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Si parla di “infortunio in itinere” per
indicare l’infortuno capitato al lavoratore lungo il tragitto che va dal
posto di lavoro alla propria abitazione o alla mensa o ancora ad un altro
luogo di lavoro. Tale infortunio è coperto da tutela assicurativa, ma
solamente a condizione che esso si verifichi durante il normale percorso di
andata e ritorno dai due luoghi e che eventuali interruzioni o deviazioni
siano dovute a causa di forza maggiore o a precise direttive del datore di
lavoro o ad altre cause improrogabili ed essenziali.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n.15973
del 18 luglio 2007, ha precisato che il lavoratore non ha diritto
all’indennizzo da parte dell’Inail nel caso in cui l’infortunio in
itinere sia avvenuto dopo una lunga pausa caffè al bar.
Il caso esaminato era quello di un lavoratore
dipendente che ha avuto un incidente stradale mentre tornava a casa dal
proprio lavoro. Tuttavia egli, durante questo tragitto, si era fermato al
bar per più di un ora.
Sia in primo che in secondo grado, i giudici
avevano ritenuto che il lavoratore non avesse diritto all’indennizzo da
parte dell’Inail in quanto la lunga pausa aveva interrotto il nesso di
causalità tra incidente ed indennizzo.
La Corte di cassazione si è espressa in
maniera sostanzialmente analoga dato che la sosta del lavoratore non era
necessaria e dunque non sussiste l’ipotesi di infortunio di itinere. |