che non costituisce immobilizzazione e che potrà essere venduta all'occorrenza.


DISTINZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

Sia le partecipazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, che quelle iscritte tra le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni vanno distinte in:

  • partecipazioni in imprese controllate;
  • partecipazioni in imprese controllate;
  • partecipazioni in imprese collegate;
  • partecipazioni in imprese controllanti;
  • partecipazioni verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;
  • partecipazioni in altre imprese.

Tale distinzione non è presente nel bilancio in forma abbreviata, nel quale sono riportate solamente le macro-categorie (indicate da lettere maiuscole) e le categorie (indicate da numeri romani): pertanto tutte le partecipazioni, qualunque sia l'azienda nella quale essa è detenuta (controllata, controllonte, ecc...) vengono indicate in una sola posta delle immobilizzazioni finanziarie o delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.


SOCIETA' CONTROLLATE

L'art.2359 del Codice civile stabilisce che si considerano controllate le imprese:

  • in cui si dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
  • in cui si dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
  • che sono sotto un'influenza dominante in virtù di particolari vincoli contrattuali.

Per quanto concerne le prime due ipotesi, nel computo dei voti sono considerati i voti spettanti ad altre società controllate, a società fiduciarie o a interposta persona, mentre non si computano i voti spettanti per conto di terzi.


SOCIETA' COLLEGATE

Sempre l'articolo 2359 del Codice civile definisce il concetto di società collegate.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole.

L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato:

  • almeno 1/5 dei voti se la società non ha azioni quotate in mercati regolamentati;
  • almento 1/10 dei voti se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.

JOINT VENTURE

Le partecipazioni in joint venture sono classificate nelle partecipazioni in imprese collegate.


CAMBIO DI DESTINAZIONE

Nel caso in cui le partecipazioni subiscano, nel corso del tempo, un cambio di destinazione da investimento durevole ad investimento temporaneo o viceversa, sarà necessaria una loro riclassificazione nella voce di bilancio corrispondente.

Contemporaneamente è necessario indicare nella Nota integrativa:

  • la modifica apportata;
  • le sue motivazioni;
  • l'effetto complessivo di tale cambiamento sul bilancio.

 
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